Cessione cespiti acquistati in regime l. 398/91

Quesito: Una s.s.d. a r.l. acquista una auto nuova e poiché ha optato per l’applicazione della legge 398/91 non ne detrae la relativa IVA esposta in fattura. In caso di successiva vendita di tale auto può emettere fattura esente art.10 comma 27 quinquies d.p.r. 633/72 o deve emettere fattura con IVA da versare al 50%?

Risposta: Il quesito presenta più di un aspetto da tener bene presente.
Non disponendo di tutte le informazioni necessarie, e comunque per dare ai lettori un quadro completo della problematica, cercheremo di esaminare tutte le alternative possibili.

In primo luogo va verificato se l’auto è stata utilizzata per l’attività istituzionale o commerciale ovvero, meglio, se l’auto è stata utilizzata solo per l’attività istituzionale o in parte anche per la commerciale.

Nel primo caso la cessione è al di fuori di ogni rilevanza fiscale: niente IVA e niente imposte dirette.

Nel secondo caso invece bisogna in primo luogo individuare che percentuale dell’utilizzo di essa deve considerarsi relativa all’attività istituzionale e che percentuale sia invece relativa all’attività commerciale. Riteniamo che per la ripartizione si possa ragionevolmente utilizzare il rapporto fra ricavi commerciali e ricavi istituzionali.

Ciò fatto, per la parte afferente l’attività istituzionale varrà quanto detto qui sopra, mentre per quella relativa all’attività commerciale:

a) ai fini IVA, la cessione sarà esente ex art. 10, I comma, numero 27-quinquies, del D.P.R. 633/72, come ipotizzato nel quesito, nella misura in cui l’IVA è indetraibile ex art. 19-bis.1 del medesimo D.P.R., attualmente il 60% (ovvero quanto sarebbe indetraibile per un soggetto non in regime 398)

b) ai fini delle imposte dirette, dovrà essere calcolata la differenza fra prezzo di vendita e costo di acquisto ammortizzato, e se essa è positiva, ovvero si è realizzata una plusvalenza, essa sarà interamente imponibile (e non per il 3%), mentre l’operazione non avrà rilevanza ai fini del “plafond” di 400.000 trattandosi di cessione di bene strumentale e non di ordinaria cessione di beni o prestazione di servizi.

Un caso numerico riteniamo possa essere utile.

Ipotizziamo un’auto acquistata nel 2015 per € 12.000 (IVA compresa), ceduta nel 2018 per € 6.000; ricavi commerciali € 70.000, ricavi istituzionali € 30.000; avremo:

  •  i ricavi commerciali sono il 70% del totale, quindi la cessione è per € 1.800 relativa alla sfera istituzionale e per € 4.200 relativa alla sfera commerciale; essa sarà quindi per € 1.800 fuori campo IVA, per € 2.520 (il 60% di 4.200) esente IVA ex art. 10, num 27-quinquies, per € 1.680 imponibile IVA
  •  le quote di ammortamento “virtuali” sono il 12,5% per il 2015, il 25% per 2016 e 2017, in totale 62,5%; di conseguenza il costo ammortizzato sarà € 4.500; di essi € 1.350 sono relativi all’attività istituzionale, € 3.150 a quella commerciale)
  •  la plusvalenza imponibile sarà quindi € 4.200 – 3.150 = € 1.050; imponibile per intero, irrilevante ai fini del plafond.

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