Modello EAS e attività decommercializzate

Quesito: Una a.s.d. con codice fiscale (senza p.IVA) e registrata al CONI ha presentato il modello EAS 3 anni fa, all’atto della costituzione; si chiede se sia corretta la lettura di quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui per le a.s.d. che non svolgono attività commerciale sembri non essere obbligatorio, e quando si applichi l’onere di presentazione per avere la decommercializzazione delle attività commerciali connesse (quali ad esempio i Corsi). Si chiede inoltre – non trovando più la documentazione del modello già presentato – come si faccia a sapere di essere in regola relativamente al modello EAS.

Risposta: Per quanto riguarda l’obbligo o meno della presentazione del Modello EAS in casi come il Vostro (a.s.d. senza partita IVA che percepisce corrispettivi specifici esclusivamente da soci e/o tesserati), dopo qualche dubbio iniziale la situazione è stata chiarita dalla Circolare 12/2009 che al punto 1.2.1.2 testualmente recita: “L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972″.

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Attività non connesse alla Legge 398/91

Quesito: Una Srl Società Sportiva Dilettantistica ha preso in locazione un immobile in cui intende fornire ai propri soci attività di fitness con attrezzature e corsi a corpo libero. La struttura dispone anche di una centro relax con bagno turco, sauna, doccia emozionale e piscina riabilitativa. Inoltre ulteriori spazi dell’immobile dovrebbero essere locati a medici e/o fisioterapisti che, una volta sottoscritto il contratto di locazione, si occuperebbero anche delle autorizzazioni sanitarie per svolgere la propria attività. Si chiede: 1. i locali “relax” con bagno turco, sauna e doccia emozionale come andrebbero gestiti contabilmente in quanto considerata attività “non connessa” (alla luce della circolare 18/E/2018) e quindi fuori dal parametro di applicazione della l. 398/1991;
2. i proventi da locazione per locali affittati a medici e/o fisioterapisti come andranno considerati?

Risposta: Come scritto in altri articoli e risposte già pubblicati, la distinzione fra attività connesse e non connesse di cui alla Circolare 18/2018 ci lascia estremamente perplessi, ma è comunque un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e l’opzione di seguirla, quantomeno per prudenza, non è quindi ipotesi da scartare a priori.

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Svolgimento di nuova attività di una S.S.D.

Quesito: Una s.s.d. gestisce in concessione ventennale un campo da calcio comunale, con regolare iscrizione al C.O.N.I. e svolgimento di attività didattica e calcistica per propri ragazzi tesserati. Riceve pubblicità in regime di 398/91. Ora la stessa vuole ampliare l’attività con la costruzione in proprio di un bar e due campi da beach volley con accesso libero a tutti i soci, tesserati e non. Gli accessi alle tre strutture sarebbero distinte e separate, chi vuole accede solo al campo da calcio, chi vuole accede solo ai beach volley, chi vuole accede solo al bar. La s.s.d. intende tenere separate queste due nuove attività e gestirle in regime I.V.A. normale (questo in quanto la costruzione porterebbe a un credito I.V.A. rilevante). In riepilogo è corretto affermare che si avrà: attività Istituzionale (didattica, insegnamento, campionati, tornei, ecc, calcistica), attività in 398/91 per pubblicità campo da calcio, regimi normali I.V.A. e imposte per attività di bar e beach volley?

Risposta: Preliminarmente ci lascia perplessi, trattandosi di una s.s.d., la dizione “tutti i soci, tesserati e non”, poiché abitualmente i soci non sono in numero tale da costituire l’intera platea dei frequentatori, come parrebbe da tale dizione. Riteniamo quindi che il termine “soci” sia stato impropriamente utilizzato per definire i partecipanti all’attività sportiva.

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Affitto di azienda a ditta esterna: obbligo di fatturazione?

Quesito: Un’a.s.d., in regime 398 e con volume di affari nell’anno precedente inferiore a 65.000 euro, ha in essere un contratto di affitto di azienda (il ristorante, immobile attrezzature e licenza) con una ditta esterna a cui emette fattura mensile. Tale corrispettivo è stato considerato e classificato come commerciale: Si chiede se la fattura che viene emessa debba essere elettronica o cartacea?

Risposta: Poiché l’associazione, nell’anno precedente, ha conseguito ricavi commerciali inferiori a 65.000 euro, è esonerata dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

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Condivisione di spazi tra a.s.d.: obbligo di fatturazione?

Quesito: Una a.s.d. ha in gestione un impianto comunale e ne concede l’uso ad altre a.s.d. dietro pagamento di un corrispettivo. Si chiede conferma del fatto che, essendo le a.s.d. non affiliate alla stessa federazione, si dovrà emettere regolare fattura con esposizione di IVA al 22%

Risposta: Sì e no.
Si: è attività commerciale e quindi il corrispettivo dovrà essere assoggettato a IVA (ovvero considerato comprensivo di IVA) e il relativo importo, al netto dell’IVA, sarà rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del plafond dei 400.000 euro per l’accesso al regime di cui alla legge 398/91.
No: perché se avete optato appunto per il regime di cui alla Legge 398/91, come pare probabile, a norma dell’art. 74, VI comma, del D.P.R. 633/72 siete “… esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”.
Poiché la controparte con ogni probabilità sarà a sua volta in “regime 398” e quindi non avrà necessità della fattura per poter detrarre l’IVA e le sarà sufficiente una semplice ricevuta per documentare la spesa, non siete tenuti all’emissione di una “regolare fattura” ma potrà appunto essere emessa una semplice ricevuta (senza bollo perché si tratta di un corrispettivo soggetto a IVA).

Contratto di istruttore e di receptionist in capo alla stessa persona

Quesito: Un istruttori della sala pesi in una a.s.d. vorrebbe svolgere anche il lavoro di carattere amministrativo-gestionale (reception). Si chiede se debba firmare un ulteriore contratto (oltre a quello già in essere di istruttore) con successiva comunicazione al centro per l’impiego, e se i due contratti (reception e istruttore) possano coesistere presso la stessa struttura.

Risposta: La risposta è positiva a entrambe le domande:
– deve firmare un altro contratto per l’attività amministrativo gestionale, che va comunicato al centro per l’impiego;
– possono coesistere i due contratti, anche perché il regime è il medesimo e quindi tale coesistenza non può essere sfruttata per abusi (come potrebbe essere il caso di dipendente che svolgesse anche attività “sportiva” o “amministrativo gestionale”: in tal caso la coesistenza non è infatti consentita).
Una sola notazione: raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle modalità di svolgimento dell’attività di receptionist: se vi è un orario imposto dalla società/associazione, una subordinazione gerarchica, direttive sullo svolgimento dell’attività, divieto di farsi sostituire, ecc., molto probabilmente siamo nel campo del lavoro dipendente, e non del co.co.co. amministrativo gestionale.

La gestione del BAR all’interno del centro Sportivo

Quesito: Una a.s.d. iscritta al CONI in regime di 398/1991 gestisce, all’interno del centro sportivo, un bar aperto al pubblico durante le ore di attività sportiva. Nel corso delle manifestazioni viene offerta a tutti gli atleti partecipanti la possibilità di fermarsi per il pranzo essendo il bar dotato di cucina. L’a.s.d. è in possesso di apposita SCIA rilasciata dal Comune e di tutte le autorizzazioni igienico sanitarie. Si chiede se tale attività, ora gestita in regime ordinario, possa essere considerata attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, e se sì a quali obblighi si debba sottostare. Si chiede inoltre se si possano utilizzare i nuovi voucher Inps 2018 per pagare le ragazze che saltuariamente prestano servizio al bar.

Risposta: Riteniamo che, da una interpretazione ragionevole della Circolare 18/2018, certamente l’attività che ci descrive possa rientrare fra la attività connesse, di conseguenza gestibile in “regime 398”.

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Fattura elettronica per acquisto carburante da parte di una A.S.D

Quesito: Rilevato che dal 1° gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante, una a.s.d. ha grandi difficoltà a farsela emettere, in quanto i gestori di pompe di benzina asseriscono che l’obbligo è solo per chi è dotato di partita IVA mentre l’associazione ha solo il codice fiscale. Si chiede come ci si debba comportare per essere a posto con la normativa vigente.

Risposta: Se qualsiasi cliente chiede a un titolare di partita IVA, salve rarissime eccezioni per regimi particolari, l’emissione di fattura, tale emissione è obbligatoria.

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Esonero dall’imposta di bollo per i documenti delle a.s.d. / S.s.d.r.l.

Quesito: Come è noto la Legge di bilancio 2019 ha esteso anche alle a.s.d. e s.s.d. l’esenzione dall’imposta di bollo che fino al 1 gennaio 2019 era appannaggio solo di ONLUS, FSN e EPS riconosciuti dal Coni. Ma quali sono i documenti esenti? In particolare si chiede se questo provvedimento abbia effetto anche sull’imposta di bollo che le banche applicano sugli estratti dei c/c bancari.

Risposta: L’art. 1, comma 646, della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 642/72, articolo intitolato “Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS”, che dal 1/1/2019 esonera dall’imposta di bollo

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Fatturazione elettronica e mancato ricevimento copia cartacea

Quesito: In merito alla problematica della fatturazione elettronica, le asd con solo codice fiscale possono ricevere la fattura in formato cartaceo e conservarle in forma cartacea come nel recente passato. Tuttavia diversi fornitori fanno ostruzione in caso di richiesta della fattura cartacea/formato pdf perché dicono che non è più possibile stamparla. Non essendo un obbligo la conservazione elettronica delle fatture, le asd con solo codice fiscale non devono richiedere un codice identificativo univoco né sono obbligate ad aderire al sistema di interscambio. Cosa fare in questi casi per non incorrere in sanzioni?

Risposta: Ai fini IVA l’a.s.d. con solo codice fiscale è equiparata a una persona fisica. La risposta al quesito è quindi nella recentissima FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 22/1/2019, che riportiamo integralmente:

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