Cooperativa Sportiva dilettantistica e tassa di concessioni governative

In occasione di un controllo ministeriale a una soc. coop. dil. viene contestato il mancato pagamento della tassa di concessione governativa; in effetti, malgrado l’assenza di menzione delle cooperative tra i soggetti indicati nel comma 7 dell’art. 90 legge 289, l’ente coinvolto era convinto di godere dell’esenzione prevista per le a.s.d. e s.s.d.. Si chiede se esista qualche circolare o chiarimento in merito da parte di enti istituzionali al fine di avvalorare la tesi sostenuta dalla cooperativa, o se invece la tassa andava effettivamente pagata.

Non ci risultano prese di posizione ufficiali sulla specifica questione sollevata nel quesito, ma la risposta ci pare desumibile proprio dalla lettera dell’art. 90 della Legge 289/2002.

Il comma 1 recitava in origine, e recita tutt’ora, che “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

Il comma 17, invece

– in origine recitava:

Le  società  e  associazioni sportive dilettantistiche … possono assumere una delle seguenti forme: c) società   sportiva  di  capitali  costituita  secondo  le  disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

– ed è stato modificato, poco dopo l’emanazione, dal D.M. 22/3/2004 n. 72, nella forma attuale:

Le  società  e  associazioni sportive dilettantistiche … possono assumere una delle seguenti forme: c) società   sportiva  di  capitali  o cooperativa costituita  secondo  le  disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.

Di conseguenza, non sono possibili che due interpretazioni del testo attuale:

a) una restrittiva, in base alla quale il comma 17 stabilisce che possono essere costituite società sportive dilettantistiche anche nella forma di società cooperative, ma in base al comma 1, le cooperative non hanno diritto alle agevolazioni fiscali riguardanti le a.s.d.

b) una storico/sistematica, in base alla quale l’ampliamento della platea dei soggetti previsti dal comma 17 vale anche per l’applicazione del comma 1.

In altre parole:

– in base alla prima interpretazione l’inserimento delle cooperative al comma 17 significa solo che possono iscriversi al Registro CONI, ma non hanno nessuna agevolazione fiscale

– in base alla seconda interpretazione il trattamento fiscale delle cooperative è identico a quello della società di capitali.

E siccome nessuno, ci risulta, abbia mai nemmeno ipotizzato la prima interpretazione, se la seconda interpretazione vale per il primo comma dell’art. 90, non si vede perché non debba valere per il comma 7 e quindi per l’art. 13-bis, comma  1, del D.P.R. 26/10/1972,  n.  641, relativo alle Concessioni Governative.

Concludendo con due considerazioni più “pratiche”:

– ci lascia perplessi che il verificatore del Ministero sollevi una questione prettamente tributaria, che fra l’altro p.es. non è mai stata sollevata, a quanto ci risulta, dalla CCIAA al momento della prima vidimazione dei libri sociali;

– in assenza di un chiarimento ufficiale, se non si riuscirà a convincere l’ispettore non vediamo altra soluzione che prendere atto del suo parere e delle possibili conseguenze di esso, che non conosciamo (verbale negativo? segnalazione all’Agenzia delle Entrate? mera segnalazione nel verbale?), prendendo le necessarie contromisure.

Per completezza ricordiamo che, in generale, le società cooperative (non sportive) non sono soggette al versamento della tassa fissa di CC.GG. di 309,87, ma pagano la CC.GG. come le ditte individuali, le società di persone e gli Enti senza scopo di lucro che optano per la tenuta della contabilità ordinaria, quindi  € 67 ogni 500 pagine o frazione sul conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma o tramite marche di concessione governative.

L’attestazione del versamento in c/c postale o le marche vanno apposte sul davanti dell’ultima pagina del registro da vidimare. Le marche vanno annullate a cura dell’ufficio bollatura che provvederà ad apporre il timbro di congiunzione nel caso di attestazione.

Fonte: art. 23 della tariffa allegata al DPR 641/72.