Il trattamento fiscale della cessione di atleta

Quesito: Si chiede se una società sportiva dilettantistica, che emette regolare fattura con IVA al 22% per la cessione dei diritti di un atleta a un’altra associazione iscritta alla stessa federazione sportiva nazionale, possa beneficiare della forfettizzazione del 50% (legge 398/91) o debba effettuare il versamento dell’IVA in maniera integrale.

Risposta: Anche a voler accettare la distinzione fra attività “connesse” e “non connesse” alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali – per le quali la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2018 ha espressamente ribadito il differente trattamento tributario in capo ai soggetti operanti nel regime della legge 398/91 – certamente la cessione di un atleta non è da considerarsi attività non connessa. Quindi, se viene emessa fattura e sono rispettati i requisiti della legge 398/91, spetta la detrazione forfetizzata del 50%.

Riteniamo però opportuno, per completezza, ricordare che la citata Circolare 18/2018 ha ben chiaramente inquadrato il trattamento fiscale dell’operazione in questione, stabilendo che:

Nel caso delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, entrambe destinatarie dell’agevolazione di cui al citato articolo 148, comma 3, del TUIR, l’appartenenza ad un’unica organizzazione locale o nazionale ai sensi ditale disposizione si realizza mediante l’affiliazione alla medesima Federazione Sportiva …
Al ricorrere di tale condizione, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica
“.

La cessione di cui si dice nel quesito è quindi ricavo commerciale soggetto a IRES (e a IVA, stante l’identica formulazione dell’art. 148 T.U.I.R. e dell’art. 4 del d.p.r. 633/72) solo, come prosegue la Circolare citata, se si tratta di

cessioni aventi finalità meramente speculative, come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica sportiva dilettantistica“.

In condizioni “normali”, e cioè in assenza di un comportamento meramente speculativo, tale cessione non rileva né ai fini IRES né ai fini IVA.