La prova dell’avvenuta opzione alla l. 398/91

In fase di verifica SIAE per gli esercizi 2017/2018/2019, a una a.s.d. con partita IVA già dal 1979 viene richiesta prova dell’opzione al regime agevolato 398/91, che non si riesce a reperire né in archivio né presso la documentazione del consulente fiscale dell’epoca. Come agire?

L’art. 1, comma 1, del d.p.r. 442/1997 stabilisce quanto segue:

L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative“.

La norma dispone chiaramente che l’opzione si compie per fatti concludenti: questo significa che se la a.s.d. si è sempre comportata in “regime 398” – e sempre che alla stessa non venga contestata proprio la spettanza delle agevolazioni della legge 398 – l’a.s.d. non è tenuta a presentare ulteriore documentazione, in particolare non è necessario fornire la prova della comunicazione alla SIAE. A quest’ultimo proposito possiamo aggiungere che l’omessa comunicazione in effetti viene sanzionata, e tuttavia si tratta di inadempimento la cui sanzione, stando alle date indicate nel quesito, appare abbondantemente prescritta.

Ricordiamo che “comportarsi in regime 398” significa aver:

  • numerato le fatture di acquisto
  • tenuto regolarmente il “registro IVA minori”
  • versato trimestralmente l’IVA eventualmente dovuta
  • presentato la dichiarazione dei redditi evidenziando la determinazione forfetaria dell’imponibile in misura pari al 3% dei ricavi commerciali.

Se i verificatori della SIAE dovessero insistere segnalando la presunta irregolarità si suggerisce di far scrivere all’interno del verbale quanto sopra indicato, vale a dire che l’opzione è stata esercitata per fatti concludenti ex art. 1 d.p.r. 442/1997: al momento dell’arrivo del verbale in Agenzia delle Entrate la questione dovrebbe risolversi senza la necessità di ulteriori azioni.