Il saggio di danza di fine anno

Come ogni anno, un’a.s.d. con partita IIVA, che ha per oggetto sociale la pratica della disciplina della danza sportiva, programma un evento presso un teatro (c.d. “saggio di fine anno”). L’accesso è consentito a chiunque (non soltanto soci e tesserati, ma anche loro parenti e soggetti terzi) previo acquisto di un biglietto venduto dalla stessa a.s.d. Si chiede se il corrispettivo per la vendita del biglietto costituisca provento commerciale assoggettabile al regime fiscale di cui alla L. 398/91. Quale trattamento si avrebbe per il medesimo corrispettivo se l’Associazione non avesse partita IVA? e quale se il soggetto cedente fosse una s.s.d.?

Certamente si tratta di un provento commerciale, soggetto quindi a IVA con l’aliquota:

– del 10% se il prezzo del biglietto non supera € 12,90 al netto di IVA (quindi € 14,20 IVA compresa) (art. 6, comma 11, della legge 133/1999)

– 22% se il prezzo supera tale importo.

Se è stata effettuata l’opzione per il regime di cui alla legge 398/91, tale provento rientra nei ricavi commerciali da assoggettare a tassazione con il regime forfetario previsto da tale legge (ciò anche qualora si volesse, quantomeno per prudenza, seguire la tesi della necessità di una “connessione” con l’attività sportiva: riteniamo che il saggio di fine anno rispetti certamente anche tale requisito).

Ciò vale sia per l’a.s.d. che per la s.s.d.r.l., che ha identico trattamento fiscale.

Se invece l’associazione non svolgesse attività commerciale in via continuativa (p.es. se il saggio fosse l’unico evento che genera proventi commerciali) il provento rimane comunque commerciale, senza assoggettamento a IVA per carenza del presupposto soggettivo, da assoggettare a tassazione come provento occasionale, determinando il relativo reddito in via analitica, sottraendo dai proventi commerciali i costi relativi, sia quelli specifici (affitto della sala, eventuale servizio di pulizia e/o d’ordine, SIAE, ecc.) sia una quota dei costi generali proporzionalmente imputabile, appunto, all’attività commerciale.

In assenza di parametri più specifici, riteniamo che la proporzionalità potrebbe essere calcolata sulla base dei corrispettivi riscossi: costi generali X (corrispettivi commerciali / corrispettivi complessivi).