I dubbi sul green pass: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero della salute e quello dell’interno chiariscono parte dei dubbi sul “passaporto vaccinale”: due Circolari affrontano temi di particolare interesse anche per i sodalizi sportivi

La questione green pass è per mille motivi sotto gli occhi di tutti, non solo nel mondo sportivo, e le due circolari appena uscite forniscono chiarimenti e indicazioni di non poca importanza.

Dopo una breve illustrazione della norma a seguito della quale sono state emanate, ne analizziamo i contenuti, limitando al minimo i commenti e privilegiando la citazione di stralci delle disposizioni analizzate: sono quelle, indubbiamente, la cosa più importante.

La base normativa e regolamentare

Per quanto qui ci interessa, le fonti di riferimento sono due, ovviamente fra loro collegate.

a) Il ben noto art. 9-bis del D.L. 52/2021, che disciplina l’obbligo del green pass, il quale dopo aver stabilito al primo comma il divieto di accesso a una serie di “servizi e attività

– al terzo comma prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute

– al quarto comma che “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10

b) Il d.p.c.m. ivi richiamato, emanato il 17/6/2021, il quale all’articolo 13 stabilisce

– al primo comma, che “La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile … che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione

– al secondo comma, che “Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94
 [gli addetti ala sicurezza iscritti negli appositi registri, n.d.a.];
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

Le due Circolari di cui ci occupiamo affrontano le modalità pratiche di attuazione di tali disposizioni.

La Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/2021

La Circolare in primo luogo ricorda che “La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 … viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”.

Subito dopo, stabilisce che “le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.

Per evidenti questioni di privacy impone che “I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Per quanto riguarda i nostri lettori, le indicazioni sono chiare e utili.

Il soggetto che può rilasciarla non è né il medico di base o il pediatra, né il medico sportivo, ovvero i soggetti che possono rilasciare il certificato medico per la pratica sportiva, bensì solo i medici che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione.

Come per i certificati medici, riteniamo che l’organizzatore dell’evento o il gestore dell’impianto non sia tenuto a verificare (salvo elementi che li facciano apparire palesemente falsi o contraffatti) se effettivamente il medico che ha rilasciato la certificazione abbia il potere di farlo, ma dovrà semplicemente verificare che la stessa contenga gli elementi espressamente indicati dalla Circolare:

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore”.

Come per i certificati medici, il divieto di indicare dati sensibili risolve il problema privacy, riteniamo quindi che per l’acquisizione e la conservazione di copia della certificazione non sia necessario acquisire il preventivo consenso degli interessati.

La questione dell’esenzione, al di là di possibili casi-limite che inevitabilmente ci potranno essere, ci pare quindi inquadrata in modo chiaro, e quindi siano chiari diritti e doveri di tutti i soggetti interessati.

La Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 10/8/2021

Questa Circolare si occupa di un problema ampiamente dibattuto e fonte di più di una polemica: chi può/deve controllare i green pass, e con quali modalità?

In parole ancora più semplici, oltre al green pass (nel quale sono indicati solo nome, cognome e data di nascita) i verificatori possono/debbono anche richiedere l’esibizione di un documento di identità?

La Circolare, ampiamente articolata e motivata, in primo luogo scinde il controllo in due fasi.

a) “La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo
”.

Il controllo del possesso del green pass è quindi un obbligo inderogabile.

b) “La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.
Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel predetto comma 4
”.

A differenza della verifica del green pass, la verifica dell’identità tramite l’esibizione di un documento non è un dovere inderogabile ma un obbligo/facoltà da verificare caso per caso.

La Circolare (che per un esame più puntuale e dettagliato del suo contenuto può essere letta a questo link) analizza tutte le categorie di soggetti deputati al controllo, elencati nell’art. 13 del d.p.c.m. di cui abbiamo riportato lo stralcio qui sopra, ricordando in primo luogo che “Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo – ossia alla lettera a) … – “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge”.

Che un pubblico ufficiale potesse richiedere un documento di identità non era certo in dubbio, mentre il dubbio era stato ampiamente sollevato per le altre categorie, e la Circolare dà indicazioni chiare.

Passando agli addetti alla sicurezza (lettera “b” dell’art. 13), la Circolare ricorda che si tratta “di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture” senza dare altre indicazioni, atteso che tali soggetti, nello svolgimento del loro compito, hanno anche il diritto (e dovere, in una serie di casi) di chiedere l’esibizione del documento di identità.

Arriviamo infine alla parte di maggiore interesse per i pubblici esercizi e i sodalizi sportivi, ovvero i poteri/doveri dei “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” e “il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.

Per essi la Circolare stabilisce che:

la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.

E più avanti aggiunge:

Si richiama altresì l’attenzione sulla previsione … che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento a … le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.

Per quanto riguarda i poteri/doveri dei gestori degli impianti e attività interessate alla questione green pass, e i loro delegati, le disposizioni ci paiono chiare:

a) il gestore non è tenuto a controllare l’identità di chi esibisce il green pass

b) in caso di controllo da parte di polizia o vigili, se il titolare del green pass non coincide con il soggetto che l’ha esibito, sarà sanzionato quest’ultimo ma non il gestore, a meno che egli non abbia “palesi responsabilità

c) ma se il gestore o il suo delegato chiedono l’esibizione del documento, chi vuole accedere è tenuto a farlo.

Restano i problemi di dimostrazione di aver effettuato il controllo, di privacy nella fotocopia e conservazione di green pass cartaceo e/o del documento, di cui abbiamo ampiamente scritto in altri articoli, ma chiarire che la richiesta del documento è facoltativa ma legittima risolve molto problemi.

Stringendo al nostro campo di attività, un’ultima annotazione.

Negli impianti sportivi il 99% di chi vi accede è tesserato e quindi già chiaramente identificato: al momento del tesseramento con un documento, e a ogni successivo accesso con l’abbonamento, tessera o quant’altro.

Salvo anche qui casi particolarissimi, il problema dell’esibizione del documento di identità si porrà quindi solo per i frequentatori saltuari dell’attività sportiva (che la pratichino senza essere tesserati) e per chi acceda alla struttura per altre attività soggette all’obbligo del green pass, in primo luogo bar e ristorante.