Contributi e aiuti per bollette. Lo stato dimentica gli enti non profit? *

«Aiuti alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas naturale». È quanto si legge agli artt. 3 e 4 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 in vigore dal 22 marzo scorso. È il c.d. “Decreto Ucraina”.
E si è accesa la speranza di un sussidio dello Stato per far fronte ai rincari registrati da tutti gli utilizzatori di energia elettrica e di gas in questi ultimi mesi, comprese ovviamente le società e associazioni sportive, con particolare riferimento ai soggetti gestori di impianti sportivi.

Con bollette di energia e gas anche quadruplicate nei trascorsi mesi di dicembre, gennaio e febbraio, i gestori o utilizzatori di impianti sportivi su cui ricade l’onere delle utenze, attendevano, come altri, un intervento in aiuto da parte dello Stato, per mitigare gli effetti negativi di tali maggiori oneri sugli equilibri economici e finanziari già messi a dura prova dai due anni di Covid e da un solo parziale ritorno alla normalità.

Sul tema degli aiuti al settore sportivo con riferimento al “caro-bollette”, si è peraltro aperta già una finestra di interventi con il d.l. 1 marzo 2022, n. 17, di cui si tratterà in conclusione del presente approfondimento.

Ma inizialmente, commentando le disposizioni del “Decreto Ucraina”, su cui già diversi lettori hanno richiesto chiarimenti circa l’applicabilità ad a.s.d. e s.s.d., osserviamo che, come si è visto in molti dei provvedimenti di sostegno intervenuti nel periodo emergenziale del Covid, dal decreto “Cura Italia”, al decreto “Rilancio”, dai decreti “Ristori” ai decreti “Sostegni”, le espressioni utilizzate dal legislatore per individuare i soggetti potenziali beneficiari delle misure di aiuto non consentono un’immediata e univoca risposta alla domanda se di tali aiuti possano beneficiare le associazioni e società sportive dilettantistiche e, in generale, gli enti non profit.

In tal senso anche il citato “Decreto Ucraina”, in relazione ai contributi per contemperare gli aumenti dei costi dei consumi energetici, pecca di chiarezza laddove specificamente agli articoli 3 e 4 prevede rispettivamente:

  1. un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
  2. un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale  

Tale contributo quindi spetta alle a.s.d./s.s.d.? La disposizione lascia più di qualche dubbio.

Espressamente infatti la norma dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia è riconosciuto un contributo straordinariosotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica.

Il dubbio è se le a.s.d./s.s.d. possano considerarsi “imprese”

In proposito rileviamo due differenti linee interpretative: la prima che sostiene l’accessibilità al contributo in questione alle s.s.d. (e alle a.s.d. titolari di partita IVA, posizione con leggermente meno “forza”) e la seconda che tende a escludere sia le a.s.d. che le s.s.d. dalla possibilità di accedere al beneficio qui in esame.

La definizione di “impresa” è rinvenibile nel codice civile all’art. 2082. Specificamente tale disposizione definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’economicità dell’attività implica l’equilibrio tra ricavi e costi di gestione, ma non necessariamente la finalità lucrativa.

Il successivo art. 2195 del codice civile introduce il concetto di “imprenditore commerciale” stabilendo, in capo agli imprenditori che esercitano le attività indicate nell’articolo medesimo 1 e che per questo vengono classificati come “imprenditori commerciali”, l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese.

Tra tali attività vi è anche l’attività di erogazione di servizi, tipica sia delle a.s.d. che delle s.s.d. (servizi sportivi).

Il problema sorge nel momento in cui si passa dalla normativa civilistica a quella tributaria, perché buona parte della, se non tutta la, attività d’impresa esercitata dalle a.s.d. e s.s.d., quella svolta (in estrema semplificazione) nei confronti di soci o tesserati, è fiscalmente “decommercializzata” (non “deimprenditorializzata”!) dall’art. 148, III comma, del T.U.I.R..

Se per “attività d’impresa” si intende l’attività i cui proventi costituiscono componenti positivi del reddito imponibile fiscalmente, allora i sodalizi sportivi di norma la svolgono in minima parte, se non per nulla.

Da queste premesse derivano le due linee interpretative sull’applicabilità o meno alle a.s.d. e s.s.d. del credito d’imposta in questione, che si sintetizzano come segue:

– quella che, partendo dal principio che la norma di cui discutiamo l’applicazione non è una norma fiscale, sostiene che ci si debba basare sulla definizione civilistica, e quindi se l’a.s.d. o la s.s.d. svolge attività organizzata per la prestazione di servizi, e quindi attività di impresa, ha diritto all’agevolazione;

– quella che si basa invece sulla definizione/impostazione fiscale, forse meno fondata giuridicamente ma, come vedremo più avanti, finora sostenuta in via ufficiale, dato che l’organo che deve erogare i contributi e/o fare i successivi controlli, è l’Agenzia delle Entrate, che inevitabilmente segue i principi tributari.

A dire il vero, la stessa Agenzia ha sempre affermato, fin dalla “storica” Circolare 21/2003 e recentemente confermato nella Circolare 18/E del 1° agosto 2018, che le s.s.d. ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale, e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR.

Si consideri ancora, a sostegno della tesi possibilista almeno per le s.s.d., che le stesse sono per diritto e per dovere iscritte al “Registro delle imprese” tenuto dalle Camere di Commercio: più “imprese” di così!

La linea interpretativa di esclusione dal beneficio per a.s.d./s.s.d. qualora si tratti di benefici per le “imprese” è stata sostenuta senza esitazioni dall’Agenzie delle Entrate in sede di applicazione di precedenti disposizioni governative di sostegno intervenute in questi ultimi due anni per fronteggiare le perdite economiche subite in conseguenza del Covid, disposizioni sempre di difficile interpretazione sui soggetti beneficiari delle stesse o sulla definizione di ricavi da ristorare se riferibili a quelli “istituzionali” o solo a quelli “commerciali”.

A titolo di esempio si rammenta che solo mediante interrogazione parlamentare (n. 5-05717 del 14.04.2021), è stato definito che ai fini del contributo a fondo perduto per la perdita di fatturato nel periodo pandemico la normativa di sostegno intendeva riferirsi alla riduzione dei ricavi di carattere “commerciale”, senza quindi nessun aiuto economico a favore delle a.s.d. per la diminuzione dei ricavi “istituzionali” (o più precisamente “decommercializzati”) [“…visto il paragrafo 2.5 della CM 22/E/2020, al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES, vale a dire senza considerare tutti quei proventi non conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, compresi quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR (cd “corrispettivi specifici”)”].

Non solo, ma tale impostazione di limitazione del sostegno economico alle a.s.d. ha di fatto interessato anche le s.s.d., equiparate, per la fattispecie dei contributi di Stato del periodo pandemico, alle a.s.d., come desumibile dal paragrafo 2.5. della Circolare 22/E/2020, dianzi citata, e come confermato dalla Circolare 5/E/2021 al paragrafo 4.1, in aperto contrasto con la citata Circolare 18/E/2018.

Ulteriore elemento citato dall’Agenzia è il fatto che in altri interventi legislativi sempre del periodo pandemico (si cita qui il decreto “Rilancio” del maggio 2020) ancora in relazione ai crediti d’imposta sulle locazioni, è stato specificato che essi spettavano a: “esercenti attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”; a nostro avviso ciò non significa che gli enti non commerciali non possano essere anche imprese, ma semplicemente che tale beneficio spettava anche a quelli che non lo erano. Ma l’Agenzia è di diverso avviso.

Certo che una definizione così esplicita avrebbe risolto la questione, mentre purtroppo non sappiamo con certezza se ora l’assenza di un richiamo puntuale agli enti non commerciali e agli enti del terzo settore nel “Decreto Ucraina”, porti a una esclusione delle a.s.d./s.s.d. dal beneficio del contributo sul “caro-bollette”.

Cosa fare, quindi?

Come sempre non possiamo che suggerire prudenza, anche perché mentre i precedenti contributi che abbiamo citato sopra erano erogati a seguito di domanda, che ben poteva essere (e spesso è stata) respinta dall’Agenzia, senza conseguenze sanzionatorie, in questo caso si tratta di un credito d’imposta, del quale non vi è quindi un esame preventivo: chiedere senza avere diritto non comporta conseguenze se non un rifiuto, utilizzare un credito senza averne diritto ha conseguenze decisamente più serie.

In tal senso la rinuncia a richiedere il contributo qui in commento rappresenta indubbiamente la scelta meno rischiosa che va peraltro anche operata con la consapevolezza della sussistenza di un altro strumento di sussidio a fronte del caro-bollette specifico per a.s.d. e s.s.d. di cui si dirà nel prosieguo di questo approfondimento.

Ci si augura comunque un chiarimento ministeriale sul tema che, oltre a dissipare ogni dubbio sulla legittimità soggettiva al contributo, rappresenti anche una presa di coscienza finalizzata, in termini inequivoci, a concedere il contributo anche ai soggetti senza scopo di lucro che presentino le altre condizioni indicate nel “Decreto Ucraina” in commento che di seguito riportiamo.

1. CONTRIBUTO RELATIVO AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

Spetta:

  1. alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  2. per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Come si può osservare il contributo fa riferimento al consumo di energia del secondo trimestre 2022 e cioè per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e purché il prezzo medio di questa spesa sia superiore al 30% del prezzo medio sostenuto nell’analogo trimestre dell’anno 2019.

Non viene quindi preso in considerazione il primo trimestre 2022 pur se già esso assolutamente influenzato dagli incrementi tariffari acuiti poi dalle conseguenze degli eventi bellici in Ucraina.

Si specifica poi che il contributo si sostanzia in un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta.

2. CONTRIBUTO RELATIVO AI CONSUMI DI GAS NATURALE

Spetta alle imprese:

  1. per la spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Anche qui si fa riferimento al consumo del secondo trimestre 2022 e cioè per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e purché il prezzo medio di questa spesa sia superiore al 30% del prezzo medio sostenuto nell’analogo trimestre dell’anno 2019.

Il contributo si sostanzia in un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta.

Sia per il primo che per il secondo credito d’imposta:

  • Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione
  • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP

Alla luce di quanto precede e in attesa di possibili chiarimenti ministeriali, ci sentiamo di sostenere la tesi più prudente di esclusione dal beneficio sia per a.s.d. che per s.s.d..

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

La necessità di un chiarimento in merito acquista ulteriore rilevanza in relazione alla disposizione dell’art. 8 dello stesso “Decreto Ucraina” riguardo alla “Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici”.

Infatti ai sensi di tale disposizione la possibilità di avvalersi della rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, interessa le (sole) imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale. Esse possono richiedere tale rateizzazione ai relativi fornitori con sede in Italia al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

Ove fossero escluse dal novero delle imprese le a.s.d. e s.s.d., a esse non spetterebbe neppure il beneficio della rateizzazione.

Altri interventi di riduzione degli oneri delle utenze

Mitigano la precedente conclusione prudenziale altri due provvedimenti legislativi adottati da inizio d’anno e specificamente:

– l’art.14 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto “Sostegni-ter”)

– l’art.7 del d.l. 1 marzo 2022, n. 17

Il primo provvedimento (art. 14 del precedente d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 – c.d. Decreto “Sostegni-ter”) prevede per tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, che dispongano di utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema, stimabili in circa il 20% della bolletta.

Il secondo provvedimento (art. 7 del d.l. 1 marzo 2022, n. 17) prevede che parte delle risorse stanziate sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, peraltro potenziate di ulteriori 40 milioni, possano essere destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

In proposito si attende un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 1° aprile 2022), per individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Al momento in cui si scrive non risulta ancora alcun provvedimento in tal senso.

Si rinviano quindi i lettori a prossimi aggiornamenti non appena vi saranno novità in proposito.

  1. Art. 2195 c.c.: Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
    1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
    2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
    3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    4) un’attività bancaria o assicurativa;
    5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
    Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.[]

* In collaborazione con il dott. Donato Foresta, commercialista in Milano