I controlli sul Green Pass: come procedono nella pratica?

Si vorrebbe capire meglio come funzionano tecnicamente i controlli sul certificato verde green pass da parte delle autorità; il dubbio è il seguente: premesso che il titolare (o altra persona con delega) è l’unico autorizzato al controllo del green pass dei frequentanti una palestra, cosa accade in caso di controllo nel momento in cui il titolare mostra l’applicazione per il controllo sul cellulare, rispondendo che sono tutti regolari? Non potendo conservare copia cartacea viene creduto sulla parola? I verificatori possono accedere e chiederlo ai singoli o per la privacy non lo possono fare? Grazie

Il d.p.c.m. 17/6/2021 all’art. 13 stabilisce che:

– “Alla verifica [del green pass, n.d.a.] … sono deputati: … c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici esercizi  per  l’accesso  ai  quali  è  prescritto  il  possesso  di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attività  per  partecipare  ai quali e’ prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonche’ i loro delegati

– “L’intestatario  della  certificazione  verde  COVID-19  all’atto della  verifica  … dimostra,  a  richiesta   dei verificatori di cui  al  comma  2,  la  propria  identita’  personale mediante l’esibizione di un documento di identità“.

Quindi il titolare dell’attività o un suo delegato:

– non sono obbligati a chiedere il documento di identità (p.es. se si tratta di un frequentatore abituale o se comunque lo conoscono di persona)

– se lo chiedono, chi vuole accedere glielo deve esibire.

Certamente le forze di polizia possono entrare nella struttura e controllare green pass e documenti, e in caso che rilevino la presenza di persone non in possesso di regolare green pass, possono irrogare le relative sanzioni:

– certamente a carico del frequentatore, che non aveva il diritto di entrare

– a carico del gestore, se egli non dimostra di aver fatto i necessari controlli.

Sull’ultimo punto comprendiamo i dubbi esposti nel quesito: come fare a dimostrare di aver fatto il controllo, se non si può conservare copia del certificato vaccinale?

Riteniamo che in totale assenza di green pass, ovvero di green pass scaduto, la responsabilità del gestore sia indiscutibile.

Se invece il green pass è valido, ma il frequentatore risulta essere persona diversa dal titolare dello stesso, si possono verificare due eventualità (salvo casi particolarissimi, che non ci vengono in mente ma ben sappiamo sono sempre possibili):

–  qualora la discrepanza emerga platealmente (p. es. una palese differenza d’età), ovvero qualora il nome sulla lista degli ingressi (che, ricordiamo, deve sempre essere tenuta) non coincida con quello sul green pass, allora ci pare che la responsabilità del gestore possa essere contestata

– negli altri casi, stante come detto la facoltà e non l’obbligo di richiedere il documento, se vi sia una giustificazione per non averlo fatto (p.es. accesso di numerose persone con conseguente impossibilità di chiedere il documento a tutti, anche per evitare assembramenti) riteniamo che ben difficilmente il gestore possa essere oggetto di sanzioni. Ma una certezza in questo senso non possiamo darla.

[Quesito pubblicato su Fiscosport.it]