Pubblicato il Decreto Fiscale: le novità di interesse per il settore sportivo
Il 23 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 119/2018, che nel “Capo I – Disposizioni in materia di pacificazione fiscale” contiene norme che interessano la totalità dei contribuenti e un articolo specifico per le società e associazioni sportive.
A due giorni dalla pubblicazione di un documento di tale portata non siamo certo in grado di farne un’analisi sufficientemente precisa, e la forma del decreto legge non invoglia certo ad approfondire l’analisi di qualcosa che potrà essere, e probabilmente sarà, modificato anche radicalmente.
Ci è parso opportuno darne comunque notizia, con un sommario accenno alle disposizioni di maggiore interesse per i sodalizi sportivi, allegandone copia integrale.
1. Dichiarazione integrativa speciale
Punto di partenza è l’art. 7, che al primo comma recita:
“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo”.
L’art. 9 così richiamato consente la presentazione di dichiarazioni correttive/integrative di dichiarazioni già presentate, applicando sui maggiori imponibili una imposta sostitutiva.
Ad una primissima lettura non pare si tratti di una disposizione di particolare interesse sia per i contribuenti in generale, sia per quelli sportivi in particolare; certamente più interessante è il secondo comma dell’art. 7, che richiama le definizioni agevolate disciplinate dagli artt. 2 e 6, dettando condizioni più favorevoli di quelle che tali articoli stabiliscono per la generalità dei contribuenti.
2. Definizione degli atti del procedimento di accertamento
L’art. 2 stabilisce in estrema sintesi la possibilità di definire gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili, notificati fino al 24/10/2018 (giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e data di entrata in vigore dello stesso), nonché gli accertamenti con adesione sottoscritti entro tale data, pagando solo le maggiori imposte accertate, senza interessi e sanzioni.
Per i sodalizi sportivi l’art. 7 riduce gli importi dovuti, per le sole imposte dirette esclusa l’IVA, al 50%: l’agevolazione non è certo da poco.
3. Definizione delle controversie
L’art. 6 si occupa invece della definizione delle controversie in corso, prevedendo la possibilità di definirle:
a) se non è ancora intervenuta una decisione delle Commissioni Tributarie, con il pagamento delle sole imposte o maggiori imposte accertate, sempre senza interessi e sanzioni
b) se è intervenuta una decisione favorevole al contribuente, con il pagamento (sempre senza interessi e sanzioni):
b/1 – della metà delle imposte o maggiori imposte originariamente accertate dopo la sentenza di primo grado
b/2 – di un quinto delle imposte o maggiori imposte originariamente accertate dopo la sentenza di secondo grado.
Disposizioni particolari sono dettate per contenziosi aventi per oggetto le sole sanzioni.
Come per gli atti del procedimento, anche per le controversie l’art. 7 stabilisce condizioni di maggior favore per i sodalizi sportivi:
a) se non è ancora intervenuta una decisione delle Commissioni Tributarie, in luogo del pagamento integrale delle imposte o maggiori imposte, il pagamento del 40% delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi
b) se l’ultima decisione è stata favorevole all’Ufficio, in luogo del pagamento integrale delle imposte o maggiori imposte, il pagamento del 50% delle stesse, più il 10% di sanzioni e interessi
c) se l’ultima decisione è stata favorevole al contribuente, in luogo del pagamento della metà o del venti per cento delle imposte o maggiori imposte, il pagamento del 10% delle imposte o maggiori imposte accertate, più il 5% di sanzioni e interessi.
4. Limiti
Il terzo comma dell’art. 7 non brilla certo per chiarezza, e siamo facili profeti nel prevedere che sarà sicuramente oggetto di modifiche, perché al primo periodo stabilisce che
“La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata”.
Poiché, a differenza di quanto stabilito all’art. 2 relativamente agli atti del procedimento, nelle disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie non è esclusa la riduzione dell’IVA, il fatto che in questo periodo si parli solo di IRES e IRAP ci pare un evidente errore di coordinamento. Vedremo come verrà risolto.
Per completare la sommaria illustrazione dell’art. 7, ricordiamo che il secondo periodo del terzo comma stabilisce che nel caso di imposte o maggior imposte accertate superiori al limite dei 30.000 euro,
“resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste”.
Dalla formulazione letterale pare che le peggiori condizioni stabilite da tale due articoli si applichino all’intero importo da definire, e non solo all’eccedenza rispetto ai 30.000 euro.
5. Un commento?
Sul decreto in generale e sulle disposizioni specifiche per le società e associazioni sportive in particolare, fin da quando sono circolate le prime bozze, commenti sugli organi di stampa ne abbiamo già letti anche troppi.
Noi preferiamo aver dato conto (si ripete: estremamente sommario a certo impreciso) dei contenuti di interesse per i nostri lettori, e preferiamo rimandare analisi più precise e commenti a quando avremo un testo definitivo.
[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]