Attività non connesse alla Legge 398/91

Quesito: Una Srl Società Sportiva Dilettantistica ha preso in locazione un immobile in cui intende fornire ai propri soci attività di fitness con attrezzature e corsi a corpo libero. La struttura dispone anche di una centro relax con bagno turco, sauna, doccia emozionale e piscina riabilitativa. Inoltre ulteriori spazi dell’immobile dovrebbero essere locati a medici e/o fisioterapisti che, una volta sottoscritto il contratto di locazione, si occuperebbero anche delle autorizzazioni sanitarie per svolgere la propria attività. Si chiede: 1. i locali “relax” con bagno turco, sauna e doccia emozionale come andrebbero gestiti contabilmente in quanto considerata attività “non connessa” (alla luce della circolare 18/E/2018) e quindi fuori dal parametro di applicazione della l. 398/1991;
2. i proventi da locazione per locali affittati a medici e/o fisioterapisti come andranno considerati?

Risposta: Come scritto in altri articoli e risposte già pubblicati, la distinzione fra attività connesse e non connesse di cui alla Circolare 18/2018 ci lascia estremamente perplessi, ma è comunque un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e l’opzione di seguirla, quantomeno per prudenza, non è quindi ipotesi da scartare a priori.

Ciò premesso e alla luce di essa, alle domande poste nel quesito riteniamo si possa rispondere in questi termini:

– per quanto riguarda il thermarium, la circolare espressamente lo qualifica attività non connessa;

– per quanto riguarda la locazione di spazi ad ambulatori di medici e/o fisioterapisti riteniamo che invece si possa seguire un ragionamento diverso: probabilmente non connessa (o meglio, non sufficientemente connessa da rientrare nel perimetro di applicazione della Legge 398/91) è l’attività medica o riabilitativa, dato che si estende ben al di fuori dell’attività sportiva, ma per la messa a disposizione di spazi perché essa possa essere svolta il discorso potrebbe essere diverso, atteso che è assolutamente fisiologico che gli atleti periodicamente abbiano necessità di tali servizi. Certezze non siamo però in grado di darne.

Segnaliamo infine l’utilizzo probabilmente improprio del termine “soci”: in una Srl soci sono i detentori delle quote di proprietà dal capitale sociale, e “frequentatori”, “utilizzatori dell’impianto”, “utilizzatori dei servizi”, o ancor più brutalmente “clienti”, sono quelli che ne utilizzano i servizi.

[Pubblicato su Fiscosport.it]