Dalle Federazioni Ciclismo e Rugby i primi elenchi delle prestazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica

Si chiariscono i confini delle attività in relazione alle quali possono essere erogati i c.d. “compensi sportivi” ex art. 67 T.U.I.R., ma non dimentichiamone la portata: chi è fuori, è fuori, ma chi è dentro, non necessariamente è dentro!

1.  La Circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro del 1/12/2016

Abbiamo già ampiamente illustrato (da ultimo G. Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 e l’abolizione dei Voucher…, ove ulteriori rinvii ad altri contributi) la Circolare in questione, avente per oggetto “Società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative”, ci limitiamo quindi a richiamarne i principi fondamentali, sacrificando la precisione e il dettaglio alla chiarezza, perché sono proprio i principi fondamentali che debbono essere ben compresi, per poter affrontare con equilibrio le mille situazioni pratiche che possono presentarsi.

La Circolare, dopo aver richiamato le fonti normative di riferimento (v. nota) afferma che “la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico” e, dopo una accurata disamina delle norme citate, conclude affermando che:

alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” (il grassetto è nel testo originale).

2.  Le prime prese di posizione federali

Il primo requisito qui sopra esposto non crea alcun problema interpretativo, se non in situazioni particolarissime, che non ci interessano in questa sede.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il secondo requisito, perché ci risulta siano al momento solo tre, anzi due e mezzo, i regolamenti o indicazioni federali che individuino le mansioni “necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”, così come richiede la Circolare.

Li esaminiamo qui di seguito.

2/a) La Deliberazione Federazione Ciclistica Italiana n. 171 del 21/6/2017

La Delibera della F.C.I. contiene in allegato l’ “Elenco indicativo e non esaustivo delle attività, delle qualifiche e delle connesse mansioni sportive dilettantistiche, formative ed organizzative strumentali dell’attività dilettantistica del ciclismo”.

L’elenco, in forma di tabella, contiene più di uno spunto interessante.

In primo luogo, l’esplicita affermazione che esso sia “indicativo e non esaustivo”, lasciando quindi la possibilità non solo di future integrazioni, ma anche di una interpretazione “estensiva”; anche se, ovviamente, se si esce dall’elenco bisognerà muoversi con la massima prudenza .

In secondo luogo, nella colonna “Attività” la stessa è definita con uno spettro ampio, comprendendo, oltre all’agonismo e all’attività formativa e didattica, l’ “organizzazione dell’attività di addestramento” e le “attività organizzative per la promozione e l’avviamento”, andando quindi ad abbracciare la parte gestionale/amministrativa in senso ampio.

Passando alla colonna “Qualifiche”, oltre alle attività specifiche del settore agonistico e preparatorio all’agonismo, dal “meccanico” e la “scorta tecnica” per le gare, fino agli “addetti informatici” e agli “addetti all’archiviazione, raccolta  e distribuzione dei risultati”, compaiono i “collaboratori di segreteria” e gli “addetti alla comunicazione”.

Come di tutte le altre figure, di questi ultimi la colonna “Mansioni” dà una definizione, e si tratta anche in questo caso di una definizione ampia, al di là del mero legame all’evento sportivo:

– i “collaboratori di segreteria” sono definiti come “Operatori a supporto delle organizzazioni di gare ed eventi ed attività addestrative – attività amministrativo gestionale

– gli “addetti alla comunicazione” sono definiti come “Operatori a supporto di organizzazione di gare, eventi ed attività addestrative”.

Data anche la disciplina sportiva di cui si occupa, la Federazione non ha sentito la necessità di occuparsi delle persone addette agli impianti, come invece vedremo ha fatto la Federazione Rugby, né è entrata nel dettaglio di cosa siano le attività amministrativo gestionali (lì, sappiamo, è il nòcciolo del problema), ma che l’elenco vada letto con ampiezza ci pare appaia evidente.

2/b) La Circolare della Federazione Italiana Rugby del 22/8/2017

La F.I.R. ha scelto la strada non della delibera ma della circolare, meno formale e dettagliata nell’elenco, ma più completa nella parte “descrittiva”, che fornisce indicazioni semplici e chiare.

Essa richiama l’art. 67 del T.U.I.R., evidenziando in grassetto la frase “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale non professionale”, ricorda che è indispensabile l’iscrizione al registro CONI e nell’elenco comprende, oltre alle qualifiche tecniche legate principalmente all’agonismo o comunque all’attività “sul campo da gioco”, dal video analista al team manager, dal massaggiatore all’arbitro fino all’educatore motorio, alcune figure che ci paiono decisamente interessanti: addetto alla segreteria  (non ci è chiaro il significato dell’inciso “solo club”), responsabile/addetto all’impianto, contabile, addetto alla comunicazione e al marketing.

Ci pare evidente, e assolutamente lodevole, l’intento di dare contenuto alla generica dizione “amministrativo/gestionale”, individuando alcune figure senza le quali, lo sappiamo tutti, una società non piccolissima non è in grado di svolgere la propria attività.

2/c) La Delibera della Federazione Italiana Pallavolo n. 59 del 22/1/2016

Abbiamo scritto sopra che i documenti federali che si occupano della questione sono due e mezzo; il “mezzo” è la delibera FIPAV, perché è vero che si occupa della questione, ma in un’ottica diversa, essendo stata emanata un anno prima della Circolare dell’Ispettorato del Lavoro, e con risultati, come vedremo, di tutt’altra portata.

Fra le premesse della Delibera non c’è ovviamente la Circolare dell’Ispettorato del Lavoro emanata un anno dopo, ma ci sono:

– la considerazione che anche la FIPAV è fra i soggetti che possono erogare i compensi ex art. 67 T.U.I.R., e quindi la necessità di individuare le “funzioni e attività che rappresentano per lo sport della pallavolo prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di pallavolo

– l’espresso richiamo ai regolamenti della Federation International Volley Ball, e quindi la necessità di “delineare un quadro omogeneo” in armonia con la normativa internazionale.

L’elenco delle attività è diretta derivazione di questa impostazione mirata (e ristretta) all’attività agonistica e quindi si preoccupa di individuare e includere tutte le figure legate alle gare, dagli addetti Video-Check ai raccattapalle, dalle Commissioni allenatori e arbitri agli omologatori dei campi, ai componenti le commissioni organizzative, le commissioni tesseramento, gli organi della giustizia federale.

Il periodo conclusivo della delibera richiama anche “coloro che forniscano prestazioni in ambito didattico e/o di formazione in relazione alle stesse attività federali”, ma è evidente che, alla luce della Circolare dell’Ispettorato del Lavoro, la delibera appare quantomeno “datata”, tanto che non escludiamo che essa possa venir modificata/integrata in un prossimo futuro.

Anche perché, finchè questo è l’elenco FIPAV, un verificatore particolarmente “aggressivo” potrebbe rivolgere verso l’associazione sportiva proprio la Circolare dell’Ispettorato, e disconoscere l’accesso al regime ex art. 67 T.U.I.R. a tutte le altre tipologie di collaboratori, e abbiamo visto che non sono poche.

3.  Quindi i rapporti di collaborazione per attività che rientrano negli elenchi sono “blindati”? Assolutamente no!

Già i due elenchi post-Circolare dell’Ispettorato, e soprattutto quello della F.I.R., comprendono soggetti relativamente ai quali fino a ieri l’applicazione dell’art. 67 T.U.I.R. non era certo pacifica, e non escludiamo che altre Federazioni, soprattutto quelle i cui affiliati gestiscono impianti indoor e svolgono attività in gran parte fuori della sfera agonistica, possano ufficializzare elenchi più ampi, comprendendo forse figure estremamente numerose e “delicate”, quali p.es. gli addetti alle pulizie e i manutentori, presenti pressoché in tutti i sodalizi non piccolissimi.

Ma ciò significa che a tutto coloro che svolgono tali attività possono legittimamente essere corrisposti i compensi ex art. 67 T.U.I.R.? Assolutamente no, perché – come ribadiscono sia la Circolare dell’Ispettorato del Lavoro che quasi tutte le delibere, ma è cosa talmente data per scontata che si rischia che sfugga – ciò è possibile solo se si rispettano i requisiti stabiliti da tale articolo.

La mai troppo ribadita prima parte dell’art. 67 recita infatti: “Sono redditi diversi … se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni … né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente” e questa fondamentale preclusione rimane: se il collaboratore svolge le attività indicate negli elenchi professionalmente, o il rapporto ha le caratteristiche del lavoro dipendente, ci si ferma qui: alla successiva lettera “m”, che parla dei compensi sportivi, non ci arriva nemmeno!

Un paio di esempi, non perché il concetto sia poco chiaro, ma perché vogliamo ribadirne ancora una volta la portata e l’importanza; ricordando le figure comprese nella Circolare F.I.R.:

– se l’addetto alla comunicazione e al marketing è un libero professionista, titolare di partita IVA, emetterà regolare fattura e sarà soggetto a imposte e contribuzione previdenziale in modo ordinario

– se il “contabile” è un libero professionista, idem; se è tenuto al rispetto di un orario, sottoposto gerarchicamente a un superiore, deve prestare l’opera personalmente ed è pagato a ore indipendentemente dal risultato ottenuto, allora è un dipendente, e ancora non rientra nei compensi sportivi.

Per questo abbiamo scritto chi è fuori, è fuori (per chi svolge un compito non compreso nell’elenco, difficilmente si riuscirà a sostenere la legittimità del c.d. compenso sportivo), ma per chi è dentro, ovvero svolge una delle attività comprese nell’elenco, bisogna esaminare se rispetta anche il requisito di “non professionalità” e “non lavoro dipendente”.

4.  In conclusione, non è cambiato nulla e siamo sempre nella (confusa) situazione di prima? Altrettanto no!

No, perché le novità che abbiamo illustrato qui sopra stabiliscono due importantissimi principi:

a) in primo luogo, si sta definendo sempre più chiaramente quali siano i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”, a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 67, lettera “m” del T.U.I.R..

Per fare due esempi banali e volutamente un poco provocatori, nessun verificatore potrà sostenere, come purtroppo ci risulta stia avvenendo spesso, che il perimetro di tali attività si riduce al pensionato che va due sere la settimana a tenere la contabilità, o al volontario che raccoglie le iscrizioni e controlla i certificati medici.

b) in secondo luogo, e si tratta di una precisazione ancora più importante, è stato chiarito che se le modalità di esercizio delle attività previste dall’art. 67, lettera “m” del T.U.I.R. sono estranee all’esercizio di arti e professioni e al lavoro dipendente, non potrà essere contestata l’applicazione del particolare regime agevolato.

Non è questa la sede per approfondire le caratteristiche di tali due modalità lavorative e quindi individuare i confini di questa “terra di mezzo”, ma è stato ufficialmente chiarito che questa “terra di mezzo” esiste, ed in questa terra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa coi sodalizi sportivi trovano la loro collocazione naturale e incontestabile.

 

 


1 – L’art. 90 della legge 289/2002, che ha fra l’altro introdotto  le co.co.co. amministrativo gestionali
– il D.L. 136/2014, che all’art. 7 ha stabilito che “il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche
– il D.Lgs. 81/2015, che all’art. 2 ha stabilito che le associazioni e società sportive dilettantistiche possono stipulare contratti di co.co.co. (escludendo l’automatica riclassificazione in lavoro dipendente, stabilita per gli altri soggetti)
– l’art. 35 del D.L. 207/2008, che ha chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”, estendendolo anche alle prestazioni non direttamente connesse a gare o manifestazioni sportive
– il ben noto art. 67 del T.U.I.R.

 

[pubblicato su Fiscosport.it]