Fatturazione elettronica per tutti, o quasi

Nel decreto “PNRR 2” esteso dal 1 luglio l’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti in “regime 398”, esclusi solo quelli di dimensioni minime, per i quali l’obbligo scatta dal 1/1/2024

La novità legislativa

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/2022 è stato finalmente pubblicato il d.l. 36 del 30/4/2022, intitolato “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, del quale erano circolate svariate bozze e anticipazioni.

Di tale decreto particolare importanza per i sodalizi sportivi hanno il secondo e il terzo comma dell’art. 18, i quali intervengono sull’art. 1, III comma, del d.lgs. 127/2015, che ha stabilito l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, sopprimendone la seconda parte, quella che stabiliva una serie di esoneri.

La prima parte di tale comma stabilisce che

… per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche”.

La seconda parte, che viene soppressa, recita

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” … e quelli che applicano il regime forfettario. Sono altresì esonerati … i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

Come vi abbiamo illustrato in questo articolo: La fatturazione elettronica per i soggetti in regime 398 e il decreto “fantasma”, i soggetti in “regime 398” si trovavano (e si trovano, fino all’entrata in vigore dell’abrogazione) in questa condizione:

– se nell’esercizio precedente avevano conseguito ricavi commerciali fino a 65.000 euro, erano esonerati dalla fatturazione elettronica

– se avevano conseguito ricavi commerciali di importo superiore, vi erano soggetti ma non erano tenuti a emetterla loro, dovevano bensì assicurarsi che le emettessero i loro clienti per loro conto (nella realtà pressoché tutti hanno invece optato per emetterla direttamente).

Ora sia l’esonero dall’emissione che la facoltà di farla emettere dai propri clienti non c’è più.

Importante è la decorrenza dell’obbligo, anzi le decorrenze, stabilite dal terzo comma del decreto in esame:

– per i soggetti che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno” superiori a 25.000 euro, l’obbligo scatta dal 1/7/2022

– per quelli che abbiano conseguito ricavi inferiori, dal 1/1/2024.

Qualche considerazione in dettaglio

La formulazione precedente, sopra citata, per individuare il superamento o meno del limite di 65.000 euro faceva chiaramente riferimento ai ricavi conseguiti nell’ “esercizio di attività commerciali”; la formulazione del d.l., anch’essa sopra citata, per individuare il superamento o meno dei 25.000 euro, fa invece riferimento ad aver “conseguito ricavi ovvero percepito compensi”, senza limitazione a quelli commerciali.

La domanda è quella che ci facciamo oramai da un paio d’anni nell’interpretare le varia agevolazioni Covid: si dovranno considerare i soli ricavi commerciali o tutti i ricavi?

Pur sapendo di andare probabilmente controcorrente riteniamo che non si possa escludere che vadano considerati tutti i ricavi, compresi quelli decommercializzati, fatte salve solo le quote associative per le a.s.d., che ricavi non sono. Per prudenza seguiremmo questa interpretazione.

Passando a un altro aspetto, come comportarsi nel primo esercizio? La norma nulla dice, e anche in questo caso propenderemmo per una scelta prudente: se si presuppone di superare nel primo esercizio i 25.000 euro di ricavi, procederemmo fin dall’inizio dell’attività alla fatturazione elettronica.

Infine, l’ultima parte del terzo comma dell’art. 18 stabilisce che “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni” per omessa fatturazione “non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

In sostanza, le operazioni effettuate a luglio 2022 possono essere fatturate (elettronicamente) entro agosto, quelle di agosto entro settembre e quelle di settembre entro ottobre, senza applicazione di sanzioni.

Ma è un adempimento così gravoso?

Da molte parti si sono levate “grida di dolore” per la gravosità dell’adempimento e la ristrettezza dei termini prima dell’entrata in vigore dell’obbligo; su tale aspetto ci concediamo tre considerazioni.

In primo luogo, emettere una fattura elettronica non è più complicato che emetterla cartacea.

Al di là degli strumenti messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, con poche decine di euro annue sono disponibili app di estrema facilità di utilizzo e una volta imparata la procedura l’azione è immediata.

Certo, se si sbaglia una fattura cartacea la si strappa e la si rifà, mentre quella elettronica va ritualmente annullata con una nota di credito e riemessa, e ci vuole un po’ più tempo; però se questo è uno strumento per limitare abusi e migliorare i controlli, riteniamo vada comunque salutato con favore.

In secondo luogo, non dimentichiamo che a norma dell’art. 74, VI comma, del d.p.r. 633/72, chi ha optato per il “regime 398” è esonerato dall’emissione della fattura “tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione … e per le prestazioni pubblicitarie” (oltre che “per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica”, caso più unico che raro): le fatture che una piccola o media a.s.d. o s.s.d. ha l’obbligo di emettere raramente supereranno quindi la decina nell’arco dell’anno.

Se poi per comodità contabile o per agevolare i clienti esse decidano di emetterle (come molte stanno facendo ora) anche per cessioni o prestazioni diverse, ovviamente dovranno emetterle in formato elettronico, ma si tratta di una scelta e non di un obbligo.

Infine, i termini sono abbastanza stretti, le critiche non poche, non possiamo escludere un rinvio del termine o un allungamento o una diversa modulazione del “periodo di tolleranza”, quindi … continuate a seguirci.