Si ferma lo sport di contatto? Cosa dice la circolare del Ministero dell’Interno (con aggiornamento)

Il Viminale con propria circolare del 27 ottobre 2020 dà la propria interpretazione alle disposizioni del d.p.c.m. del 24.10.2020.

Specificamente per quanto attiene agli sport di contatto, sia individuali che di squadra, il Ministero indica che per tali sport è sospesa ogni attività, compresi gli allenamenti.

Quindi non solo sospensione di eventi e competizioni, ma anche l’allenamento che, in base alle F.A.Q. del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri del 25.10.2020veniva ritenuto praticabile purché all’aperto e individualmente con il rispetto del distanziamento e senza contatti interpersonali.

Si ritiene che questa interpretazione da parte del Ministero dell’Interno sia più rispondente al testo del d.p.c.m. del 24.10.2020, pur se in contrasto con la lettura fattane dal Dipartimento dello Sport.

Le F.A.Q. e la Circolare del Viminale

Il conflitto fra le due fonti è chiarissimo e sinceramente imbarazzante, perché entrambi i documenti sono senza forza di legge, sono diretti a soggetti diversi (le FAQ ai cittadini, la Circolare ai Prefetti e altri organi del Ministero) e fra i due organi non c’è una superiorità gerarchica.

Confronta le due fonti:
Il d.p.c.m. del 24 ottobre 2020 e lo svolgimento di attività sportive
Sono on-line le nuove F.A.Q. alla luce del d.p.c.m. 24 ottobre 2020

Non possiamo quindi, sul punto, che segnalare le due posizioni e se da un lato la prudenza suggerirebbe di attenersi a quella più restrittiva, dall’altro lato non vediamo come chi abbia rispettato la chiara indicazione ai cittadini da parte di un dipartimento dell’organo che ha emesso il d.p.c.m. possa essere sanzionato in base a una interpretazione non diretta a lui e che legittimamente potrebbe non conoscere. Ma chi farà le verifiche sono gli organi ai quali è inviata la Circolare, quindi … quindi la situazione è imbarazzante, come abbiamo già scritto.

Riepilogando: cosa chiarisce la Circolare del Ministero dell’Interno

  1. (art.1, comma 9, lettera e): gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Per il riconoscimento dell’interesse nazionale bisogna attenersi a quanto indicato dal CONI o dal CIP dalla propria FSN, DSA o EPS anche paralimpiche di appartenenza (qui l’elenco delle Federazioni che si sono espresse) nonché, per quanto attiene agli eventi e alle competizioni, a quanto disposto dagli Organismi sportivi internazionali;
  2. le manifestazioni sportive consentite possono essere svolte solo “a porte chiuse”, se tenute in impianti, oppure senza la presenza di pubblico, se all’aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
  3. sono oggetto di sospensione tutte le manifestazioni, gare, campionati, tornei sportivi di interesse regionale o locale degli sport sia individuali che di squadra;
  4. (art.1, comma 9, lettera f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi;
  5. È consentito agli atleti impegnati nelle attività sportive di interesse nazionale sia degli sport individuali che di squadra, di svolgere negli impianti sportivi chiusi (ivi comprese piscine, palestre) o all’aperto le sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
  6. le attività sportive e motorie di base (solo se non di contatto, secondo la Circolare) restano consentite purché si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici  e  privati e  nel  rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione del DPCM; in questa categoria si ritiene, pur nel silenzio della Circolare, di ricomprendere anche gli sport individuali non di contatto  (es. golf, tiro con l’arco ecc.);
  7. Sono sospese le gare e le competizioni degli sporti di contatto ludico-amatoriali (es. la partita di calcetto degli amici).

Rammentiamo che l’elenco degli sport di contatto è contenuto nel Decreto del Ministro Per le Politiche Giovanili e Lo Sport del 13.10.2020, qui nuovamente allegato.

Ultima importante precisazione del Ministero è che la chiusura dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.

Aggiornamento (28 ottobre, ore 18.00)

L’agenzia di stampa Adnkronos ha pubblicato poco fa una dichiarazione dell’ex sottosegretario allo Sport Simone Valente che si sarebbe intrattenuto con Giuseppe Conte al termine del question time tenutosi in Aula alla Camera.

Motivo della “chiacchierata”: gli stessi dubbi che abbiamo sopra espresso, relativi cioè al fatto che la circolare del Viminale dà indicazioni in aperta contraddizione con le Faq del dipartimento dello Sport.

Ha dichiarato Valente: «Ora anche il premier mi ha assicurato che [gli allenamenti individuali] all’aperto sono consentiti, certo il contatto resta bandito, però quanto meno ci si può allenare. Ho chiesto che si comunichi con più chiarezza, magari con una comunicazione di Palazzo Chigi, perché nel mondo dello sport su questo c’è ora, dopo la circolare del Viminale, grande incertezza. Gli allenamenti al chiuso sono banditi, possono farli solo gli atleti di interesse nazionali individuati dalle federazioni competenti».

Vedremo se arriveranno davvero gli auspicati chiarimenti.

Aggiornamento (28 ottobre, ore 21.00)

La pagina delle FAQ del Dipartimento per lo sport è stata ora aggiornata con l’inserimento della 24esima FAQ, a chiarimento del problema sopra sollevato. La riportiamo integralmente:

24. A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.”?

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.  

(In collaborazione con il dott. Donato FORESTA)