Anche i sodalizi sportivi hanno diritto al bonus investimenti?

Sì, ma solo per gli investimenti relativi all’attività commerciale eventualmente svolta. Nella pratica, forse non molti.

La legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ai commi da 185 a 197 ha introdotto per il 2020 il c.d. “bonus investimenti”, un (modesto) incentivo all’acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, incentivo che sostituisce il “super ammortamento” e “iper ammortamento”, in vigore fino al 2019.

Illustriamo sinteticamente la disposizione e a seguire ne analizziamo l’impatto sui sodalizi sportivi (e in generale sugli enti non commerciali).
 

Il bonus investimenti

Viene istituito un credito d’imposta, utilizzabile in rate annuali esclusivamente in compensazione, pari a una percentuale degli investimenti effettuati nel 2020 in beni strumentali, materiali e immateriali.

Qui di seguito, operando semplificazioni irrilevanti in questa sede, ne descriviamo le caratteristiche essenziali, con riguardo ai sodalizi sportivi e agli enti non commerciali in generale (con esclusione quindi delle imprese innovative c.d. “Industria 4.0”, ovvero quelle operanti nei settori dell’elaborazione e l’analisi di quantità enormi di dati, della robotica e automazione avanzata e della connettività spinta, che sono evidentemente altra cosa).

Ne possono fruire 

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato … indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”, ne sono escluse quelle in liquidazione o assoggettate a una procedura concorsuale; spetta anche agli “esercenti arti e professioni.

Sono agevolabili gli acquisti, anche a mezzo leasing, di beni materiali nuovi (esclusi mezzi di trasporto e immobili), nonché di software altamente innovativo (ipotesi che escludiamo possa applicarsi ai sodalizi di cui ci stiamo occupando).

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 6% dell’investimento, utilizzabile in compensazione in 5 rate annuali.

Proceduralmente, è necessario che sulla fattura di acquisto sia menzionata la norma agevolativa, quindi la dizione “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019“, o analoga.
 

Come si applica ai sodalizi sportivi e agli enti no profit in generale

La legge non stabilisce altre limitazioni, e sulla nuovissima disposizione non vi sono ancora circolari esplicative ma, come già anticipato, l’agevolazione ricalca quella del super e iper ammortamento (di fatto sostituisce solo il credito d’imposta a una maggiorazione della quota di ammortamento, restano sostanzialmente invariati sia i soggetti destinatari che gli investimenti agevolabili), già in vigore da anni.

Su tale precedente disposizione esistevano invece svariati documenti di prassi, fra tutti la corposa Circolare n. 4 del 30/3/2017 che al punto “5.1 – Soggetti interessati” recita: “possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.

Data la forte analogia fra le due disposizioni, e la chiarezza (e ragionevolezza) del passaggio della Circolare qui sopra riportato, possiamo dare per certo che anche il bonus investimenti, per gli enti non commerciali (e, per l’estensione operata dall’art. 90 della legge 289/2002, alle società sportive dilettantistiche) si applichi solo per gli acquisti di beni strumentali relativi all’attività commerciale.

Quali sono questi beni?

Certamente quelli utilizzati specificatamente per l’attività commerciale (l’impianto del thermarium, o gli arredi e attrezzature del bar o ristorante) ma, a nostro avviso e con tutta le prudenza necessaria e le difficoltà di determinazione pratica degli importi in gioco, anche i beni strumentali destinati promiscuamente all’attività istituzionale (o comunque decommercializzata) e  all’attività commerciale.

Per questi ultimi il problema è la scelta (e possibilità di giustificare in sede di eventuale controllo) del parametro da utilizzare per l’individuazione della quota relativa all’attività commerciale e non commerciale. Riteniamo infatti che, trattandosi di investimenti specifici, il semplice rapporto fra ricavi commerciali e non commerciali non sempre possa essere lo strumento corretto e che quindi sia opportuno analizzare singolarmente caso per caso.

E a questo punto la domanda finale, per quanto riguarda i beni a utilizzo promiscuo è: vale la pena affrontare tale problematica?

Ovviamente una risposta valida per tutti i casi non c’è, ma definendo i termini numerici della questione possiamo fare una prima “scrematura”; posto che, per chiarire i termini “monetari” del beneficio, su un investimento di 100.000 euro, il credito d’imposta è di 1.200 euro annui, per 5 anni:

– se siamo un sodalizio “a vocazione agonistica”, nella quale la quasi totalità degli incassi è da sponsorizzazioni, allora se riteniamo corretto utilizzare il parametro dei ricavi per “dirimere la promiscuità”, l’agevolazione non è trascurabile, ma abbiamo più di un dubbio che quello dei ricavi sia il parametro corretto

– se siamo un sodalizio che fa essenzialmente corsistica e attività a pagamento verso soci e tesserati (palestre, scuole di danza, ecc.), il rapporto fra ricavi commerciali e non commerciali è probabilmente talmente basso di vanificare gran parte del beneficio.

In definitiva, l’agevolazione si applica in linea di principio, ma potrebbero essere pochi i soggetti ai quali effettivamente può convenire avvalersene.
 

Si ringrazia per la collaborazione la dott. Fiorella Turba dello Studio Cozzi di Busto Arsizio