Rottamazione delle cartelle
Circolare del 10/03/2017
L’art. 6 del decreto – legge 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, introduce la c.d. “rottamazione dei ruoli”, una disciplina per la definizione agevolata dei carichi (cartelle di pagamento) affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
La definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio dovuto; non sono dovuti, e sono quindi stralciati, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo – tributarie e gli interessi di mora.
1. I soggetti ammessi
Tale beneficio spetta a tutti i contribuenti indistintamente (persone fisi che o giuridiche) destinatari di somme portate da ruolo, ma anche quei soggetti che, in particolari condizioni, hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione
Nella fattispecie, possono pre sentare domanda per la definizione agevolata i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016.
2. Oggetto della rottamazione
Come anticipato, è consentito al debitore estinguere il debito contenuto nei cari chi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 corrispondendo a) le somme dovute a titolo di capitale ed interessi e b) le somme dovute a titolo di remunerazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, senza il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni comprese in detti carichi e degli interessi di mora.
Per i carichi affidati sulla base di avvisi di accertamento esecutivo valgono gli stessi principi riferiti alla riscossione mediante ruolo.
2.1 Carichi per sole sanzioni
La disposizione normativa sembra avere come riferimento la situazione più ricorrente in cui il carico è costituito, in materia tributaria, da tributi, interessi e sanzioni affidati dall’Ente creditore. Esistono tuttavia carichi in cui sono co mprese solo somme dovute a titolo di sanzione
Ebbene, stante il tenore letterale della norma e i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate, si può affermare il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di
applicazione della definizione agevola ta anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo – tributarie. In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett . b) del comma 1 spettanti all’Agente della riscossione.
2.2 Carichi oggetto di giudizio
Per i carichi ancora in contestazione, il comma 2 dell’art. 6 prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indichi, fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2.3 Carichi esclusi dalla definizione agevolata
L’art. 6 in commento indica i carichi che non rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata. Non è possibile per il debitore avvalersi della definizione agevolata, per:
– i carichi affidati che riguardano le risorse proprie dell’Unione Europe a e l’imposta sul valore aggiunto all’importazione;
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e s entenze penali di condanna.
3. Il procedimento di rottamazione
Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende defi nire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume, come detto, l’impegno a rinunciare. La domanda deve essere presentata sull’apposita modulistica, disponibile sul sito di Equitalia.
Il termine del 31 marzo sembra possa essere oggetto di proroga al 21 aprile , ma allo stato attuale non vi sono ancora provvedimenti ufficiali. P e r conferme in merito contattare lo studio.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, comuni ca al debitore, entro il 31 maggio 2017, l’importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato; in quest’ultimo caso sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, interessi aggiunti vi pari al 4,5 per cento annuo.
In caso di pagamento rateale, il pagamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate, purché:
– nel 2017 sia corrisposto almeno il settanta per cento delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate , che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre;
– nel 2018 sia corrisposto il restante trenta per cento in un numero massimo di due rate, che scadono nei mesi di aprile e settembre.
Il debito si estingue se viene pagato integralmente e tempestivament e l’importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata.
4. Ulteriori benefici della definizione agevolata
Il legislatore ha stabilito, inoltre, che, relativamente ai carichi definibili, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi di beni mobili registrati e ipoteche né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
5. Il mancato o insufficiente pagamento di quanto “definito” e i suoi effetti
La definizione agevolata si articola in un procedimento che inizia con la presentazione della domanda del debitore con la quale questi manifesta all’Agente della riscossione la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.
In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi ogge tto della domanda di rottamazione.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, per i quali l’Agente de lla riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non potrà più essere oggetto di rateazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
(Dott. Stefano Andreani)