Green pass e normativa anticovid – Il punto di vista del collaboratore

Delle regole relative al certificato vaccinale all’interno del mondo dello sport abbiamo più volte scritto, analizzando di volta in volta norme e loro interpretazioni, sempre ponendoci dal punto di vista del gestore; oggi crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando in sintesi i 4 punti dai quali non si può prescindere nel gestire un’a.s.d. o s.s.d., considerati anche dal punto di vista del collaboratore/istruttore: quali le sue responsabilità?

1 – Attività all’aperto: obbligo di possedere il Green Pass o no?

Le risposte sono chiare e, per una volta, certe:

  • i collaboratori sono obbligati al green pass (art. 9-septies del D.L. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. 127/2021)
  • i clienti/frequentatori/utilizzatori dei servizi all’aperto no (l’art. 7, I comma, lettera “d” richiede il green pass solo per l’accesso a “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso“).

2 – Foglio presenze e autocertificazioni

Il riferimento viene dato dalle linee guida CSEN, sulle quali si veda Aggiornate le linee guida CSEN per gli sport di contatto, ma previsioni comunque analoghe sono contenute nelle liee guida degli altri Enti di promozione Federazioni sportive

È confermato l’obbligo del foglio presenze; se la capienza è inferiore a 50 persone non sono necessarie “soluzioni tecnologiche o applicativi web“.

Non è richiesta espressamente l’autocertificazione, ma è “consigliata” la misurazione della temperatura, e viene richiesto che i clienti siano informati circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, l’obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus rimanendo in tal caso al proprio domicilio, e l’obbligo di avvisare tempestivamente dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale; in sostanza l’autocertificazione è l’unico strumento per poter dimostrare di aver rispettato tale obbligo.

Tali obblighi gravano sui “gestori” e riteniamo che in caso di violazione non possano esserne ritenuti responsabili gli istruttori/collaboratori; a meno che, ovviamente, i gestori abbiano dato specifiche disposizioni e gli istruttori/collaboratori le abbiamo ignorate o male applicate.

3 – Controlli, responsabilità e sanzioni

I riferimenti normativi sono:

– l’art. 9-septies (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”), introdotto dall’art. 3 del D.L. 127/2021

– l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 19/2020

– dall’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 33/2020

Per quanto riguarda i lavoratori, il I comma dell’art. 9-septies stabilisce che

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 … a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19

e il successivo II comma, che

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1”.

È quindi chiaro che tutti i collaboratori di un sodalizio sportivo, indipendentemente dall’inquadramento come lavoratori o volontari e dall’esistenza o entità di un compenso, sono tenuti ad avere ed esibire il Green Pass

Il comma 8 di tale articolo stabilisce che “L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9”, il collaboratore è quindi soggetto alla sanzione stabilita dal successivo comma 9.

La prima parte del comma 9, per quanto riguarda i lavoratori/collaboratori, stabilisce che “per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, e il comma 1 di tale articolo stabilisce che “il mancato rispetto delle misure di contenimento … è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000

Ma la seconda precisa che “Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500

Quindi la sanzione a carico del collaboratore sprovvisto di Green Pass è di € 600.

Si verifica talvolta il caso, soprattutto nelle attività all’aperto o comunque svolte fuori dei locali abitualmente utilizzati dal sodalizio, che non vi siano sul posto altri incaricati della società oltre il collaboratore che gestisce l’allenamento/lezione/partecipazione alla competizione.

In tal caso egli deve provvedere ad ”autocertificare l’autocontrollo”?

Riteniamo che la questione sia superata da quanto illustrato sopra:

  • – per quanto riguarda gli atleti, se l’attività è al chiuso ed egli ne è incaricato, dovrà procedere al controllo
  • – per quanto riguarda sé stesso, l’ “autocontrollo” ci pare non previsto e comunque superato dalle disposizioni sopra richiamate: se in sede di verifica risulterà essere sprovvisto di Green Pass sarà soggetto a sanzione, se l’avrà, riteniamo non serva altro.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, essi, a norma del comma 4 dell’art. 9-septies

sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2”;

per far ciò, a norma del successivo comma 5

definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione … e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”.

La sanzione è sempre quella dell’art. 4 del D.L. 19/2020, ovvero da 400 a 1.000 euro.

I gestori possono verificare se i collaboratori accedono senza Green Pass senza essere presenti ovvero senza garantire la presenza di altri soggetti con il compito di effettuare tale controllo? La risposta è nel comma 5 sopra riportato: è loro compito definire le modalità organizzative per farlo.

4 – Privacy

La questione privacy è stata affrontata in un intervento del 3/9/2021 a CyberSecurity360, da Guido Scorza, dell’ufficio del Garante, il quale, relativamente ai frequentatori ma ritengo che si possa applicare per analogia anche ai lavoratori (ne abbiamo parlato qui: Green pass: NO chiederne e conservarne copia). Ricordiamo quanto lì affermato, e cioè che il Green Pass deve “essere semplicemente esibito all’ingresso e … letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 … che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo. La richiesta … di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali”.

Fra le motivazioni di tali disposizioni c’è che poiché la scadenza del Green pass è diversa a seconda della ragione per la quale è rilasciato (tampone negativo, guarigione, prima dose di vaccino o vaccinazione completa), chiederne la scadenza significa acquisire informazioni ulteriori, non necessarie e protette dalla privacy. È quindi evidente che non possa essere richiesta la modalità con cui è stato ottenuto il Green Pass