Circolare A.d.E. n. 1 del 17/1/2018 – Chiarimenti sulle modifiche dei termini di registrazione delle fatture di acquisto e di detrazione della relativa imposta

La Circolare 1/2018 del 17/1/2018 ha fornito fondamentali chiarimenti sulla recente modifica dei termini per la registrazione delle fatture di acquisto e la detrazione della relativa IVA, modifica che aveva in effetti destato forti perplessità.

L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato, con effetto dal 1/1/2018, l’articolo 19, I comma, secondo periodo del D.P.R. 633/72, relativo alla detraibilità dell’IVA sulle fatture di acquisto, che ora recita: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo“.


La prima interpretazione, che tutti i commentatori avevano dato e che come detto destava forti perplessità era che, poiché l’imposta diviene esigibile al momento dell’emissione della fattura da parte del fornitore, il diritto di detrarre l’IVA su una fattura emessa nel 2017 deve essere esercitato necessariamente con riferimento al 2017, al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2017.

La Circolare sposa invece, fortunatamente, una interpretazione diversa ma, poiché siamo già al 23 gennaio e alcuni di Voi si sono già (giustamente …) organizzati per seguire l’interpretazione ora superata, mi pare opportuno ricordare anche la prima interpretazione, ora superata.

Le conseguenze della prima interpretazione, ora superata

Se come detto il diritto di detrarre l’IVA su una fattura emessa nel 2017 doveva essere esercitato necessariamente con riferimento al 2017, “al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2017” allora:

a) le fatture ricevute entro il 31/12/17 avrebbero dovuto (e facilmente potuto) essere registrate entro il 31/12/17

b) le fatture ricevute successivamente al 31/12/17 ma entro il termine per l’ultima liquidazione del 2017 (quindi 16/1 per la liquidazione di dicembre dei contribuenti con liquidazione mensile, e 16/3 per il versamento dell’IVA annuale dei contribuenti con liquidazione trimestrale) avrebbero potuto, per semplicità, essere registrate comunque in data 31/12/17

c) le fatture ricevute successivamente a tale data ed entro il 30/4/2018, poiché non sarebbe stato più possibile annotarle nei registri IVA 2017, avrebbero dovuto essere annotate nel registro IVA acquisti 2018, in un apposito sezionale che dovrà confluire nella dichiarazione IVA annuale per il 2017.

d) nel caso di fatture ricevute successivamente al 30/4/2018 l’IVA a credito era irrimediabilmente perduta.

L’interpretazione della Circolare 1/2018 e le sue conseguenze

La Circolare 1/2018 afferma (sottilmente e correttamente, a mio avviso) che oltre al citato disposto dell’art. 6 (“Il diritto alla detrazione dell’imposta … sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”), va tenuto presente anche quanto stabilisce il successivo art. 25, sempre del D.P.R. 633/72: “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.

Da ciò discende che se il diritto sorge al momento dell’emissione della fattura, esso può essere esercitato solo dal momento in cui la fattura è nelle sue mani e può essere registrata; ed è quindi a quest’ultimo termine che si riferisce l’art. 19, ora modificato.

In sostanza, la detrazione deve essere effettuata con riferimento all’anno nel quale la fattura viene ricevuta, al più tardi nella dichiarazione relativa a tale anno.

I termini e le modalità di registrazione sono quindi i seguenti (ben diversi da quelli indicati sopra):

a) le fatture ricevute entro il 31/12/17 debbono essere registrate entro il 31/12/17

b) le fatture ricevute successivamente al 31/12/17 ma entro il 31/12/18 possono essere registrate entro il 31/12/18, e la relativa imposta normalmente detratta nel 2018

c) il caso di fatture emesse nel 2017 e ricevute dopo il 31/12/18 ci pare decisamente improbabile, e comunque possono essere registrate fino al 30/8/2019, in un apposito sezionale che dovrà confluire nella dichiarazione IVA annuale per il 2018.

Conclusioni

In sostanza ben poco è cambiato rispetto alla situazione preesistente, dato che il termine per la registrazione delle fatture è semplicemente sceso da due a un anno.

Magari, se le regole su una norma modificata il 24/04/2017, entrata in vigore l’ 1/1/2018, ce le avessero dette prima del 18/1/2018, ci saremmo risparmiati molti problemi e molto lavoro, ma questa è un’altra storia…