Registro Coni 2.0, C.I.P. e attività sportive paralimpiche

Stabilito che con la nuova legge ci si deve iscrivere al Registro Coni 2.0 per avere le defiscalizzazioni e vantaggi vari, che ne è delle associazioni affiliate a Federazioni del C.I.P.?  Queste cioè godono gli stessi benefici pur non essendo iscritte al Registro 2.0.?

Con questa domanda si va ad affrontare una questione molto interessante, vale a dire, in ultimo, la qualificazione di “sportiva” (con il conseguente accesso alla specifiche agevolazioni fiscali) per l’associazione/società che, ancorché non iscritta al nuovo registro CONI, sia però affiliata a una Federazione facente capo al C.I.P. – Comitato Paralimpico Italiano.
Diciamo subito che la nostra risposta è positiva, ma la strada per arrivare a tale convinzione è, come si scriveva nei racconti di avventure, abbastanza lunga e tortuosa.

E’ infatti necessario in primo luogo ripercorrere la storia del CIP ed esaminare la sua attuale struttura, per poi dar conto dei provvedimenti del CONI che hanno interessato i rapporti con il mondo paralimpico.

1. La storia del CIP

Fino al 2003 il CIP non esisteva: lo sport praticato da disabili trovò aggregazione dapprima in una forma associativa semplice (l’ANSPI), trasformatasi poi, nel 1981, nella prima Federazione dedicata alla disabilità (FSHa); nel 1987 questa ottiene il riconoscimento dal CONI, cambierà poi denominazione in FISD e in essa confluiranno altre Federazioni.

Come accennato, si deve attendere il 2003 perché venga emanata la legge istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico  (Legge n. 189 del 15 luglio 2003) a cui segue il relativo decreto di attuazione (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004).
Le nuove norme indicano le attività e i compiti della FISD “quale Comitato italiano paraolimpico”: la Federazione, cioè, continua a esistere come tale, ma assume il ruolo di Comitato Paralimpico nelle attività indicate dalla legge.

Tali attività sono, a titolo esemplificativo:
– l’organizzazione e preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici
– il riconoscimento e coordinamento delle federazioni e delle discipline sportive che curano prevalentemente l’attività sportiva per disabili
– la promozione e il potenziamento dello sport nazionale per disabili.

La struttura rimane dunque quella federativa, salvo l’ulteriore ruolo affidato dal legislatore; l’art. 1 del citato Decreto del 8/4/2004 recita infatti:
– al II comma, che “Per le attività di cui al comma 1, gli organi FISD sono anche organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali
– e al IV comma, che “Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attività della FISD quale federazione sportiva nazionale

Il definitivo inquadramento del CIP avviene infine nel biennio 2015/2017 con:
– la Legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione
– il successivo D.p.c.m. 25 agosto 2016
– il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 43, con il quale si conclude l’iter che porta all’esistenza del CIP quale oggi lo conosciamo, con il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili.

2. Struttura del CIP

Per definizione di legge (art. 1, II comma, del citato D.Lgs.43/2017) “Il CIP è la Confederazione  delle Federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute

Tale comma prosegue poi stabilendo che “Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al  presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le  discipline  sportive associate riconosciute dal CONI,  di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP,  le  cui  attività  paralimpiche  siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore  della legge 7 agosto 2015, n. 124  dallo stesso CIP”.

Al momento le Federazioni Sportive che fanno parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico sono 28, di cui 9 sono Federazioni paralimpiche e 19 sono FSN che hanno anche un settore paralimpico.

Il perché della presenza di Federazioni paralimpiche è presto detto: si tratta di federazioni all’interno delle quali o non vi è alcuna corrispondenza con le attività delle FNS oppure viene data assoluta rilevanza e priorità alle disabilità.

Il CIP riconosce inoltre 8 Discipline Sportive Associate, 13 Enti di Promozione e 5 Associazioni Benemerite.

Quanto all’organigramma del CIP, non è necessario occuparcene in questa sede: basti sapere che il decreto che lo istituisce elenca come organi del CIP il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti (art. 4 d.lvo. 43/2017) e che questi si ritrovano nello Statuto CIP approvato il 26 giugno 2017.

3. I provvedimenti del CONI e il loro collegamento con le agevolazioni fiscali

Il percorso normativo di separazione dei due mondi, quello del CONI e quello del CIP, e il quadro normativo attuale, che abbiamo ripercorso qui sopra, delineano in maniera compiuta il nuovo assetto dei due Comitati, ora chiaramente divisi e paralleli, ma non hanno attribuito al CIP il potere di attribuire la qualifica di società o associazione sportiva dilettantistica ai sodalizi che svolgono, appunto, attività paralimpica.

E’ rimasto infatti nella piena ed esclusiva competenza del CONI il potere di riconoscere/attestare la “sportività” di ciascun singolo sodalizio, come emerge con chiarezza dall’esame delle due principali agevolazioni fiscali, ben note a tutti gli operatori del settore:

a) per quanto riguarda i compensi sportivi, l’art. 67, I comma, lettera “m” del T.U.I.R. stabilisce infatti che sono tali “quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto

b) per quanto riguarda la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’art. 148, III comma, del T.U.I.R., stabilisce che (solamente) “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formaziobne extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali …” e solo il CONI è “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche” (recita il ben noto art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136); di conseguenza:
– se una associazione è “certificata” come sportiva dal CONI, sicuramente può usufruire (rispettandone i requisiti) dell’agevolazione
– ma se una associazione non possiede tale riconoscimento, può usufruire dell’agevolazione solo se rientra in una delle altre categorie, cosa che non ci pare agevole per le associazioni di cui ci stiamo occupando.

Dato il ruolo centrale del CONI, è quindi ai provvedimenti di tale organismo che bisogna far riferimento, provvedimenti che fortunatamente si sono occupati della questione prendendo una posizione che ci pare sufficientemente chiara. Li citiamo qui di seguito:

a) la Delibera di Giunta Nazionale n. 412 del 15/12/09 ha autorizzato l’utilizzo del software di gestione del Registro CONI per istituire una sezione parallela a uso del CIP “fermo restando che l’inserimento di associazioni e società sportive in detta sezione non avrebbe prodotto effetti per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI

b) la Delibera di Giunta Nazionale n. 164 del 19/5/2010, la quale:
– “preso atto della comunicazione del CIP del 13 maggio 2010, con la quale conviene che il CONI proceda al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni ed organizzazioni … riconosciute da esso medesimo … ed inserite nella sezione parallela del Registro CONI
– “preso atto altresì che con la già citata comunicazione il CIP garantisce al CONI l’inserimento nella sezione parallela del Registro di soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento sai fini sportivi individuati dal Consiglio Nazionale …”
– “delibera di proporre al Consiglio Nazionale il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche inserite nella sezione parallela CIP del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

c) la conseguente Delibera del Consiglio Nazionale n. 1414, sempre del 19/5/2010 che accoglie l’invito di “Riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche inserite nella sezione parallela CIP del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Nazionale n. 164 adottata in data odierna”

d) il tutto chiaramente riassunto sul sito ufficiale del CONI: “Le Sezioni Parallele del Registro sono elenchi di particolari enti sportivi che sebbene privi del riconoscimento ai fini sportivi del CONI, operano nel sistema sportivo nazionale. Attualmente è stata istituita la sezione curata dal Comitato Italiano Paralimpico(CIP), alla quale eccezionalmente il Consiglio Nazionale (con delibera n. 1414 del 19 maggio 2010) ha esteso il riconoscimento ai fini sportivi”.

Riteniamo quindi, in conclusione, che alle associazione e società sportive riconosciute dal CIP e inserite nella sezione parallela del Registro CONI spettino i benefici che la legge riserva alla società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Sia la delibera che il comunicato fanno riferimento alle associazioni e società iscritte nella sezione parallela e qualcuno ha ipotizzato che il riconoscimento valesse colo per i sodalizi “già” iscritti nella sezione parallela al 19/5/2010, ma sinceramente non vediamo perché, sussistendo l’impegno alla verifica delle condizioni di accesso che il CIP si è assunto, e non contenendo le delibere CONI tale parolina “già”, ciò non debba valere anche per le associazioni e società iscritte nella sezione parallela successivamente a tale data.

[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]