S.s.d. a r.l. e regimi contabili
Se i ricavi non decommercializzati conseguiti nell’esercizio precedente non hanno superato i 400.000 euro, certamente ci si può avvalere della Legge 398/91.
L’IVA sui corrispettivi non decommercializzati riscossi per le attività indicate nel quesito è del 22%, e di essa deve essere trimestralmente versato il 50%.
E’ questo l’incipit della risposta al seguente quesito:
Una s.s.d. a r.l unipersonale, la cui attività prevalente è quella istituzionale rivolta ai tesserati, opera presso una struttura comunale per il cui uso viene versato un fitto senza iva. Le attività sportive svolte sono ginnastica in genere, aerobica bodybuilding, fitness e altri corsi di discipline previste in statuto e dall’elenco Coni. Atto costitutivo e statuto in regola con la normativa art. 90, art. 148 T.U.I.R, ecc. Oltre all’attività istituzionale marginalmente vi sono ingressi giornalieri o mensili di non tesserati per ginnastica posturale. Inoltre la struttura è utilizzata da un’a.s.d. affiliata allo stesso ente di promozione, la quale versa un contributo per l’uso. I quesiti posti sono i seguenti: – E’ possibile applicare la 398/91 in questo caso? L’IVA da applicare sugli ingressi sarebbe del 22% con percentuale forfettaria al 10%? Rientrerebbero in altri proventi? – Se non si potesse applicare la 398/91 andrebbe applicato il regime ordinario con contabilità separate, centri consto per i costi promiscui e per l’IVA? – Per l’uso della struttura da parte dell’a.s.d. il contributo è soggetto ad IVA? – Gli istruttori vengono inquadrati con l’art. 67 T.U.I.R. per l’attività da statuto, come regolarsi per la marginale attività commerciale?
Se non si potesse, o non si volesse, utilizzare il regime speciale, allora è corretta l’impostazione proposta nel quesito: contabilità per centri di costo (o meglio, per centri di ricavo: commerciale o decommercializzato) e imputazione dei costi promiscui proporzionale ai ricavi conseguiti; per l’IVA, per quanto riguarda le liquidazioni periodiche in corso di anno si applicherà provvisoriamente la percentuale relativa all’esercizio precedente, effettuando il necessario conguaglio a fine anno in dichiarazione, sulla base della percentuale aggiornata.
Per l’uso della struttura da parte di altra a.s.d./S.s.d.r.l. affiliata al medesimo Ente di promozione la questione non è del tutto definita; essendo questa la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, in via prudenziale si suggerisce di considerare commerciale il corrispettivo, ma sussiste a nostro avviso anche la possibilità di sostenere che si tratti di prestazione rientrante nell’attività decommercializzata (soprattutto nel caso in cui si tratti di un obbligo imposto dalla stessa convenzione in essere col Comune). Suggeriamo quindi di leggere la disamina del problema in altri nostri articoli (da ultimo, per tutti: Utilizzo campo sportivo a pagamento: ricevuta o fattura?, in Newsletter n. 10/2017, e Affitto degli spazi dell’impianto sportivo comunale a prezzi convenzionati, in Newsletter n. 3/2017).
Se la “marginale attività commerciale” è comunque attività sportiva rientrante nell’ “elenco CONI”, per esempio se si tratta di corsi sportivi a cui partecipano tesserati e non tesserati, possono essere corrisposti i compensi di cui all’art. 67 T.U.I.R.
Se si tratta di compensi per attività oggettivamente non sportiva, i relativi compensi non possono essere corrisposti con tale modalità.
Per completezza e chiarimento ci paiono poi opportune tre precisazioni.
In primo luogo, abbiamo volutamente utilizzato il termine “decommercializzati” e non “istituzionali” perché, ricordiamo e ribadiamo ancora una volta, il meccanismo di individuazione dei ricavi da assoggettare a imposizione diretta è leggermente, ma sostanzialmente, diverso fra a.s.d. e S.s.d.r.l.:
– nelle prime, i proventi derivanti dalla propria attività sono di norma istituzionali, a meno che non si configurino come commerciali
– nelle seconde, tutte le entrate sono di norma commerciali, e si sottraggono alla tassazione quelle decommercializzate da una specifica disposizione di legge.
Un banale esempio: gli interessi attivi sono proventi istituzionali per una a.s.d., ma sono ricavi commerciali per una S.s.d.r.l., non esistendo una norma che ne stabilisce la non commercialità, come quella dettata dall’art. 148 T.U.I.R. per i corrispettivi corrisposti da tesserati per la partecipazione all’attività sportiva.
In secondo luogo, oltre a quelli indicati nel quesito (svolgimento di attività sportiva dilettantistica, statuto in regola, ecc.) ricordiamo altri due requisiti indispensabili per poter fruire delle agevolazioni di cui si è detto:
– l’effettivo rispetto nella pratica, oltre all’indicazione nello statuto, delle clausole stabilite dall’art. 148, VIII comma, T.U.I.R.
– l’avvenuta presentazione del Modello EAS.
Infine, tutte le considerazioni esposte sia nel quesito che nella risposta relative all’applicabilità della Legge 398/91 valgono se consideriamo frutto di un banale errore, o comunque non teniamo conto di, quanto indicato nella Guida per le associazioni sportive dilettantistiche pubblicata dalla D.R.E. Piemonte, che ha introdotto una distinzione fra “attività commerciali direttamente connesse all’attività istituzionale” e “altre attività commerciali”, delle quali solo le prime potrebbero avvalersi delle agevolazioni dettate appunto dalla Legge 398/91.
Su tale interpretazione ci siamo già espressi in termini molto critici su questa Newsletter (si veda S. Andreani, Dalla D.R.E. Piemonte un manuale per le associazioni sportive dilettantistiche, e G. Sinibaldi, Le attività commerciali connesse: davvero la legge 398/1991 non si applica a tutte le attività commerciali?) ma la pubblicazione esiste e non è stata smentita né rettificata, quindi è corretto darne comunque conto.
[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]