Contributo a fondo perduto alternativo (Sostegni-bis): le istanze entro il 2 settembre

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento che dispone modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo. Presente inoltre un’ottima Guida dell’Agenzia

Nell’articolo di Donato Foresta pubblicato su Fiscosport.it (Nuovo contributo a fondo perduto dal decreto “sostegni-bis” – Ancora briciole per a.s.d. e s.s.d.?) sono state dettagliatamente illustrate le regole per l’accesso al c.d. “contributo a fondo perduto alternativo” disciplinato dall’art. 1 del Decreto Sostegni-bis, ai commi da 5 a 15.

In estrema sintesi, dopo che i commi da 1 a 3 dell’art. 1 stabiliscono che a coloro che hanno ricevuto il contributo stabilito dall’art. 1 del decreto Sostegni verrà erogato un ulteriore contributo, di pari importo, i commi successivi definiscono due diverse modalità di calcolo di cui il contribuente può chiedere l’applicazione se il contributo che ne deriva sia di importo superiore.

Qualora il contribuente ritenga che nel suo caso il calcolo del nuovo contributo con le modalità di cui ai commi da 5 a 15 porti a un contributo superiore a quello già ricevuto, dovrà presentare una specifica istanza, fra il 5 luglio e il 2 settembre (come per i contributi precedenti non rileva la data di presentazione, quindi no panic …); in alternativa riceverà automaticamente un contributo pari al precedente.

In applicazione di quanto previsto dal comma 13 del citato articolo 1, sono stati quindi pubblicati il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, che detta termini e modalità per la presentazione dell’istanza, nonché l’istanza e le relative istruzioni.

Contestualmente, è stata pubblicata sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida al contributo a Fondo perduto ex Decreto Sostegni-bis, chiara e dettagliata come quasi tutte le Guide dell’Agenzia.

A una prima lettura, oltre a rimanere perplessi per il titolo dell’istanza, denominata “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali”, quando né la norma né il provvedimento richiedono che il contribuente svolga un’attività a carattere stagionale, possiamo fare (ovvero ribadire, avendole già espresse in altri articolo) due osservazioni:

a) per i sodalizi sportivi, stanti le regole per il calcolo del contributo, da calcolare in base ai soli proventi commerciali, non saranno molti quelli per i quali il ricalcolo determinerà un contributo superiore a quello automatico (tanto per sfrondare la platea dei soggetti interessati, con ogni probabilità il ricalcolo sarà inutile per quasi tutti quelli che hanno ricevuto il contributo nell’importo minimo di € 2.000)

b) l’istanza richiede fra l’altro l’indicazione al Quadro A degli aiuti di ricevuti, adempimento non certo agevole, e qui la questione è seria e la polemica è infuocata, perché l’Agenzia è già in possesso di tali dati e:

  • l’art. 1 della legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) stabilisce che: “L’attività amministrativa è … retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità … e di trasparenza”, “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, e “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
  • l’art. 6, IV comma, dello Statuto del Contribuente, stabilisce che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria
  • la richiesta di indicazione dei medesimi dati nella dichiarazione dei redditi di tutti i contribuenti è oggetto di pesanti critiche da parte sia della dottrina, sia dei professionisti del settore, sia recentemente del Garante del contribuente per la Toscana, quest’ultimo nel provvedimento prot. 111/21 del 1/7/2021