Telefisco “buono” sul credito d’imposta per canoni di locazione
Nelle risposte a Telefisco l’Agenzia delle Entrate sposa quattro volte su cinque una interpretazione favorevole ai destinatari dell’agevolazione, anche oltre il tenore letterale della norma.
Fra le risposte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco del 28/1/2021, di particolare interesse per le società e associazioni sportive quelle riguardanti il credito d’imposta concesso, a particolari condizioni …
Il credito di imposta (prima fra tutte la diminuzione di almeno il 50% dei ricavi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), è concesso in misura pari al 60 dei canoni di:
– marzo, aprile a maggio 2020, come stabilito dall’art. 28 del Decreto rilancio (D.L. 34/2020)
– esteso al mese di giugno dal Decreto agosto (D.L. 104/2020), che ha modificato appunto l’art. 28
– riproposto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dall’art. 8 del Decreto ristori (D.L. 137/2020), eliminando il legame col fatturato dell’anno precedente, circoscrivendo l’agevolazione ai soli soggetti maggiormente colpiti dal lockdown, fra i quali i sodalizi sportivi, ed escludendo gli enti non commerciali privi di partita IVA.
Le analizziamo qui di seguito, allegando il testo integrale delle risposte e mantenendo l’intestazione delle domande in esso contenute.
Pagamenti 2021
È forse la risposta più importante perché, pur “forzando” la lettera della legge, viene in aiuto a molti.
Il passaggio dell’art. 28 in questione è il quinto comma, che recita: “Il credito d’imposta … è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020”
Su di esso la Circolare 14/2020 aveva precisato che
“è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento”
La risposta a Telefisco richiama e dettaglia ancor più precisamente tale concetto, ribadendo che
“Come chiarito con la circolare n. 14/E del 2020 … il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito ed, inoltre, che nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento”.
Ma successivamente, ignorando le parole “nel periodo d’imposta 2020” prosegue affermando che
“Pertanto, anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d’imposta qui in esame risulta utilizzabile successivamente all’avvenuto pagamento”,
e aggiunge
“tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell’articolo 28 del decreto sopra citato”,
che in non ci pare legittimi tale estensione, dato che si occupa delle modalità di utilizzo del credito d’imposta, ribadendo che ciò potrà avvenire solo
“successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”.
Insomma, il tenore letterale della norma viene come detto indubbiamente “forzato”, ma è una forzatura che ci pare rispetti lo spirito della disposizione e venga in aiuto dei soggetti che, credito d’imposta o non credito d’imposta, per le ragioni che tutti conosciamo i canoni di quei mesi entro il 31/12/2020 non sono riusciti a pagarli (situazione che, soprattutto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ha riguardato molti sodalizi sportivi). Quando potranno pagare, non avranno perso l’agevolazione.
Cessione del credito dal locatario al locatore
Per venire incontro alle esigenze dei soggetti (quali p.es. proprio i sodalizi sportivi) che avendo di norma debiti erariali modesti necessiterebbero di tempi lunghissimi per poter utilizzare i vari crediti d’imposta previsti del Decreto rilancio, l’art. 122 di esso prevede la possibilità di cederli a chiunque, con una procedura assai semplice, e senza spese.
Il sesto comma di tale articolo stabilisce però che “La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso” e ciò, soprattutto per quanto riguarda il credito derivante dagli ultimi mesi dell’anno, ha creato non pochi problemi, soprattutto nel caso di cessione al locatore come previsto dall’art. 5-bis dell’art. 28: “il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.
Il cessionario del credito, ovvero il locatore che fosse stato disponibile ad accettare la cessione del credito d’imposta, consentendo così al locatario di pagare solo il 40% del canone, avrebbe potuto avere qualche difficoltà a “spendere” tale credito entro la fine dell’anno.
Ora la posizione dell’Agenzia come esposta a Telefisco (palesemente fuori tempo massimo, dato che il problema si è posto a fine 2020 e le parti coinvolte se lo sono dovute risolvere allora, con una “interpretazione estensiva fai-da-te” evidentemente molto pericolosa) è la seguente:
“Il cessionario che ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020 può utilizzare il credito d’imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d’imposta a saldo, relativi al periodo d’imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi”.
Anche in questo caso l’iter logico seguito dall’Agenzia ci pare presenti un salto logico abbastanza serio, dato che:
– richiama il sesto comma, il quale “prevede che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione“
– richiama poi il terzo comma dell’articolo 122, il quale “stabilisce che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione”
– e ne deriva che “Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente”, cosa che ci pare l’art. 122 non dica.
Ma al di là della doverosa segnalazione delle “forzature”, quella dei decreti fatti necessariamente di fretta e inevitabilmente con problemi, e successive circolari che cercano di dare soluzioni a tali problemi, era probabilmente l’unica strada praticabile in una fase gravemente emergenziale come quella che stiamo ancora attraversando, e onestamente non ce la sentiamo di criticarla.
Iva indetraibile pagata sul canone di locazione
Altrettanto ragionevole, oltre che corretta, è la risposta successiva, alla seguente domanda: “ai fini della fruizione del tax credit locazioni … rileva l’IVA pagata ma non detraibile”?
La risposta ci pare, come detto, ragionevole e corretta, e distingue:
– l’eventuale IVA totalmente indetraibile, che di fatto è un maggior costo e quindi il suo importo si somma al canone per calcolare il credito d’imposta spettante (e questo è proprio il caso dei sodalizi sportivi in regime 398)
– l’IVA parzialmente indetraibile che per effetto del pro-rata invece «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale» e quindi non può essere considerata per le determinazione del credito d’imposta; è un caso particolare, che ben difficilmente riguarda i sodalizi sportivi, quindi ci limitiamo a segnalarlo senza illustrarlo o approfondirlo.
Sublocazioni
La quarta domanda è sulla sublocazione, ovvero se il credito d’imposta competa al locatario che abbia concesso l’immobile in sublocazione.
La risposta non si limita a essere affermativa, ma richiama anche la precedente Risoluzione 68/2020 nella quale, in risposta al quesito proprio di un’associazione sportiva dilettantistica, era stato affermato che il credito d’imposta spetta anche al sublocatore.
Nel caso di sublocazione il credito s’imposta spetta quindi sia al “primo” locatario che al sublocatario, ciascuno ovviamente per il canone dallo stesso pagato.
Tax credit locazioni mese di giugno
L’ultima risposta è invece l’unica negativa per i destinatari dell’agevolazione e, anche se non è certamente infondata, ci stupisce perché sposa una interpretazione fortemente restrittiva della norma, in palese controtendenza con lo spirito ben più “possibilista” che ha informato le risposte precedenti
Il problema che essa affronta nasce dal terzo comma dell’art. 77 del Decreto agosto, nel quale, dopo aver esteso anche al mese di giugno il credito d’imposta che l’art. 28 aveva concesso relativamente ai canoni da marzo a maggio, stabilisce che “L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.
Ora, l’autorizzazione da parte della U.E. è stata concessa con decisione n. C/7595 del 28/10/2020 e ciò che viene chiesto è la sorte di chi abbia eventualmente utilizzato tale credito d’imposta prima di tale autorizzazione.
La risposta assume come detto un atteggiamento “rigoroso”, ritenendo il credito in tal caso non spettante perché non si era ancora verificata la condizione sospensiva e quindi applicabile quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997:
“Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica … la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.
La risposta prosegue ricordando che “La violazione in questione può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 472”, il c.d. “ravvedimento operoso”; per chi si trovi in tale situazione, suggeriamo quindi di avvalersi di tale vantaggiosa possibilità.
[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]