Associazioni in regime 398 esonerate dalla fattura elettronica e conservazione sostitutiva

Quesito: Premesso che le associazioni in regime l. 398 non sono obbligate all’emissione delle fatture elettroniche qualora nell’anno precedente non abbiano conseguito ricavi commerciali superiori a € 65.000, si chiede come le stesse debbano comportarsi relativamente alla ricezione delle fatture passive. In particolare possono essere assimilate ai contribuenti forfettari che, in caso non forniscano né PEC né codice identificativo, sono esonerati dalla conservazione sostitutiva, oppure sono obbligati a fornire PEC / codice e comunque alla conservazione sostitutiva?

Risposta: La norma di riferimento è l’art. 1, comma 3, del d.l. 5/8/2015 n. 127, recentemente modificata dall’art. 10, comma 1, della Legge 17/12/2018 n. 136. Essa ora, per quanto qui ci interessa, recita (in grassetto la recente aggiunta):

“... per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. … Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” … e quelli che applicano il regime forfettario … Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000

Come ipotizzato nel quesito, i soggetti in regime 398 con proventi commerciali fino a 65.000 euro sono assimilati ai forfetari e quindi, seguendo una interpretazione strettemente letterale, come essi esclusi da tutti gli obblighi connessi alla fatturazione elettronica, compresa la ricezione e conservazione delle fatture passive.

Esiste però una interpretazione più prudente la quale, basandosi essenzialmente sul fatto che a differenza dei forfetari i soggetti in regime 398 sono comunque obbligati a predisporre il rendiconto e quindi a produrre in sede di verifica la documentazione a riprova della correttezza di esso (e ciò vale ancor di più per le S.s.d.r.l., che sono per legge tenute alla contabilità ordinaria e alla predisposizione e deposito in CCIAA del bilancio secondo le regole del codice civile), ritiene che sia opportuno adempiano a tale obbligo.

Come scritto in altri interventi, volendo cercare soluzioni pratiche e tutelanti, si potrebbe suggerire di  comunicare ai propri fornitori, o ancor meglio inserire sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il codice SDI o l’indirizzo PEC. In tale modo, quantomeno finché non saranno giunti ulteriori chiarimenti, si potrà aderire alla interpretazione più prudente senza particolari oneri aggiuntivi.

Anche perché, e ciò vale proprio per i soggetti di minori dimensioni, che spesso non dispongono di una struttura amministrativa organizzata (e a volte nemmeno di uno spazio fisico dove tenere i raccoglitori …) disporre di tutte le fatture di acquisto agevolmente reperibili e ordinatamente conservate presso l’Agenzia, in qualunque momento scaricabili e conservabili eventualmente anche in forma cartacea, può essere certamente utile.

E, sempre in tema di prudenza e convenienza, la conservazione delle fatture in formato elettronico risolve in modo semplice e indolore anche il problema dello spesometro, che per ora non c’è ma domani non si sa mai …

[Pubblicato su Fiscosport.it]