Il Bonus per i collaboratori sportivi: fra FAQ e tutorial quasi tutto ben chiaro

Il sistema di comunicazione di Sport e Salute ha reso sufficientemente facile districarsi nelle problematiche sostanziali e procedurali dell’agevolazione. Abbiamo cercato di fare una veloce sintesi, evidenziandone i principi base e soprattutto la loro applicazione alla casistica emersa dai numerosi quesiti e casi pratici che siamo stati chiamati ad affrontare.

I criteri per definire a chi spetta e a chi non spetta il bonus, nonché le modalità per richiederlo, vanno ricercati in primo luogo nel Decreto Interministeriale del 6 aprile scorso, e poi nelle FAQ pubblicate da Sport e Salute; altri elementi utili emergono poi dall’esame dalle domande che vengono poste nella compilazione della domanda on-line e dell’autocertificazione che deve essere sottoscritta e trasmessa.

Da tale materiale emergono in estrema sintesi – e lasciando ovviamente tutti gli spazi necessari per le varie casistiche particolari – i punti-chiave che cerchiamo di esporre con la massima sintesi possibile.
 

A chi spetta e a chi non spetta il bonus

– l’indennità spetta ai collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali, etc.) che abbiano un rapporto con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI, alla data del 17 marzo 2020

– il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 febbraio 2020 e in corso di validità al 17 marzo 2020

– non possono chiedere l’indennità i titolari di partita IVA e i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza ovvero (contrariamente a quello che avevamo desunto da una prima lettura delle norme) la Naspi (indennità di disoccupazione)

– riteniamo non sia compatibile col bonus la percezione di voucher PrestO; è invece compatibile il lavoro a chiamata, se non si sono effettuate prestazioni per il mese di marzo

– non possono chiedere il bonus i pensionati, a meno che non si tratti di pensione di invalidità o di reversibilità

– è compatibile la richiesta del bonus con l’iscrizione alla Gestione Separata INPS (ovviamente se non si ha partita IVA, vedi sopra) se non si sta svolgendo attività

– sono compatibili con il bonus i compensi per prestazioni occasionali non soggetti a contribuzione perché inferiori a 5.000 euro, forti dubbi sussistono invece per i compensi che superano tale soglia

– l’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge “Cura Italia”; è invece compatibile con il tirocinio formativo, dato che nel periodo in questione tale attività dovrebbe essere stata sospesa.
 

Due perplessità

Due risposte aggiunte recentissimamente nelle FAQ di Sport e Salute ci lasciano perplessi:

– alla domanda “Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?” è stato risposto “No, l’indennità è pervista per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo“.

La compatibilità con l’eventuale percezione di compensi sportivi emerge a nostro avviso ben chiaramente sia dal Decreto Interministeriale che da più di una risposta sempre nelle FAQ di Sport e Salute: la risposta citata è probabilmente frutto della concitazione di questi giorni, e ci pare ragionevole ignorarla

– alla domanda “Percepisco la  pensione di invalidità o la pensione di reversibilità, posso presentare la domanda?” è stato risposto “Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.

L’art. 6, II comma citato recita “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi … esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti“, e richiarmarla per sostenere che le pensioni di invalidità o reversibilità non impediscano l’accesso al bonus ci pare decisamente forzato, atteso che il Decreto Interministeriale stabilisce che “Non consentono di percepire l’indennità … le pensioni di ogni genere“, e che la mancata percezione di “pensioni di ogni genere” deve essere dichiarata nell’autocertificazione che si deve sottoscrivere e conservare.

È vero che i controlli verranno effettuati da funzionari di Sport e Salute che con ogni probabilità si atterranno alle indicazioni dell’Ente di appartenenza ma, se non si è convinti come non lo siamo noi, seguirle per sottoscrivere una autocertificazione non ci lascia del tutto tranquilli.
 

La procedura

– la domanda deve essere presentata direttamente dal collaboratore sportivo attraverso la piattaforma informatica che è attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu): tutte le dichiarazioni vanno compilate nell’ambito della piattaforma, allegando i documenti richiesti (documento d’identità e copia del contratto o della lettera d’incarico ovvero, in assenza di essi, prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020)

– fra i dati richiesti c’è l’IBAN del conto sul quale verrà erogato il bonus, che deve essere intestato o cointestato al richiedente; solo nel caso di minori – che possono presentare la domanda senza necessità della firma di un genitore – può essere indicato l’IBAN del conto di un familiare

– nel caso in cui non si riesca ad accedere al sito nella “finestra” comunicata via sms, si potrà accedere liberamente fra mezzanotte e le sette di mattina, oppure inviare un altro sms e ottenere un’altra finestra temporale

– immediatamente dopo l’acquisizione della domanda il sistema invia una richiesta via mail alla asd/ssd con la quale tale rapporto è in vigore, chiedendo conferma dell’esistenza del rapporto stesso; la conferma può essere data semplicemente cliccando sul link all’interno della mail

– la piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda; per l’ordine di priorità nell’erogazione del bonus vale però la data (l’ora, il minuto e il secondo) dell’invio del sms, come certificata dal sms di risposta 

– Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, anche richiedendo agli Organismi Sportivi di confermare la veridicità delle dichiarazioni

– ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, con priorità per i collaboratori che nell’anno 2019 abbiano percepito meno di 10.000 euro

– in caso che si siano commessi errori nella compilazione della domanda o dell’autocertificazione (su quest’ultima, si veda un articolo specifico sempre in questa newsletter) è possibile correggerli
 

Il contributo ci sarà per tutti?

Nelle dichiarazioni di cui si parla in altri articoli su questa newsletter il Ministro ha detto di essere ben consapevole che lo stanziamento attualmente fissato (50 milioni di euro) è assolutamente insufficiente, e che farà tutto quanto è possibile perché venga integrato per soddisfare tutte le richieste e consentire di corrispondere il medesimo bonus anche per il mese di aprile.