Mancata opzione al “regime 398”

Una a.s.d., costituitasi nel corso del 2023, non ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime della legge 398/91. Ci sono conseguenze? Come regolarizzare la posizione?

L’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 si esercita, com’è regola generale per le opzioni salvo specifiche indicazioni diverse, con comportamenti concludenti: ci si comporta come da “regime 398” e ciò vale come opzione.

Devono però essere rispettati due adempimenti:

– l’invio di una comunicazione alla SIAE

– l’indicazione di tale opzione contrassegnando la relativa casella al Rigo VO30 del “Quadro VO – Opzioni” della dichiarazione IVA; siccome in regime 398 vige l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, tale quadro va allegato alla prima dichiarazione dei redditi da presentare.

La violazione di tali obblighi non comporta la perdita del regime agevolato, ma è soggetta a una sanzione di € 250 (una per ciascun adempimento omesso).

Si ricorda che l’opzione vale fino a revoca, ed è vincolante per cinque anni.