L’ACE ordinaria e la “super ACE” per le s.s.d.

A proposito dell’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE), è stato chiesto se vi siano stati aggiornamenti e soprattutto se alle società sportive dilettantistiche trovi applicazione anche la c.d. “super ACE”.
Cogliamo questa occasione per ricordare i termini essenziali dell’agevolazione “ordinaria”, e segnalare la peculiarità di quella straordinaria.

L’ACE “ordinaria”

L’Aiuto alla Crescita Economica è stato istituito dall’art. 1 del d.l. 6/12/2011 n. 201 e regolamentato nel dettaglio dal d.m. 14/3/2012, sostituito dal successivo d.m. 3/8/2017.

Lo scopo della disposizione è incentivare l’incremento del capitale proprio delle imprese, “premiando” gli aumenti di capitale e il reinvestimento degli utili, con questo semplice meccanismo:

  • viene calcolato l’incremento del capitale proprio rispetto al quello esistente al 31/12/2010 (ovvero al termine dell’esercizio 2010/2011 per chi ha esercizio infrannuale)
  • viene calcolato il c.d. “rendimento nozionale” di tale maggior capitale proprio, moltiplicandolo per un coefficiente di rendimento stabilito dalla Legge, decisamente interessante nei primi anni (fra il 3 e il 4,75% fino al 2016), più contenuto negli anni successivi (attualmente 1,30%)
  • prima del calcolo delle imposte, viene detratto dal reddito imponibile tale rendimento nozionale
  • se il rendimento nozionale è superiore all’imponibile, l’eccedenza può essere riportata all’anno successivo o, opzione decisamente più interessante per le società sportive, trasformata in credito IRAP (in pratica, 100 euro di rendimento nozionale genererebbero un risparmio di 24 euro di IRES; se non c’è IRES da pagare, i 24 euro possono essere detratti, in cinque quote annuali, dall’IRAP dovuta).

La redditività non è lo scopo delle S.s.d.r.l., che quindi di norma non hanno utili e quindi riserve consistenti, e il divieto di cessione quote e di recupero degli investimenti in sede di liquidazione non invogliano i soci a patrimonializzare la società, due elementi rendono questa agevolazione comunque interessante:

  • proprio il divieto di distribuzione utili fa sì che le riserve pur di poco si incrementino bel tempo, e a 11 anni di distanza tale incremento potrebbe essere non trascurabile
  • la determinazione forfetaria del reddito al 3% dei ricavi commerciali fa sì che l’imponibile IRES sia di norma modesto, basta quindi un rendimento nozionale altrettanto modesto per ridurre sensibilmente o addirittura azzerare l’imponibile fiscale.

La “super ACE”

L’art. 19 del d.l. 73/2021 ha stabilito un rilevante incremento del coefficiente per il calcolo del rendimento nozionale che, per i soli incrementi realizzati nel 2021, passa dal 1,30 al 15%.

Il rendimento nozionale complessivo nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2021 (ovvero all’esercizio in corso al 31/12/2021 per i soggetti con esercizio infrannuale) sarà quindi pari alla somma di:

  • rendimento calcolato al 1,30% sugli incrementi patrimoniali realizzati fino all’esercizio precedente (in pratica, il medesimo rendimento esposto nella dichiarazione relativa all’anno precedente)
  • rendimento calcolato al 15% sugli incrementi patrimoniali realizzati nel 2021.

A parte una serie di dettagli e condizioni che non è il caso di ricordare in questa sede, segnaliamo che l’agevolazione straordinaria è resa ancor più interessante dalla possibilità di convertire la super ACE in credito d’imposta, liberamente spendibile in compensazione.
Il meccanismo è analogo a quello della conversione in credito IRAP descritta sopra: ho una super ACE di 100 euro, posso:

  • utilizzarla per diminuire l’imponibile IRES e quindi risparmiare 24 euro di tale imposta
  • “convertirla” in 24 euro di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per qualunque pagamento da effettuare con Mod. F24.

La procedura per farlo non è eccessivamente complessa: deve essere effettuata una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, successivamente alla maturazione dell’incremento e fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2021, ed entro 30 giorni l’Agenzia comunica il riconoscimento ovvero il diniego del credito.

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Per comodità di consultazione, questi i link agli articoli scritti nel 2017:

L’Aiuto alla Crescita Economica: una agevolazione da non trascurare per le S.r.l. e le Cooperative sportive dilettantistiche
L’Aiuto alla Crescita Economica: una agevolazione da non trascurare per le S.r.l. e le Cooperative sportive dilettantistiche – Parte Seconda