Rimborsi per trasferte e indennità a genitori non soci o tesserati
Quesito: Una a.s.d. di calcio con settore giovanile, per il servizio trasporto nell’organizzazione delle trasferte delle squadre giovanili, viene aiutata da alcuni genitori dei ragazzi con utilizzo delle proprie autovetture. Si chiede se l’a.s.d. possa erogare un rimborso forfettario spese, in base art. 67, co. 1 lett. m) T.U.I.R., ai genitori che non siano né tesserati né soci: a nostro avviso proprio per la natura dei redditi diversi e occasionali, riteniamo che sia erogabile anche a soggetti non tesserati, sulla base di un corretto contratto scritto e firmato tra le parti; ma si vorrebbe avere conferma.
Risposta: Ai fini della qualificazione del rimborso forfettario, il fatto che i genitori non siano né tesserati né soci è irrilevante.
Si tratta di prestazioni direttamente connesse alle competizioni e quindi riteniamo che sia soddisfatto il requisito dell’essere “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” richiesto dall’art. 67, I comma, lettera “m” del T.U.I.R..
Possono quindi essere corrisposti seguendo le regole dei compensi /rimborsi forfettari per attività sportiva dilettantistica, i c.d. “compensi sportivi”: esonero da contribuzione, esonero da imposizione fiscale fino a 10.000 euro annui, ecc.
Ci permettiamo di suggerire di valutare la possibilità di corrispondere un rimborso spese a pie’ di lista, compreso il rimborso chilometrico: qualora l’importo del rimborso chilometrico fosse pari o superiore a quanto l’associazione intende corrispondere, la forma del rimborso spese a pie’ di lista conferirebbe loro assoluta irrilevanza fiscale, sia per il percipiente (no ISEE, ecc.) sia per l’associazione (no C.U.).
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