Da a.s.d a BAS: cambio ragione sociale possibile?

Il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica praticante da 18 anni l’attività ludico sportiva del softair chiede se sia possibile cambiare la ragione sociale da a.s.d. a BAS senza ottemperare agli obblighi di scioglimento previsti per le a.s.d., ovvero la donazione dei beni (nella fattispecie si tratta di una piccola quantità di attrezzature sportive di valore più affettivo che economico) a ente che effettua la stessa pratica. Nel sottolineare che questo cambio di ragione sociale si vede necessario per venire incontro alle esigenze amministrative che di anno in anno si fanno sempre più pressanti, e che non possono essere giustificate per attività senza fini di lucro, si chiede quale sia l’iter da percorrere.

Occorre preliminarmente chiarire tre presupposti di partenza:

– il “softair”, non compare nell’ “elenco CONI”
– le delibere a cui è allegato tale elenco stabiliscono che “l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia riconosciuta esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline riportate nell’elenco allegato
– sul sito del registro CONI compare l’indicazione, a destra, della “sezione parallela CIP” e “sezione parallela BAS”.

Da tali presupposti discende a nostro avviso che:
– una cosa è il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, altra cosa sono le sezioni parallele CIP e BAS
– un sodalizio che si occupi di softair (come di qualunque altra attività sportiva fuori dell’elenco CONI) non si può iscrivere al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ma ci pare possa iscriversi nella sezione parallela BAS.

Va però chiarito che per quanto riguarda il C.I.P. (si veda l’articolo Registro Coni 2.0, C.I.P. e attività sportive paralimpiche, in Newsletter Fiscosport n. 15/2018):
– la Delibera di Giunta Nazionale n. 412 del 15/12/09, che ha autorizzato l’utilizzo del software di gestione del Registro CONI per istituire una sezione parallela a uso del CIP, ha precisato “fermo restando che l’inserimento di associazioni e società sportive in detta sezione non avrebbe prodotto effetti per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI”; e ciò deve valere quindi anche per l’iscrizione alla sezione parallela BAS
– per quanto riguarda il C.I.P., la Delibera del Consiglio Nazionale n. 1414, ha accolto l’invito della Giunta di “Riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche inserite nella sezione parallela CIP”, e oggi sul sito del CONI è scritto che “Le Sezioni Parallele del Registro sono elenchi di particolari enti sportivi che sebbene privi del riconoscimento ai fini sportivi del CONI, operano nel sistema sportivo nazionale. Attualmente è stata istituita la sezione curata dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), alla quale eccezionalmente il Consiglio Nazionale (con delibera n. 1414 del 19 maggio 2010) ha esteso il riconoscimento ai fini sportivi”.
Tale estensione del riconoscimento non esiste per gli iscritti alla sezione BAS, di conseguenza le BAS non sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Di conseguenza, le BAS non devono rispettare le clausole statutarie previste dall’art. 90 della L. 289/2002, ma non possono godere delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale per le a.s.d., per quanto previsto dall’art. 90 e dalle altre norme di settore (es. compensi sportivi) (si v. anche Le B.A.S., queste (quasi) sconosciute – A margine del Quesito dell’Utente n. 17899, in Newsletter Fiscosport n. 9/2017)

Restano quindi soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali, dovranno sottostare a quanto previsto dal D. Lgs. 460/1997 (e a breve dal codice del terzo settore) e dalla normativa fiscale prevista per tali enti dagli artt. 143 ss. del T.U.I.R.

In particolare, si evidenzia che:
a) l’art. 148, I comma, si applica a tutti gli enti non commerciali: non saranno quindi ricavi commerciali le quote annuali riscosse;
b) per quanto invece riguarda l’art. 148, III comma:
– da un lato, fino all’entrata in vigore della riforma del terzo settore esso si applica alle associazioni “politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona“, e se non è attività sportiva dilettantistica, facciamo fatica a far rientrare il softair in una delle altre categorie;
– dall’altro lato, per poterne fruire vanno rispettate le clausole stabilite all’ottavo comma, che ci pare siano proprio quelle che con la trasformazione si vogliono evitare, se abbiamo bene inteso la frase “questo cambio di ragione sociale si vede necessario per venire incontro alle esigenze amministrative che di anno in anno si fanno sempre più pressanti“.

Infine, ove il lettore decida il passaggio da a.s.d. a BAS, si ritiene che non si possa prescindere dall’obbligo di devoluzione.