Fatturazione elettronica per i soggetti in regime 398: troppe le questioni irrisolte
Ci scrive un gentile Lettore: «Alla luce della nuova normativa che “esenta” le a.s.d. e s.s.d. a r.l. (esenzione che però complica e rende praticamente impossibile far emettere la propria fattura di pubblicità dal committente) vedete controindicazioni nel non sfruttare questa norma “semplificativa” utilizzando dal 2019 il canale SDI ed emettendo “normalmente” fatture elettroniche, che alla fine è molto più semplice?»
Allo stato non ci pare possibile comprendere dalla norma quale sia il comportamento corretto: attendiamo chiarimenti e meno male che per i primi mesi non sono previste sanzioni!
Nell’articolo di Giuliano Sinibaldi, Ancora sull’obbligo di fatturazione elettronica per i sodalizi sportivi – L’emendamento approvato al Senato, in Newsletter Fiscosport n. 22/2018, abbiamo ampiamente e dettagliatamente esaminato la problematica della fatturazione elettronica con particolare riguardo ai sodalizi sportivi.
Tale articolo segnalava più di una perplessità e ci auguravamo che le numerose questioni irrisolte fossero chiarite o con una modifica al testo della legge o con una chiara presa di posizione dell’Agenzia in via ufficiale.
Ciò purtroppo non è avvenuto, e l’emendamento che ha dettato le regole per i soggetti in regime 398 è rimasto forse quello che lascia più questioni irrisolte di tutta la normativa sulla fatturazione elettronica, ed è l’ennesima conferma che spesso le norme che disciplinano tali soggetti sono scritte da qualcuno che ne ignora, o finge di ignorarne, la realtà operativa.
Senza scendere in casi particolari e situazioni-limite, e limitandoci solo alle fatture attive, già a una primissima lettura da dieci righe di legge emerge una moltitudine di problemi:
- come fanno i soggetti con proventi commerciali ad “assicurarsi” che i loro committenti emettano la fattura?
- cosa possono fare se i committenti non lo fanno?
- che fare se il committente non ha partita IVA?
- che fare se il committente è un forfetario?
- che fare se il committente è a sua volta un soggetto in regime 398?
- dato che i soggetti con volume d’affari fino a 65.000 euro non sono tenuti a emettere la fattura elettronica, per pubblicità e sponsorizzazione i loro committenti dovranno emettere una fattura cartacea? anche se le loro fatture di vendita sono tenuti a emetterle elettroniche?
- le fatture emesse dai committenti per pubblicità e sponsorizzazione sono fatture normali semplicemente emesse da un terzo, come parrebbe dal testo della norma, o sono autofatture e quindi senza pagamento dell’IVA?
- siccome l’obbligo di emissione delle fatture per pubblicità e sponsorizzazione è in capo “ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge … 398”, si applica solo alle associazioni o anche alle S.r.l. sportive?
- se i soggetti con ricavi commerciali superiori a 65.000 euro emettono fattura invece di “assicurarsi” che la emettano le controparti, commettono qualche violazione? anche per pubblicità e sponsorizzazione?
- e se i soggetti con ricavi commerciali fino a 65.000 euro emettono fatture elettroniche commettono qualche violazione? anche per pubblicità e sponsorizzazione?
E, madre di tutti i quesiti, le norme sulla fatturazione elettronica superano e abrogano quelle della Legge 398/91?
Perché la legge 398 stabilisce che i soggetti che se ne avvalgono “sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II” del D.P.R. 633/72, fra i quali l’emissione della fattura, e l’art. 74, VI comma, del D.P.R. 633/72, da essa richiamato, stabilisce che i soggetti che se ne avvalgono “sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie“: fatture per diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica non se n’è mai viste, pubblicità e sponsorizzazione sono disciplinate specificatamente: quali sarebbero le fatture da fare in formato elettronico di cui tutti ci stiamo preoccupando?
È vero che per prudenza e prassi si è sempre detto che sussisteva l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente, ma siccome non ci risulta una fonte giuridica di tale obbligo, e non si tratta più di “fare una cortesia al cliente” che ci chiede per sua comodità una fattura, ma si tratta di sobbarcarsi un onere e affrontare una lunga serie di questioni male impostate dalla norma, non vediamo perché semplicemente non si possa applicare la legge e i soggetti in 398 si limitino a non emettere fatture.
Anche perché le fatture che oggi stanno emettendo:
– o sono per pubblicità e sponsorizzazione, e ora c’è una disposizione che ne pone l’obbligo di emissione in capo ai committenti
– o sono ad altri soggetti in regime 398, a enti non commerciali, a privati, a enti pubblici, insomma a soggetti che non detraggono IVA e quindi non necessitano di un documento con IVA esposta
– o sono casi estremamente limitati e particolari, l’albergo che acquista servizi per i propri clienti o il datore di lavoro fringe benefit per i propri dipendenti, per i quali esiste effettivamente un vuoto normativo ma non è detto che si debba riempire inventando un obbligo a carico dell’associazione e non, per esempio, estendendo la disciplina dell’art. 17 del d.p.r. 633/72, e quindi con un’autofattura da parte del cliente.
Ogni volta che ci troviamo di fronte a dubbi interpretativi su queste pagine cerchiamo di dare comunque indicazioni, evidenziando i dubbi e raccomandando prudenza; ma in questo caso le questioni irrisolte sono talmente numerose e rilevanti che sinceramente non ce la sentiamo: dovremmo affrontare ogni singolo problema, avanzare ipotesi, prendere in qualche modo posizione, ben sapendo di poter essere smentiti o contraddetti da modifiche (che ci risulta siano già in programma) e/o interpretazioni ufficiali.
Ci limitiamo quindi a segnalare le problematiche, raccomandare prudenza, ricordare che per le violazioni commesse nei primi mesi del 2019 le sanzioni sono sospese o estremamente ridotte, e attendere le novità.
E già che metteranno mani alla norma, ricordiamo che le controparti dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità non sono cessionari, ma committenti.
Così, perché, come diceva Nanni Moretti, “le parole sono importanti”, soprattutto nelle leggi.
[Pubblicato su Fiscosport.it]