Contributi comunali a s.s.d.: sono entrate commerciali
Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, che ha aderito al regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, e la cui attività svolta, oltre alla raccolta di sponsorizzazioni e pubblicità, è esclusivamente istituzionale, chiede se:
– i contributi ricevuti dal Comune a sostegno dell’attività svolta (non commerciale ed in assenza di convenzioni con il Comune stesso) siano tassabili ai fini IRES/IRAP; tali contributi sono assimilabili ai contributi di cui al comma 3 lettera b) dell’articolo 143 del T.U.I.R. che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente ritenuto NON applicabile alle s.s.d. (Circolare 18/E del 2018) seppur in regime 398/1991?
– avendo chiarito l’Agenza delle Entrate (v. ancora Circolare 18/E del 2018) che le s.s.d. “ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale la natura commerciale” e “sono riconducibili ai soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, comma 1 lettera a) del TUIR“, si chiede se al momento dell’erogazione del contributo il Comune è tenuto ad operare la ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.p.r. 600/1973. Questo anche se la s.s.d. è in regime 398/1991?
Per quanto riguarda la prima domanda, è corretto quanto ipotizzato nel quesito.
Il regime fiscale delle s.s.d. non è infatti perfettamente sovrapponibile a quello delle a.s.d., dato che è concettualmente diverso proprio il sistema di determinazione dell’imponibile:
– le a.s.d. svolgono in via principale attività istituzionale, che non ha rilevanza commerciale, pertanto questa tipologia di entrate che, come correttamente evidenziato nel quesito, non è il corrispettivo di una attività ma un mero contributo, non ha rilevanza fiscale
– le s.s.d. svolgono invece per definizione attività commerciale, pertanto tutte le entrate sono in linea generale commerciali, salvo quelle che la legge, per rinvio dalle norme sulle a.s.d., dichiara essere decommercializzate; sono quindi non commerciali i corrispettivi specifici, perché lo stabilisce espressamente l’art. 148, III comma, T.U.I.R., ma “restano” commerciali i contributi come quello in esame, perché non c’è alcuna norma che ne stabilisca espressamente la non commercialità.
La risposta alla seconda domanda va di conseguenza: essendo ricavi commerciali, è dovuta l’applicazione della ritenuta.