Acquisto e vendita divise sociali ai propri associati senza ricarico

Quesito: Una a.s.d. (senza partita iva) che svolge solo attività istituzionale vorrebbe acquistare magliette, stampate con i segni distintivi dell’associazione, da rivendere ai propri associati senza applicare nessun ricarico. Si domanda: 1) questa attività va considerata commerciale e pertanto tassata? 2) Se considerata attività commerciale l’associazione deve aprire partita iva? O in alternativa: 3) basta presentare il modello dichiarazione dei redditi?

Risposta: L’ art. 143, I comma, del T.U.I.R. stabilisce che “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi … rese in conformità alle finalita’ istituzionali … verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione“; siccome in questo caso non si tratta di prestazione di servizi ma di cessione di beni, il fatto che non vi sia alcun ricarico non ha importanza: si tratta indubbiamente di attività commerciale.

L’associazione deve aprire partita IVA se l’attività è svolta “per professione abituale, ancorché non esclusiva“, come recita l’art. 4, I comma, del D.P.R. 633/72; il discrimine è quindi l’abitualità, che deve essere valutata caso per caso.

Se l’operazione viene effettuata una tantum, non ha grande consistenza economica e si chiude in un periodo relativamente breve, allora si potrebbe escludere l’abitualità, si tratterebbe di attività occasionale e non sarebbe necessaria l’apertura di una posizione IVA; il terreno è però evidentemente scivoloso e non possiamo che suggerire prudenza.

Se non si apre la posizione IVA, il relativo reddito deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, nel quadro RL (“redditi diversi”), al rigo RL15, denominato “Corrispettivi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del T.U.I.R. (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)”, indicando in colonna 1 i ricavi dalla vendita e in colonna 2 i relativi costi: se non vi è alcun ricarico, il reddito sarà quindi pari a zero.

[Pubblicato su Fiscosport.it]