Yoga e pilates e obbligo di fatturazione

Quesito: Muovendo dal presupposto che yoga e pilates siano attività commerciali in quanto, ancorché riportate nello statuto del sodalizio, non sono riconosciute dal CONI, si chiede se il socio, per il corso che frequenta, debba pagare una fattura (imponibile + IVA 22%) o se i soci versino un contributo a fronte di una ricevuta.

Risposta: Nel recentissimo Convegno Nazionale Fiscosport di Senigallia, e in modo più tecnico nel corso del Meeting dei Consulenti Fiscosport tenutosi il giorno successivo, sono state esaminate molte delle problematiche riguardanti i temi trattati nelle nostre newsletter, e su due in particolare non è stato possibile giungere a una conclusione chiara e condivisa. In due righe, il quesito le affronta entrambe. Non ci si aspetti quindi una risposta certa e soprattutto rassicurante ….

La prima riguarda la “sportività” di yoga e pilates.

Il quesito parte dal presupposto che yoga e pilates non siano attività sportive, né metodologie di allenamento di discipline ricomprese nell’elenco CONI, e quindi siano attività commerciali.

Benché esista una diversa interpretazione (si veda l’articolo In definitiva lo yoga è disciplina sportiva o no?!?, in Newsletter 1/2018;) esso non è privo di fondamento, come si è scritto, quantomeno per prudenza, anche su queste pagine (v. Biancamaria Stivanello, Yoga, Pilates e Zumba: discipline riconosciute o no?, in Newsletter n. 16/2018).

Partiamo quindi dal presupposto da cui muove il quesito ma era doveroso segnalare anche la possibilità di una interpretazione diversa.

Il secondo riguarda la questione delle attività commerciali connesse e non connesse all’attività sportiva.

Il punto 6.2 delle recente Circolare 18/2018 ha dato grande risalto alla distinzione fra attività commerciali connesse e non connesse all’attività sportiva, sostenendo che solo relativamente alle prime è applicabile, ricorrendone i presupposti, la ben nota Legge 398/91.

Per una dettagliata analisi di tale problematica rimandiamo a quanto già scritto (Legge 398 solo per le attività connesse: e se ci fossimo preoccupati per (quasi) nulla?, in Newsletter n. 16/2018); ciò che ci interessa ricordare in questa sede è che la Circolare stabilisce chiaramente che: “non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per le attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI“.

Si tratta di un’affermazione che lascia decisamente perplessi, è stata definita uno “scivolone” dell’Agenzia, non se ne comprende la motivazione: sta di fatto che è decisamente chiara, e se scegliamo la strada della prudenza considerando commerciali yoga e pilates, è sufficiente molta meno prudenza per proseguire considerandole non connesse agli scopi istituzionali, e quindi da trattare fiscalmente in regime IVA ordinario, fuori dell’ambito applicativo della Legge 398/91.

Ciò significa, fra l’altro, che non opera l’esonero dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale stabilito, appunto per i soggetti in “regime 398”, dall’art. 2, lettera “hh”, del d.p.r. 696/1996 e per individuare le formalità che l’associazione deve rispettare si deve far riferimento alla normativa generale IVA.

La risposta al quesito va quindi ricercata nell’art. 22 del d.p.r. 633/72, che recita: “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: … 4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti” (le altre fattispecie contemplate da tale articolo non riguardano certamente l’oggetto del quesito), da coordinare con quanto disposto dall’art. 12 della Legge 413/1991: “I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi … per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale … ovvero dello scontrino fiscale“.

Di conseguenza:

– se i locali nei quali l’a.s.d. svolge le attività in questione sono “aperti al pubblico” allora vale l’esonero dall’emissione della fattura ma deve essere emessa ricevuta fiscale o scontrino fiscale

– in caso contrario (caso tipico: “ingresso riservato ai soli soci“) non vi è obbligo di ricevuta o scontrino fiscale, ma è obbligatoria l’emissione della fattura.

A seguire, come detto, dovranno essere effettuati gli ordinari adempimenti IVA (registrazione delle fatture emesse e di acquisto afferenti tali attività, liquidazioni periodiche, e così via), non operando le semplificazioni stabilite dalla Legge 398/91.

[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]