Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 26/6/2017 sull’obbligo del defibrillatore
Aggiunto un ulteriore, piccolo ma utile tassello, e chiarito uno dei più seri dubbi posti dal Decreto Balduzzi: l’atteso provvedimento sull’obbligo del defibrillatore non stravolge la normativa preesistente ma la integra e completa.
Tratti in inganno dalle modalità con le quali è stato anticipato – tweet di un ministro e post sulla pagina Facebook di un altro – e dal contenuto di tali anticipazioni, che lo presentavano come la risposta delle istituzioni alla necessità di tutelare la salute dei praticanti attività sportive, attendevamo con perplessità e preoccupazione il testo del decreto: l’obbligo del defibrillatore è già stabilito da anni, dal Decreto Balduzzi e norme collegate, è disciplinato da svariate leggi regionali con modalità in parte diverse e quindi con inevitabili problemi di prevalenza di una norma sull’altra … se il decreto avesse nuovamente regolamentato la materia, i problemi di coordinamento sarebbero stati decisamente inquietanti, a due giorni dall’entrata in vigore!
E invece il testo definitivo del decreto ci ha rasserenato, perché esso non regolamenta diversamente la materia, ma si limita a richiamare e quindi confermare Decreto Balduzzi e norme collegate, integrandoli con la disciplina di alcune situazioni particolari e quindi risolvendo almeno una parte delle questioni che le norme precedenti lasciavano irrisolte.
Ciò doverosamente premesso, così che si possa proseguire nella lettura senza particolari angosce, passiamo all’esame del provvedimento.
- Le premesse
Il decreto (se ne può leggere il testo a questo link) si apre con la consueta sequenza dei “visto”, “considerato” e “ritenuto”, che in questo particolare caso rivestono notevole importanza.
Viene in primo luogo richiamato l’art. 7, comma 11, del D.L. 13/9/2012 n. 158, il quale stabiliva che “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante … linee guida per … la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Viene poi richiamato il D.M. 18/3/2011, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni“, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 46, della Legge 23/12/2009 n. 191, il quale stabiliva: “… Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto”.
Viene infine richiamato il D.M. 24/4/2013 (c.d. Decreto Balduzzi), ”ed, in particolare, l’articolo 5 e l’allegato E” di esso.
Dopo il richiamo delle tre disposizioni che si sono occupate della questione defibrillatori, le premesse al Decreto proseguono precisando e delimitando, questione come vedremo di importanza fondamentale, lo scopo e l’ambito di applicazione dello stesso:
Considerato che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto”;
“Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all’obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportive.
Lo scopo e la portata del Decreto ci paiono quindi chiaramente circoscritti:
- Erano emerse alcune difficoltà nell’interpretazione delle line guida contenute nell’allegato E al Decreto Balduzzi
- Col Decreto ci si propone di ”precisare e integrare” tali linee guida, con riferimento a:
- “modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico”
- “obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare”
- “attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportive”
È con questa chiave di lettura che il Decreto deve essere esaminato: esso affronta situazioni particolari, per le quali detta specifiche disposizioni (da intendersi quindi “normativa speciale”, e quindi prevalente, rispetto alle regole generali dei decreti già emanati e qui richiamati), lasciando completamente inalterati e pienamente in vigore i decreti in questione, coi quali condivide la data di entrata in vigore.
In parole ancora più povere: Decreto Balduzzi e norme collegate restano pienamente in vigore, salvo per la casistica disciplinata dal Decreto, per la quale esso detta disposizioni specifiche.
- Sulle modalità di assolvimento dell’onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico
L’art. 5 del Decreto 24/4/2013 (Decreto Balduzzi) al comma 3 stabilisce che le società e associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche “si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle line guida riportate nell’allegato E del presente decreto”.
Il successivo comma 6 stabilisce che “L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione”.
In alcune normative regionali, infine, si pone invece l’obbligo a carico non dell’utilizzatore ma del gestore dell’impianto sportivo.
Il coordinamento di tali disposizioni imponeva quindi, all’associazione o società sportiva che utilizza impianti di terzi, vale a dire la stragrande maggioranza delle piccole associazioni sportive, di stipulare uno specifico accordo con il gestore, cosa che, soprattutto quando il gestore è un ente pubblico e le concessioni all’utilizzo sono rinnovate ogni anno (e ancora si tratta di una larghissima maggioranza dei casi) non è certamente agevole.
L’art. 1 del Decreto stabilisce che:
L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici … si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche … alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata.
Pertanto, nel caso particolare di utilizzo di un impianto sportivo come definito dall’art. 2 del Decreto 18/3/96 (“Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive”) non è più necessario che le “società singole o associate” demandino “l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione”, ma è sufficiente che l’impianto sia dotato di defibrillatore.
Sul punto, prima una certezza poi i primi due dubbi che ci sono venuti in mente.
La certezza è che l’allegato E, punto 4.2, al decreto Balduzzi pone com’è ben noto un ulteriore obbligo a carico della società o associazione sportiva: “La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti”. È evidente che tale obbligo permane anche se il defibrillatore non è suo ma in dotazione all’impianto.
I dubbi, ai quali non tentiamo nemmeno di dare risposta ma che ci limitiamo a segnalare come questioni irrisolte, sono svariati:
- Il riferimento all’art. 2 del Decreto 18/3/96 serve solo per richiamare la definizione, invero ampia e generica, sopra riportata, o significa che la norma si applica solo nel caso di impianti soggetti al decreto citato (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportive” emanate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai fini di prevenzione incendi)? Propenderemmo per la prima ipotesi, ma trattandosi di una norma in qualche modo agevolativa, l’interpretazione prudenziale non è quella estensiva ma quella più restrittiva …
- Cosa significa “avente carattere permanente”? Significa che non si applica a impianti installati temporaneamente, quali campi gara coperti – di quelli scoperti ci occuperemo più avanti – allestiti per tornei o manifestazioni specifiche? Così parrebbe, anche se il caso di “impianto sportivo temporaneo” ci pare abbastanza raro.
- Sull’obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare
Il più volte citato Decreto Balduzzi pone l’obbligo di garantire la presenza del defibrillatore e di almeno una persona debitamente formata a carico di tutte le società e associazioni sportive, senza contemplare l’ipotesi che all’evento sportivo partecipino più di una associazione o società.
Esso infatti si occupa del caso di più associazioni che condividono l’utilizzo di un impianto, ma non di quello nel quale più associazioni partecipino al medesimo evento, caso classico: una gara o un torneo.
E nel silenzio della norma, una interpretazione prudenziale – e in tema di sicurezza, salute e responsabilità, la prudenza è d’obbligo – voleva che alle gare ciascuna associazione partecipante portasse il proprio defibrillatore e il proprio operatore formato. Non era infatti scritto da alcuna parte che la squadra in trasferta fosse esonerata da responsabilità in caso di incidente e assenza di defibrillatore o operatore sul terreno di gara.
Ora invece l’art. 1 del Decreto stabilisce che:
L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici … si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche … alle seguenti condizioni: … b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Pertanto, in caso (e nel solo caso, sottolineiamo) di:
- gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali
- gare inserite nei calendari delle discipline sportive associate,
- attività sportive con modalità competitive disciplinate dagli enti di promozione sportiva
- attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportive
- gare organizzate da altre società dilettantistiche
è sufficiente la presenza di un addetto formato per rispettare gli obblighi di legge (oltre, ovviamente, alla presenza del defibrillatore a norma e in regola).
Anche per questo caso i dubbi non sono pochi; in primo luogo cosa sono le “attività agonistiche di prestazione”?
Dato il contesto nel quale troviamo questa locuzione, assolutamente nuova e della quale non abbiamo quindi una definizione ufficiale o comunque consolidata, riteniamo che ci si volesse riferire a tutti quegli eventi, tipici proprio degli enti di promozione, qualificati “non competitivi” ma nei quali comunque ciò che conta è la “prestazione”: ultimare la gara, realizzare un determinato tempo, superare una selezione, ecc.; in sostanza, che attività “di prestazione” si contrapponga a “di preparazione” o “di allenamento”, ma non possiamo esserne assolutamente certi.
Poi, e questo vale anche per quanto al paragrafo precedente, l’art. 2 del Decreto stabilisce:
- al comma 1, che “le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida”
- al comma 2, che “devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata”.
Ma, nella pratica, come la società/associazione sportiva può/deve controllare che l’impianto sia dotato del defibrillatore, che esso sia conforme alla normativa UE, che sia funzionante e correttamente manutenuto, che sia adeguatamente segnalato, che l’addetto sia adeguatamente formato, che abbia assolto agli obblighi di retraining biennale, che sia presente e rimanga nell’impianto fino al termine della manifestazione, e così via?
E ancora: come la società/associazione sportiva può dimostrare di aver effettuato tutti i controlli necessari, e che gli stessi abbiano avuto esito positivo?
- Sulle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
Uno dei principali dubbi emersi in sede di interpretazione e applicazione del Decreto Balduzzi riguardava l’obbligo di garantire la presenza di defibrillatore e addetti formati nel caso di manifestazioni all’aperto.
Da un lato il Decreto Balduzzi:
– non prevede alcuna esclusione per tale tipologia di eventi,
– fa più volte riferimento all’utilizzo di impianti sportivi, senza peraltro circoscrivere la necessità del defibrillatore solo all’attività svolta all’interno di essi
– nell’allegato E, al punto 4.2 stabilisce chiaramente che “La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore” e quindi, evidentemente, anche del defibrillatore “deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti”.
Dall’altro, l’applicazione della normativa a gran parte degli eventi all’aperto risulterebbe di fatto impossibile: come garantire un defibrillatore e un addetto a distanza ragionevole dal verificarsi di un evento che ne richieda l’utilizzo, in una gran fondo di podismo o ciclismo, con i partecipanti “sgranati” lungo qualche decina di chilometri di percorso?
Il Decreto qui in esame affronta la questione all’art. 4, nel quale stabilisce che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: … b) al di fuori degli impianti sportivi”.
Tale affermazione risolve il problema? Per le attività svolte al di fuori di impianti sportivi il defibrillatore non è quindi necessario? Questo importante dubbio del Decreto Balduzzi è stato finalmente risolto?
Parrebbe di sì, anche perché il nel comunicato stampa del Ministero dello Sport, reso pubblico unitamente al Decreto, si legge chiaramente che “Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società e associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo”.
- Sulle conseguenze dell’assenza del defibrillatore
Infine l’art. 4 del Decreto stabilisce che “La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1”.
Ci pare chiaro che “le attività di cui all’articolo 1” non possano che essere quelle elencate sotto la lettera “b” dello stesso, ovvero le gare (nell’accezione descritta sopra): altre “attività” nell’articolo 1 non ve ne sono.
Quindi, se non c’è il defibrillatore non si possono disputare le gare.
E qui i dubbi, irrisolti, sono veramente tanti: perché una disposizione così specifica? Quali le conseguenze se viene violata? E, soprattutto, a chi compete farla rispettare?
E ancora cosa accade in sede federale? Qui veramente si apre un ventaglio di domande decisamente inquietanti:
- chi si può/deve opporsi allo svolgimento della gara? La squadra ospite? Gli arbitri? I giudici o gli ufficiali di campo? I giudici o gli ufficiali di campo su segnalazione di una delle squadre partecipanti, uniche che allo stato hanno la competenze per fare i controlli?
- il risultato della gara eventualmente disputata non può essere omologato?
- nel caso in cui la gara non possa disputarsi, la squadra che doveva provvedervi (solo quella ospitante? Perché solo lei?) è soggetta a sanzioni?
- e come si gestisce il rapporto fra la normativa sanitaria e quella sportiva, clausola compromissoria e dintorni?
Sarà meglio che ci fermiamo qui …..
- La Circolare CONI
Ieri il CONI ha diramato una Circolare datata 4/7/2017, che presenta a nostro avviso tre pecche decisamente gravi.
In primo luogo perché non fornisce alcuna informazione aggiuntiva rispetto al testo del Decreto, del quale si limita a ripetere pedissequamente alcuni stralci, mentre compito di una Circolare sarebbe dare ai destinatari, dall’alto del ruolo dell’emanante, chiarimenti e/o istruzioni operative.
In secondo luogo, perché riporta il seguente ampio stralcio del Decreto:
“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1/7/2017, hanno l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.
Tale obbligo si intende assolto:
1. attraverso l’utilizzo di un impianto sportive che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
2. garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all’uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva … e da altre associazioni e società dilettantistiche”
senza fare menzione delle premesse del Decreto medesimo, con il forte e gravissimo rischio che i destinatari comprendano che sia sufficiente il rispetto di tali due condizioni per adempiere agli obblighi di legge sul defbrillatore, che invece, come abbiamo visto sopra, sono assai più ampi del ristretto ambito affrontato dal Decreto.
In terzo luogo, perché non ci è chiara la portata del seguente passaggio: “in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico … all’interno dell’impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche – ferme le eventuali responsabilità civilistiche e penali – è prevista l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva all’interno dell’impianto medesimo, risultando quest’ultimo inutilizzabile”.
Quali sono le responsabilità civilistiche e soprattutto penali che derivano dall’assenza del defibrillatore all’interno dell’impianto? E soprattutto, su chi graverebbero?
Responsabilità civilistiche e penali graveranno sulle società e associazioni sportive che svolgano la propria attività in assenza di defibrillatore, ma se l’impianto è inutilizzabile e non viene utilizzato, perché agitare lo spettro di conseguenze penali?
- Conclusioni
In occasione – è il caso di dire “finalmente”, dopo tre anni di rinvii – dell’entrata in vigore dal 1 luglio dell’obbligo del defibrillatore, il Decreto 26/6/2017 detta disposizioni specifiche per le competizioni sportive e chiarisce che l’obbligo non sussiste per le manifestazioni svolte al di fuori degli impianti sportivi.
Un ulteriore piccolo ma utile tassello in questa travagliata disciplina, nella quale permangono non pochi dubbi, molti dei quali ricordati qui sopra. Non possiamo quindi che raccomandare la massima attenzione e garantire ai nostri lettori che li terremo aggiornati man mano che emergeranno elementi nuovi. Come sempre.
[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]