Collaborazioni sportive e Società sportive lucrative: niente di nuovo sul fronte CONI
Chi si aspettava indicazioni dalla riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 12 marzo scorso a proposito di collaborazioni sportive e società sportive lucrative è rimasto deluso. E adesso?
L’articolo che segue è stato scritto in collaborazione con il dott. Giuliano Sinibaldi, co-direttore di Fiscosport.it, e pubblicato su questa pagina.
1. Le co.co.co. sportive dilettantistiche
Già la sera stessa del 12 marzo scorso sul sito del CONI è stato pubblicato il resoconto della riunione del Consiglio nazionale appena tenuta, riunione molto attesa dai sodalizi sportivi, che speravano nella risposta a una questione che sta loro molto a cuore: quali sono i rapporti di collaborazione che possono essere fiscalmente e previdenzialmente considerati “sportivi”?
Come abbiamo con grande dettaglio illustrato in altri interventi sulle Newsletter Fiscosport [1], l’art. 1, comma 358, della Finanziaria 2018 stabilisce infatti che “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI … costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
La prestazioni di cui si occupa l’art. 2, comma 2, lì richiamato, sono “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.”
In sostanza, queste due disposizioni stabiliscono che le collaborazioni rese ai fini istituzionali a favore dei sodalizi sportivi iscritti nel Registro CONI debbono essere inquadrate come rapporti di co.co.co. e quindi, fra l’altro, assoggettate ai conseguenti adempimenti amministrativi (comunicazione preventiva al centro per l’impiego, busta paga, l.u.l.).
Quali collaborazioni rientrino in tale previsione deve essere “individuato dal CONI”.
In assenza di tale individuazione non è chiaro se la norma sia già in vigore, come ritengono gli interpreti più prudenti, o se invece la sua efficacia sia ancora sospesa, come i rappresentanti del CONI stanno dichiarando nei vari convegni sull’argomento.
Sta di fatto che le associazioni e società sportive dilettantistiche speravano che la riunione del Consiglio Nazionale del 12 marzo scorso affrontasse la questione, anche perché da settimane circolava una bozza di elenco che molti davano già per definitiva, e la cui ufficializzazione pareva fosse atto semplice e rapido.
E invece nel comunicato stampa pubblicato sul sito del CONI al termine della riunione si dà atto che sono stati trattati svariati argomenti (un ricordo dei personaggi del mondo sportivo scomparsi recentemente, i risultati degli atleti azzurri in particolare ai Giochi Olimpici PyeongChang, la nomina del nuovo Segretario Generale del CONI e del nuovo Presidente della CONI Servizi, il fatto che “è vicina al traguardo” la stesura finale dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni e delle DSA, lo stanziamento per Sport e Periferie, la ratifica della nomina del Commissario Straordinario e dei Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio) ma nulla viene detto relativamente all’argomento di cui qui ci stiamo occupando.
Che ciò sia accaduto perché non c’è stato tempo nemmeno per una delibera che da molti era preannunciata come “rapida e indolore”, o che invece la lista di cui abbiamo detto non sia così definitiva come sembrava, non è noto.
Ciò che sappiamo, è che bisognerà pazientare ancora un poco, prima che anche questo tassello del puzzle sia messo a posto: la prossima riunione del Consiglio Nazionale è stata infatti già calendarizzata per il 10/04 p.v., anche se il dubbio che anche questa volta si esca con un nulla di fatto è forte.
Operativamente, in assenza della agognata delibera, non potrà che continuare ad applicarsi ai compensi erogati ai collaboratori sportivi il “vecchio” trattamento tributario e previdenziale derivante dalla configurazione degli stessi quali redditi diversi, con tutte le ben note, vecchie problematiche inerenti al corretto inquadramento del rapporto.
E’ dunque preclusa la possibilità di stipulare contratti di co.co.co?
Riteniamo che, ferma restando la non obbligatorietà, per i motivi di cui sopra, è certamente possibile stipulare contratti di co.co.co. “sportivi”, ma gli stessi non saranno certi di poter beneficiare della qualificazione di co.co.co. e quindi della esimente rispetto alla riqualificazione automatica di cui all’art. 2 del “Jobs Act” (a scanso di equivoci, soprattutto in ottica futura quando il sistema sarà “a regime”, ricordiamo che ciò vale per la riqualificazione automatica, mentre gli organi ispettivi manterranno sempre la possibilità di riqualificare ogni singolo rapporto in lavoro dipendente, qualora in sede di verifica emergano gli elementi qualificanti di tale tipologia di rapporto)
Non solo, qualora la mansione in relazione alla quale fosse stipulato il contratto di co.co.co non dovesse, ex post, rientrare tra quelle “riconosciute” dal CONI, verrebbe meno anche la spettanza dell’agevolazione di cui al successivo comma 359, cioè la configurazione del compenso erogato quale reddito “diverso” ex art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R., con conseguente assoggettamento del compenso stesso a ritenute fiscali e previdenziali.
2. Le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative
Meno speranze c’erano che nella riunione del 12 marzo si affrontasse anche il tema delle società sportive lucrative, e anche quelle poche sono rimaste comunque deluse.
Anche l’operatività della disposizione di cui ai commi 353/357 della Legge di Bilancio (cioè la possibilità di costituire Società Sportive Dilettantistiche Lucrative) risulta infatti, al momento, sospesa.
O, meglio: è certamente possibile procedere alla costituzione delle suddette società, ma non è ancora possibile, per queste, richiedere il riconoscimento sportivo dilettantistico attraverso l’iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche c/o il CONI, previa affiliazione ad una FSN e/o EPS e/o DSA.
E ciò in quanto mancano i seguenti passaggi:
- Il CONI dovrà implementare l’apposita sezione del Registro destinata ad accogliere le nuove SSDL;
- Le singole FSN/EPS/DSA dovranno adeguare i propri statuti per recepire la possibilità di riconoscimento/affiliazione dei sodalizi lucrativi, ad oggi impedita dalla previsione della necessità che gli stessi rispettino statutariamente i requisiti di cui all’art. 90, c. 18, della L. 289/2002, tra i quali la previsione del divieto di scopo di lucro, anche indiretto (e anche relativamente a questo aspetto sarà necessario un “passaggio” presso il CONI, atteso che le modifiche statutarie di FSN/EPS/DSA debbono anch’esse passare al vaglio di tale Ente)
I suddetti passaggi non sono di semplice e, soprattutto, rapido perfezionamento, talché per i nuovi soggetti sportivi lucrativi i tempi di attesa potrebbero non essere brevissimi.
Nel frattempo, a nostro avviso, i suddetti soggetti, ancorché costituiti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, non possono usufruire delle agevolazioni fiscali previsti dalla Legge di Bilancio, con particolare riferimento alla fruibilità dell’aliquota IVA ridotta del 10% e della riduzione al 50% dell’aliquota IRES, e ciò in quanto i commi 355 e 357, che disciplinano le suddette agevolazioni, precisano che le stesse si applicano alle SSDL “riconosciute dal CONI”.
—————–
[1] Al tema è stata dedicata la Newsletter n. 3/2018 – SPECIALE RIFORME E COMPENSI SPORTIVI; altri recenti contributi su questo tema: G. Sinibaldi, Sport e Terzo Settore, e B. Stivanello, Le nuove co.co.co. sportive e il regime dei redditi diversi: riflessioni in tema di professionalità.