Anche per il nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione il dubbio per i “comuni calamitosi”

Come il decreto Ristori, anche il Sostegni-bis dimentica i soggetti con sede nei Comuni colpiti da eventi calamitosi; fortunatamente non c’è una scadenza imminente.

In un precedente articolo avevamo dato conto del fatto che il decreto Ristori, nel riproporre il contributo a fondo perduto originariamente previsto dal decreto Rilancio, aveva fatto una modifica non da poco:

  • nel decreto Rilancio la previsione era

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

  • nel decreto Ristori è divenuta

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Come illustrato nell’articolo sopra citato, per quanto riguarda tale contributo la questione è stata risolta dalla Circolare 5/2021, che ha costruito un percorso logico abbastanza contorto per giungere a confermare la spettanza dell’agevolazione anche ai soggetti “dimenticati” dalla riproposizione dell’agevolazione, privilegiando evidentemente la ratio della norma rispetto alla lettera della stessa.

Ora, l’art. 4 del decreto Sostegni-bis procede nello stesso modo con riferimento al credito di imposta per le locazioni, ovvero:

– ripropone esplicitamente l’agevolazione disposta dal decreto Rilancio “il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021

– modifica l’entità del calo di fatturato necessario per poter fruire del credito d’imposta, portandolo dal cinquanta al trenta per cento

– stabilisce che esso spetta anche in assenza del calo del fatturato “ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019

– non ripropone quanto scritto al comma 5 del D.L. 34/2020: “nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

La differenza nel testo della norma è assolutamente identica, quindi ciò che è stato scritto dalla Circolare 5/2021 sulla riproposizione del contributo a fondo perduto è applicabile anche alla riproposizione del credito d’imposta sulle locazioni?

Purtroppo no, perché le due agevolazioni hanno procedure diverse per l’accesso:

– il contributo a fondo perduto richiedeva una specifica domanda, nel disciplinarne la riproposizione vengono stabilite modalità diverse per chi ha già usufruito del precedente credito e per chi invece non ha usufruito del precedente ma vuole avvalersi della riproposizione, e proprio attraverso la disamina di tali modalità la Circolare 5/2021 riesce a far “rientrare dalla finestra ciò che la lettera della norma aveva fatto uscire dalla porta”

– il credito d’imposta non prevede una specifica domanda, non è stato quindi necessario disciplinarne le modalità di presentazione, nella norma che lo ripropone non c’è quindi l’ “aggancio” per poter compiere lo stesso ragionamento.

Quindi, la riproposizione del credito d’imposta sulle locazioni spetta ai soggetti che non hanno sufficiente calo di fatturato ma hanno sede nei Comuni colpiti da eventi calamitosi?

La risposta più corretta a nostro parere è: “no, per ora”:

– “no” perché la norma è chiara: non ritiene necessario il calo del fatturato solo per i soggetti con inizio attività successivo al 31/12/2018

– “per ora” perché anche la riproposizione del contributo a fondo perduto aveva detto no, e poi la Circolare ha detto sì, in sostanza ritenendo quel no frutto di una dimenticanza: è lecito sperare che in sede di conversione del decreto, o con una disposizione ad hoc (più difficile ci pare farlo con una Circolare, data la citata mancanza di un “aggancio”), se effettivamente si tratta di una dimenticanza, essa venga sanata.

Fortunatamente, come abbiamo scritto nel sottotitolo, non c’è una scadenza vicina, quindi possiamo attendere, e sperare in, tale intervento.