Ordinanza Corte di Cassazione 30/4/2018 n. 10393: tanto rumore per (quasi) nulla

Ne hanno parlato in molti, a cominciare da un lungo articolo di FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate ma, a parte una formulazione decisamente confusa, di nuovo non c’è proprio nulla. Ci limitiamo quindi a darne conto e ne approfittiamo per (ri)fare un paio di considerazioni.

1.  Le fasi del procedimento e la conclusione della Suprema Corte

Dal testo dell’ordinanza emerge che una a.s.d. che gestiva una palestra è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza, in esito alla quale è stato emesso un avviso di accertamento dove è stata disconosciuta la natura di associazione sportiva dilettantistica del sodalizio, equiparandolo a una società di fatto commerciale.

Il ricorso dell’associazione è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha invece accolto l’appello dell’associazione, non è ben chiaro in che termini (esamineremo la sentenza e se emergeranno elementi interessanti ve ne daremo conto in un prossimo articolo) dato che l’ordinanza della Cassazione è estremamente confusa sul punto, ma pare che il motivo principale sia il fatto che la stessa risulta iscritta al Registro CONI. Ciò parrebbe essere stato considerato dalla C.T.R. sufficiente per riconoscere la spettanza delle agevolazioni.

La Suprema Corte cassa la sentenza, con rinvio alla Commissione Regionale, raccomandando il rispetto dei seguenti principi di diritto:

a) “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI” (cfr. Cass. sez. 5, 5 agosto 2016, n. 16449);

b) le agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale “… si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (cfr. Cass.. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4872).

Il primo principio è da tempo assolutamente pacifico, il secondo è semplicemente la trascrizione letterale della prima parte del comma 8 dell’art. 18 del T.U.I.R.. Nulla di nuovo né di particolarmente interessante, quindi.

2.  I rilievi mossi dal verbale della Guardia di Finanza e le nostre considerazioni

L’elenco dei rilievi mossi dalla Guardia di Finanza è decisamente lungo e, com’è usuale, ripropone le contestazioni già viste in decine di verbali analoghi: dall’identico contenuto dei verbali negli anni alla mancanza di regolamenti interni, dai verbali dell’assemblea dei soci sempre firmati da due soli soci senza dar conto dei presenti all’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea, dalla mancata utilizzazione della sigla “ASD” in tutte le comunicazioni alla mancata istituzione di libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo, dal non avere mai l’associazione promosso o organizzato manifestazioni sportive all’adozione di forme di pubblicità e di tariffe differenti, fino alla commistione di rapporti con una S.r.l. “di famiglia”.

Per quanto riguarda i singoli rilievi, rinviamo al nostro articolo Due recenti sentenze della Corte di Cassazione decisamente istruttive per i dirigenti sportivi in Newsletter 9/2018; ci permettiamo solo di continuare a ironizzare sulla “mancanza di locale idoneo ad ospitare tutti gli associati (circa 2400- 2500 persone)”: smetteremo quando Coop Centro Italia convocherà le proprie assemblee in un locale idoneo ad ospitare i suoi 430.000 soci.

Passando a due considerazioni più serie, in primo luogo ribadiamo ancora una volta la valenza dell’iscrizione al Registro CONI:

  1. a norma dell’art. 7, comma 1, n. 136/20014,  il CONI è l’unico certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dall’associazione: ciò significa che se una associazione dichiara di svolgere una specifica attività e il CONI la iscrive nel proprio Registro, nessun verificatore può contestare che essa svolga attività sportiva (ovviamente se l’attività effettivamente esercitata coincide con quella dichiarata)
  2. ma lo svolgimento di una attività sportiva, “certificato” dal CONI con l’iscrizione nel Registro, non è sufficiente per la fruizione delle agevolazioni fiscali, essendo necessario il rispetto nella realtà (e non solo l’indicazione nello statuto) dei requisiti richiesti dalla legge, in primo luogo l’ottavo comma dell’art. 148 del T.U.I.R.

Si tratta di principi assolutamente pacifici in giurisprudenza, che sia i verificatori sia i dirigenti sportivi debbono avere sempre davanti agli occhi, e su di essi costruire il loro comportamento.

In secondo luogo, ci piace riallacciarci alle considerazioni svolte dal dott. Andrea Mancino qualche giorno fa in occasione del Convegno anconetano e riportate nel precedente numero di questa newsletter: le agevolazioni per lo sport dilettantistico sono rilevanti e i requisiti per accedervi non troppo impegnativi. Vanno rispettati.

Come da sempre ci battiamo contro i rilievi formalistici e non basati su disposizioni di legge, come abbiamo sempre richiesto che i verificatori tengano conto del fatto che i dirigenti non sono imprenditori commerciali e quindi non insistano sul rispetto di regole dettate appunto per le imprese commerciali, e soprattutto tengano conto del fatto che sono in presenza di “dilettanti” non solo dello sport ma anche dell’amministrazione, con la stessa onestà intellettuale non pretendiamo di difendere comportamenti nella sostanza palesemente non corretti.

Come abbiamo già scritto, non conosciamo i termini dello specifico caso a cui si riferisce l’ordinanza in questione, ma se effettivamente i soci non sapevano nemmeno di esserlo, le assemblee non sono state correttamente convocate, non si sa chi vi abbia partecipato e i verbali erano tutti uguali e firmati sempre dalle stesse due persone, se lo statuto prevedeva alcune formalità per l’accesso dei soci e non sono state rispettate, se non c’era né un libro soci né un libro cassa, se i rapporti con la S.r.l. collegata erano confusi e comunque di totale commistione, allora non è questo il tipo di associazione per la quale ci lanciamo in difese a oltranza: le nostre energie le dedichiamo a chi, magari commettendo errori formali o facendo confusione nella tenuta della contabilità per banale incompetenza, si sforza comunque di rispettare le, ripetiamo non terribili, disposizioni di legge.

[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]