Il nuovo d.p.c.m. 18/10/2020 e lo sport: è possibile la quadratura del cerchio?
Riuscire in un’interpretazione coerente delle norme in materia di attività sportiva contenute nel nuovo decreto del 18 ottobre è stato davvero uno sforzo colossale: ma siamo arrivati in fondo… seguiteci e vi raccontiamo come!
Il d.p.c.m. 18/10/2020 (in G.U. Serie Generale n. 258 del 18-10-2020) ha sostituito o integrato molti dei punti del precedente decreto del 13 ottobre scorso (sul quale si v. Nuovo d.p.c.m: cosa cambia per le attività sportive?).
È un provvedimento francamente molto “brutto”: leggendolo si ha la netta sensazione che sia frutto di fortissime pressioni da più parti, e lavorare con tanti che urlano nelle orecchie non è facile e spesso i risultati sono quelli che sono …
Per questo riteniamo probabile che verrà a breve modificato/integrato o da nuovi provvedimenti, o da circolari, comunicati stampa, FAQ.
Noi abbiamo cercato di interpretare le disposizioni che riguardano il mondo sportivo nel modo più corretto possibile, e per una volta ci piace raccontarvi non solo le conclusioni a cui siamo giunti, ma anche la strada percorsa per arrivarci.
Chi non ha tempo e voglia di seguirci può saltare direttamente al capitolo delle conclusioni, per chi ne ha invece voglia … buon viaggio.
La lettera “e” dell’art. 1, comma 6, del d.p.c.m. 13/10/2020
Finalità di tale lettera, nella sua formulazione originaria, era chiaramente quella, e solo quella, di regolamentare l’afflusso degli spettatori alle manifestazioni sportive.
Essa recitava infatti:
a) all’inizio:
“per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento …”
b) e all’ultimo periodo:
“Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse …”
Relativamente a quanto riportato qui sopra al punto “a”, è evidente che il rinvio a CONI, CIP, Federazioni sportive non era per individuare eventi e competizioni (il termine non sarebbe stato “riconosciuti” ma “organizzati”), ma per individuare gli sport individuali o di squadra.
E poiché, a parte casi particolarissimi che non ci interessano in questa sede, gli sport praticati in Italia e riconosciuti da CONI, CIP e Federazioni sono dettagliatamente indicati nel ben noto “Elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”, quanto riportato qui sopra alla lettera “a” avrebbe potuto essere scritto in modo più semplice “per gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive riconosciute come tali dal CONI e dal CIP è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento ….”, perché è questo il suo significato inequivocabile.
Ciò premesso, la lettera “e” del d.p.c.m. 13/10/2020 significava semplicemente:
– alle competizioni sportive è consentito l’accesso del pubblico sottostando a precise regole
– gli allenamenti degli atleti che partecipano a tali competizioni debbono essere a porte chiuse.
Nessuna regola è stabilita per la partecipazione degli atleti alle competizioni e agli allenamenti, che non interessa alla disposizione in esame.
Nel nuovo testo invece, pur mantenendo invariate le prescrizioni riguardo all’afflusso del pubblico a competizioni e allenamenti, lo scopo si amplia, anche se non è ben chiaro fino a dove:
a) prima del primo periodo è aggiunto il seguente:
“sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal … CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportiva associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali”.
b) all’ultimo periodo, quello che riguarda gli allenamenti, scompare la locuzione
“che partecipano alla competizioni di cui al primo periodo della presente lettera”.
Analizzando l’aggiunta al primo periodo emerge che:
i) non c’è più il solo termine “riconosciuti”, che come detto sopra non poteva certo essere riferito agli eventi e competizioni, e quindi doveva necessariamente essere riferito agli sport, ma c’è la locuzione “riconosciuti di interesse nazionale o regionale”, che porta a un collegamento diametralmente opposto:
– ben difficilmente può essere uno sport, a essere riconosciuto di interesse nazionale o regionale (ci paiono ben pochi gli sport che non siano di interesse nemmeno regionale: gli sport tradizionali e qualche sport assolutamente minore, e non pare ragionevole che si sia pensato a quelli)
– ben più plausibile, ed è questa quindi l’interpretazione che pare corretta, che il riconoscimento di interesse nazionale o regionale sia all’evento o competizione
ii) e allora quanto alla lettera “a” significa che – prima di entrare nella regolamentazione dell’accesso del pubblico – viene stabilita una importante limitazione allo svolgimento di eventi e competizioni: sono consentiti solo quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, oltre a quelli organizzati da organismi sportivi internazionali
iii) è quindi necessario che, evento per evento, competizione per competizione, campionato per campionato, i soggetti qui sopra indicati stabiliscano quali sono quelli di interesse almeno regionale, che possono continuare a tenersi, e quelli di livello inferiore, che non si possono più fare. Subito a una prima lettura ci vengono in mente due problemi:
– in primo luogo la mole di lavoro non indifferente per operare tale distinzione (per dare consistenza a un decreto che potrebbe essere modificato fra tre giorni …)
– in secondo luogo: tale distinzione è sindacabile? Per fare un esempio, già circolano voci che un Comitato Locale della Lega Nazionale Dilettanti voglia ritenere il campionato di seconda categoria (provinciale) competizione di livello regionale perché le prime due classificate avranno diritto a partecipare al campionato di prima categoria, considerato regionale: qualche organismo “gerarchicamente superiore” (quale?) può contestare tale classificazione?
Ben più delicata dell’aggiunta iniziale (i dubbi saranno risolti dalle prese di posizione dei vari organismi), è la modifica all’ultima parte della lettera “e” del d.p.c.m., che ora diviene: “Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse”. Essa pone almeno due dubbi, che dobbiamo avere ben presenti:
iv) la vecchia formulazione riguardava solo la presenza (vietata) del pubblico; la nuova formulazione, oltre a confermare il divieto per il pubblico, riguarda anche la stessa possibilità di allenarsi? Essa va cioè letta come:
– “le sessioni di allenamento sono consentite, a condizione che siano a porte chiuse”
oppure
– “le sessioni di allenamento che siano consentite, debbono tenersi a porte chiuse”?
La distinzione sembra sottilissima ma, come vedremo più avanti, è di fondamentale importanza; per ora seguiamo la prima lettura, che a prima vista parrebbe la più ragionevole, ma …
v) se la lettura corretta è “le sessioni di allenamento sono consentite, a condizione che siano a porte chiuse”, se cioè la disposizione non riguarda solo il pubblico, ma la stessa possibilità di allenarsi degli atleti, sono consentite tutte le sessioni di allenamento, o solo quelle degli atleti che partecipano agli eventi e competizioni consentite, ovvero quelle dal livello regionale in su?
– la collocazione all’interno della lettera “e”, che nella nuova formulazione limita l’attività praticabile alla sola attività “di medio-alto livello”, potrebbe far pensare che anche gli allenamenti siano consentiti solo agli atleti che partecipano a tale attività,
– ma il testo (“Le sessioni di allenamento degli atleti … sono consentite”), e soprattutto il fatto che in occasione della modifica della prima parte della lettera “e” è stata cancellata la frase “che partecipano alla competizioni di cui al primo periodo della presente lettera”, porta a sposare la seconda tesi: tutti gli atleti si possono allenare, anche se non partecipano a competizioni nazionali o regionali, e sempre senza pubblico.
Anche su questo dubbio ci pare ragionevole e corretto seguire la seconda interpretazione, che pare la più ragionevole, ma …
La lettera “g” dell’art. 1, comma 6, del d.p.c.m. 13/10/2020
La formulazione originaria della lettera “g” del d.p.c.m. del 13/10, per quanto qui ci interessa (la seconda parte riguarda l’attività ludico-amatoriale, pacificamente non consentita), era la seguente:
“lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva …”.
(ricordiamo per completezza anche la seconda, che non è stata cambiata: “sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale”: erano e rimangono vietate sia competizioni che allenamenti degli sport di contatto, se svolte al di fuori dell’attività sportiva dilettantistica, ovvero senza alcun tesseramento, certificato medico, rispetto dei protocolli federali).
La finalità della prima parte della disposizione era chiara:
– le regole generali per lo svolgimento dello sport (le Linee guida per l’attività sportiva) stabiliscono fra le altre cose regole di distanziamento durante l’attività sportiva (2 metri durante l’attività sportiva, distanze maggiori nel caso di camminata o corsa in scia)
– in alcuni sport è inevitabile il contatto fra gli atleti
– nella pratica di tali sport, denominati appunto “di contatto”, è consentito ignorare la regola di cui sopra, purché i relativi enti affilianti abbiano elaborato specifici protocolli per limitare in altro modo il rischio di contagio
– questi protocolli in sostanza “sostituiscono” la misura del distanziamento con la misurazione della temperatura, regole specifiche sui controlli, maggior rigore nell’igiene personale, procedure specifiche di sanificazione, regole sull’utilizzo delle attrezzature, ecc.
La specifica disposizione sugli sport di contatto è quindi una norma agevolativa, che consente a chi li pratica, se segue i protocolli federali, di ignorare le regole sul distanziamento in corso di attività. Questo è ciò che stabiliva la vecchia formulazione della lettera “g”.
Ora, il testo introdotto dal d.p.c.m. del 18/10, sempre per la parte che qui ci interessa, è il seguente:
“lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per lo Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera “e”. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni”.
Affrontiamo i dubbi che sorgono nell’esame di tale nuova disposizione.
a) Il primo interrogativo che si pone è: il richiamo alla precedente lettera “e” riguarda solo il primo periodo di essa, quello aggiunto dal nuovo d.p.c.m., o anche l’ultimo?
Se il termine “svolgimento” comprende sia la competizione che l’allenamento (come parrebbe corretto) allora anche per lo sport di contatto sono consentite solo le competizioni di medio-alto livello (e fin qui nessun problema) mentre per gli allenamenti dipende da come si interpreta l’ultima parte della lettera “e” (vedi i punti “iv” e “v” del paragrafo precedente): se sono consentiti tutti gli allenamenti, allora sono consentiti tutti gli allenamenti anche degli sport di contatto; se invece sono consentiti solo gli allenamenti di chi partecipa alle competizioni di livello medio-alto, ciò vale anche per gli sport di contatto. Abbiamo scritto sopra che è la prima, la posizione che ci convinceva di più, proviamo quindi a seguirla.
b) per quanto riguarda “l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento” degli sport di contatto è chiaro ed era già pacifico che non fossero consentite le competizioni, ma viene stabilito che “sono consentite solo in forma individuale”: qual è la linea di distinzione fra gli allenamenti e l’attività di base?
Una prima ipotesi è che sia attività di base quella non agonistica (tesseramento come atleta non agonista, certificato medico come non agonista, ecc.) mentre sia “allenamento” l’attività svolta da atleti tesserati come agonisti, con il relativo certificato medico, che effettivamente partecipano all’attività agonistica.
Ma allora perché la norma stabilisce che nell’attività di base “non sono consentite gare e competizioni”? Quali competizioni potevano essere ipotizzate nell’attività non agonistica? Nessuna. E allora come dare un senso a questa regolamentazione?
L’unico modo per dare tale senso è … ritornare ai bivi nei quali abbiamo preso una strada, e vedere cosa succede se prendiamo l’altra, che ci era sembrata meno corretta, ma comunque praticabile.
Una lettura coordinata delle novità
Abbiamo detto in apertura che:
a) per quanto riguarda la prima parte della nuova lettera “e”, è pacifico che siano consentiti solo eventi e competizioni di interesse nazionale o regionale: si pone qualche problema (superabile abbastanza agevolmente) nell’individuazione su quali siano tali eventi, ma la portata della norma è chiara
b) per quanto invece riguarda il nuovo testo dell’ultimo periodo, all’ultimo periodo, ovvero “Le sessioni di allenamento degli atleti … sono consentite a porte chiuse”, abbiamo detto che si poteva leggere come:
– “le sessioni di allenamento sono consentite, a condizione che siano a porte chiuse”
oppure
– “le sessioni di allenamento che siano consentite, debbono tenersi a porte chiuse”?
A questo primo bivio avevamo scelto la prima strada, proviamo a scegliere la seconda; in sostanza: se gli allenamenti sono consentiti si debbono tenere a porte chiuse, ma non stiamo stabilendo in questa sede quali siano gli allenamenti consentiti.
A questo punto l’altro dubbio che ci eravamo posti (tutti gli allenamenti o solo quelli di chi partecipa ai campionati medio-alti) non si pone più: questa parte della lettera “e” serve solo a escludere che ci possa esser il pubblico, non entra nel merito di quali allenamenti si possano o non si possano fare.
Passiamo ora al nuovo testo della lettera “g”.
Se vale quanto abbiamo scritto qui sopra, ovvero che l’ultima parte della lettera “e” riguarda solo la presenza (vietata) del pubblico, e non chi possa o non possa fare allenamento, allora il primo periodo della nuova lettera “g” (lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per lo Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera “e”) non può che fare riferimento al solo primo periodo della lettera “e”, e quindi gli sport di contatto sono consentiti solo per chi partecipa a eventi e competizioni di livello nazionale o regionale
E ha un senso anche la seconda parte, perché “L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto” che in base alla nuova lettera “g” “sono consentite solo in forma individuale” non sono altro che le attività di livello inferiore a quello regionale.
Seguendo questa strada ha significato anche l’ultimo periodo: “non sono consentite gare e competizioni”. Per gli sport di contatto, oltre a essere consentiti solo gli allenamenti in forma individuale, non sono consentite gare e competizioni di livello inferiore a quello regionale.
Conclusioni, per riassumere (e per chi è saltato direttamente all’ultimo capitolo)
Se è corretto il percorso logico seguito qui sopra, che ci pare l’unico che riesce a coordinare tutte le novità introdotte dal nuovo d.p.c.m., tali novità sono:
a) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale da CONI, CIP, FSN, DSA o EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sia di contatto che non; sono confermate le regole per il pubblico
b) è confermato che gli allenamenti si possono tenere solo a porte chiuse
c) gli sport di contatto sono consentiti senza rispettare il distanziamento solo se relativi a eventi e competizioni di interesse nazionale o regionale
d) le altre attività degli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale, ovvero rispettando i distanziamenti.
I problemi rimasti aperti
Tanti ce ne sono, ne citiamo uno per tutti: nel D.M. relativo agli sport di contatto, la frase “Lo svolgimento della disciplina è consentito solo in forma individuale” aveva ed ha pieno valore?
È banale dire che se è stata messa, lo deve avere per forza, e quindi:
– negli allenamenti di ginnastica, pattinaggio, danza e tutti gli sport con un mezzo non a motore (canottaggio, bob, slittino, ecc.) deve essere rispettato il distanziamento, anche per gli atleti che partecipano a competizioni nazionali o internazionali
– non sono consentite competizioni, in tali sport, nelle quali il distanziamento non può essere garantito.
Speravamo che nelle modifiche al d.p.c.m. del 13/10 ci fosse qualche novità, ma non l’abbiamo trovata ….
E per chi ci ha seguito fin qui, una polemica finale: ma del Giro d’Italia, sport non di contatto e quindi soggetto alle norme sul distanziamento, che vogliamo dire?!?