I contributi a fondo perduto: strada non facile per i sodalizi sportivi

Tra questioni sostanziali e questioni procedurali, il percorso per portare a casa i contributi ex art. 25 del Decreto Rilancio ed ex art. 1 del Decreto Sostegni non è del tutto lineare … e proprio oggi una pessima notizia!

La questione sostanziale, e la pessima notizia

Ne avevamo parlato diffusamente in questo articolo Base di calcolo ai fini del contributo a fondo perduto e corrispettivi decommercializzati, a cui rinviamo per una analisi approfondita e motivata, di cui qui richiamiamo solo le conclusioni, perché la pessima notizia riguarda proprio questa.

Il tema controverso è/era se fra i ricavi/fatturato/corrispettivi (è proprio dalla confusione fra questi termini che nasce il problema) da prendere a base per il calcolo della spettanza e dell’entità del contributo debbano essere compresi solo i ricavi commerciali o tutti i ricavi, compresi quelli defiscalizzati dall’art. 148, III comma, T.U.I.R. (sono pacificamente escluse le entrate che ricavi non sono, come le quote associative per le a.s.d., le sopravvenienze e i contributi “non sinallagmatici” per le s.s.d.).

Nel silenzio della legge, le fonti ufficiali fino a ieri erano:

– relativamente a entrambi i contributi, le Relazioni illustrative ai decreti, le quali dispongono che “rientrano, quali possibili beneficiari del contributo … anche gli enti non commerciali … in relazione allo svolgimento di attività commerciali”.

– relativamente al contributo ex art. 25 del Decreto Rilancio, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/2020, che per le associazioni di promozione sociale, ma con una dizione evidentemente valida per tutti gli enti associativi, afferma che: “si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Nel nostro articolo sopra citato scrivemmo che tale limitazione non ci convinceva completamente per gli enti non commerciali, ma soprattutto non ci pareva applicabile alle s.s.d., che fin dalla legge che le ha istituite e per tutti i documenti di prassi – si veda per tutte il paragrafo 2 della Circolare 1.8.2018, n. 18 dell’Agenzia delle Entrate 1 svolgono comunque sempre ed esclusivamente attività d’impresa; e quindi anche quelli defiscalizzati ex art. 148 T.U.I.R. sono comunque ricavi (in tale voce, fra l’altro, li indicano nel bilancio di esercizio).

La pessima notizia è che invece in data 14/4 u.s. è stata data risposta, pubblicata oggi, a una interrogazione parlamentare esattamente su questo problema, nella quale dopo aver ribadito che “anche gli enti non commerciali potranno ricevere il beneficio in questione limitatamente, però, alle sole attività commerciali eventualmente svolte, rimanendo esclusa l’attività istituzionale dagli stessi esercitata” si afferma a chiare lettere che “Tale criterio risulta applicabile anche alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo sempre qualificabili quali enti commerciali ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, possono fruire, ai fini IRES, della previsione di decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR”.

È vero che la risposta a una interrogazione parlamentare non è fonte normativa, ma l’autorevolezza del contesto nel quale è data non lascia certo ampi spazi alle possibilità di contestazione…

La questione formale/procedurale: a) Le regole

Risolto così, anche se purtroppo in senso negativo, il dubbio sostanziale, rimangono i problemi formali/procedurali, per comprendere i quali partiamo dai commi 11 e 12 dell’art. 25 del Decreto Rilancio (richiamati anche dal Decreto Sostegni), che rispettivamente recitano:

 – “Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario

– “Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli … Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante … l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni”.

È chiara la lettera ed è anche chiaro l’intento che essa persegue, perché si tratta di una norma dichiaratamente emergenziale ed era necessario decidere se privilegiare il rigore o la rapidità nell’aiutare chi ne è stato profondamente colpito:

  • si effettuano prima i controlli, onde evitare abusi, e solo dopo si eroga il contributo
  • o si eroga il contributo, rinviando a un momento successivo il controllo, sanzionando gli abusi?

La scelta è inequivocabilmente stata la seconda.

Ciò premesso, per quanto riguarda la prima fase, ovvero l’erogazione del contributo “sulla base delle informazioni contenute nell’istanza”, il Provvedimento prot. 0230439/2020 del 10/6/2020, al punto 5.1 stabilisce che

Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria … Tali controlli, che sono puntualmente riportati nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, possono comportare lo scarto dell’Istanza

E al correlato punto 2.5.2.2. delle specifiche tecniche troviamo:

In sede di determinazione del contributo sarà verificata la coerenza tra l’impostazione dei campi 10, 11 e 12 del record B e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni IVA o LIPE relative al periodo di imposta 2019 eventualmente presentate. Ulteriori controlli di coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate”.

La questione formale/procedurale: b) Cosa accade ai sodalizi sportivi

L’applicazione pratica delle regole qui sopra descritte per i sodalizi sportivi “in regime 398” (ovvero la quasi totalità di essi) ci risulta non sempre uniforme fra le varie Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, e talvolta nemmeno al loro interno.

Nel caso di partita IVA aperta successivamente al 31/12/2018, caso per il quale sappiamo non essere necessario il raffronto fra fatturato medio 2019 e 2020, se il contributo è richiesto nella misura minima, ci risulta che di norma esso venga semplicemente erogato.

Ma nel caso in cui sia necessario il raffronto fra i dati relativi agli anni solari 2019 e 2020 per determinare se il contributo spetti, e se sì per quale importo, l’Ufficio non è in grado di effettuare il controllo di coerenza perché:

  • Liquidazioni Periodiche e dichiarazione annuale IVA non esistono perché i soggetti in regime 398 ne sono esonerati
  • la stragrande maggioranza dei sodalizi sportivi ha esercizio non coincidente con l’anno solare, quindi anche i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi non sono di alcun aiuto.

Di conseguenza tali pratiche risultano essere “sospesa per incoerenza fatturato-corrispettivi 2019“ e/o “sospesa per incoerenza fatturato-corrispettivi 2020” e/o “sospesa per assenza o incoerenza dichiarazione redditi 2019”, o dizioni simili.

È quindi necessario che l’a.s.d. / s.s.d. presenti all’Agenzia delle Entrate, a mezzo PEC, una istanza nella quale esponga, e soprattutto documenti, i dati indicati nell’istanza e quindi la spettanza del contributo nell’importo richiesto. Riteniamo che in questa fase sia sufficiente la produzione dei registri IVA “Minori” previsto dal D.M. 11/2/1997, nonché i rendiconti annuali degli anni anche solo parzialmente compresi nel biennio in esame, ma non possiamo escludere che possa essere richiesta documentazione ulteriore.

Infine, a rendere la cosa ancor più macchinosa, sta il fatto che né nell’istanza né (salvo casi particolari e rari) negli archivi dell’Agenzia è indicato un recapito mail delle a.s.d., quindi la comunicazione di interruzione dell’iter non viene comunicata direttamente ma viene indicata nel cassetto fiscale, che quindi il sodalizio (o il professionista da esso delegato) è costretto a consultare con frequenza.

Insomma, la pratica va “seguita” con attenzione, perché la semplice presentazione della domanda in moltissimi casi non è sufficiente a portare a casa il contributo…

  1. Per quanto riguarda, invece, le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, le stesse, ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L’assenza del fine di lucro non incide, pertanto, sulla qualificazione tributaria delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.”[]