A.s.d. di nuova costituzione: Registro CONI o RAS? O entrambi?

Il rapporto fra Registro CONI e Registro delle attività sportive presso il Dipartimento per lo sport, gestito da Sport e Salute, e soprattutto i rapporti fra FSN, DSA ed EPS e tali registri, sono ancora in fase di… registrazione.
Che al momento i Registri esistenti siano due – Registro CONI e Registro delle attività sportive (RAS) – è risaputo: meno chiaro è il rapporto tra i due sistemi di iscrizione.

E ne è testimonianza il seguente quesito giunto pochi giorni fa:

Volevo sapere se per le a.s.d. fa sempre fede il Registro Coni o oppure il Registro di Sport e Salute. Essendoci iscritti di recente il nostro EPS ci ha fatto inserire i dati riguardanti didattica e attività sportiva solo sul registro di Sport e Salute… Ed eventualmente, se il tutto non andasse a buon fine entro il 28 febbraio, che succede? Grazie

La coesistenza dei due Registri

La situazione attuale dei due registri è (purtroppo) per ora abbastanza chiara; cercando di semplificarla al massimo:

a) il d.lgs. 39/2021 (dal titolo, che al momento suona abbastanza ironico, di “… semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi“)

– all’art. 4 stabilisce che “Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

– e al successivo art. 12 che “Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso …sono automaticamente trasferite nel Registro

b) il d.lgs. 242/1999 (intitolato “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI“) all’art. 2 (sul quale il d.lgs. 29/2021 non è intervenuto) stabilisce che “Il CONI … cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo … l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i normodotati … inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport

c) sulla base della riserva contenuta in tale ultimo d.lgs. il CONI, nel Comunicato del Consiglio Nazionale del 15/9/2022 ha sostenuto quanto segue:

– “Sul Registro Nazionale del CONI, Malagò, ha assicurato che ‘esiste ancora

– “nell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI … consenta: il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell’Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione … l’acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive … l’utilizzo dei simboli e marchi del CONI … l’acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituti presso il CONI … la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI … tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici

– “È stato deliberato inoltre che nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI … siano utilizzati per le seguenti finalità: attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso; attività del Centro Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali; comunicazioni all’Istituto Nazionale di Statistica; ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti

In sostanza, il CONI sostiene (e al momento questa è la situazione) che i due registri coesistano, con finalità diverse:

– quello presso il Dipartimento per lo sport, gestito da Sport e Salute (per il quale si sta consolidando l’acronimo RAS) ha finalità civilistiche, amministrative e fiscali, compreso l’accesso ai contributi pubblici

– quello presso il CONI, per tutte le finalità sportive.

Con buona pace della “semplificazione” …

I rapporti fra Registri ed Enti affilianti

L’art. 17-bis del citato d.lgs. 39/2021 stabilisce che “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022“, pertanto con riferimento a tale data, come previsto dall’art. 12 citato più sopra, i dati contenuti nel Registro CONI sono stati (non spostati ma) riportati anche sul RAS.

Dopo aver risolto i problemi sorti in sede di trasmigrazione di una tale mole di dati, i dati delle a.s.d. e s.s.d. iscritte nel Registro CONI al 31/8/2022 sono quindi ora presenti anche nel RAS e (si veda questo articolo per i dettagli dell’operazione) i legali rappresentanti di esse hanno dovuto aprire una utenza su tale secondo Registro, per i futuri dialoghi con esso e per stampare il certificato di iscrizione (come detto, valido ai fini fiscali e amministrativi).

Il problema che si sta ponendo è che, come era ed è tutt’ora stabilito per il Registro CONI, anche per il RAS l’art. 6 del citato d.lgs. 39/2021 stabilisce che “La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante“.

È quindi onere degli enti affilianti provvedere, dal 1/9/2022, a trasmettere sia al Registro CONI che al RAS la domanda di iscrizione di ogni nuova a.s.d. o s.s.d., e questo non ci risulta stia funzionando alla perfezione; né il CONI provvede (peraltro, al di là della “rivalità” fra i due registri, non vi è tenuto né vi è autorizzato) a trasmettere al RAS i dati dei sodalizi che si iscrivono dopo il 31/8/2022.

Il problema evidenziato nel quesito da cui trae spunto questo articolo è proprio che se un Ente affiliante provvede all’iscrizione di una a.s.d. o s.s.d. solo sul Registro CONI o solo sul RAS (ci risulta che stiano accadendo entrambi i casi), il sodalizio non ha alcun modo di provvedere autonomamente a “completare” l’iscrizione anche all’altro Registro: l’unica strada è quella di tenere controllata la questione e sollecitare l’Ente affiliante.

Quali potrebbero essere le conseguenze dell’iscrizione solo in uno dei due Registri?

Teoricamente mancherebbe la legittimazione data dall’iscrizione mancante, quindi:

– se manca l’iscrizione nel RAS, manca la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive che consente di poter accedere a benefici, comprese le agevolazioni fiscali, e contributi pubblici di qualsiasi natura, ricordando che il Dipartimento per lo sport trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

– se manca l’iscrizione al Registro CONI, manca il riconoscimento ai fini sportivi, quindi il diritto di voto nelle assemblee federali, la possibilità di utilizzo del marchio CONI, l’accesso alla giustizia federale, la possibilità di partecipazione dei propri atleti alla preparazione olimpica, ecc.

Diciamo “teoricamente” perché, non essendo possibile per il sodalizio sanare tale mancanza dell’Ente affiliante, e trovandoci ancora nella prima fase di coesistenza e coordinamento dei due Registri e dei rapporti fra essi e gli Enti affilianti, riteniamo ben difficile che, almeno per questo periodo iniziale, tali questioni possano effettivamente essere sollevate in sede di eventuale controllo.

Speriamo ovviamente che la situazione si normalizzi il prima possibile, e una volta implementate le procedure gli automatismi funzionino.

A parte che…

Ma è una “e” o una “o”?

… a parte che per il RAS è chiaro che l’iscrizione spetta se il sodalizio svolge attività didattica o agonistica, mentre il regolamento del Registro CONI continua ad affermare che deve essere svolta attività didattica e agonistica.

Salvo ogni anno emettere un comunicato di “sanatoria” per confermare l’iscrizione anche di chi, nell’anno precedente, ha svolto solo una di tale attività (v. da ultimo Registro CONI e attività sportive e didattiche: una proroga ormai strutturale).

Su questo abbiamo già scritto molto (per tutti: P. Sideri, “Attività sportiva” o “attività didattica”: la Riforma dello sport chiarisce) e non è il caso di ripeterci qui, ma parlando di Registri, non potevamo non ricordare questo ulteriore problema.