Come trattare gli incassi derivanti da corsi di Yoga in un a.s.d. con partita IVA

Si chiede come debbano essere considerati e dichiarati ai fini IVA e ai fini Imposte dirette gli incassi derivanti da corsi di YOGA (disciplina non più riconosciuta dal CONI) svolti da una a.s.d. che svolge anche corsi di pilates (disciplina riconosciuta dal CONI) i cui incassi sono “decommercializzati” secondo i benefici previsti dalla L.398. Per i corsi di Yoga l’a.s.d. emette fattura con IVA esposta al 22%, non rientrando più tali corsi nell’attività istituzionale.

Il quesito ci costringe ad affrontare quelle che al momento sono due fra le questioni più “sgradevoli” che gli operatori dello sport devono affrontare.

Perchè “sgradevoli” e non difficili, complesse, controverse? Perché il problema nasce dal comportamento proprio degli organi al vertice del sistema, gli organi che hanno il potere e il dovere di dettare le regole, organi che invece di stabilire regole chiare e pretenderne il rispetto stanno facendo semplicemente il contrario: regole non chiare, messaggi contrastanti, e a chi non le rispetta … nulla.

La prima questione: se yoga e pilates siano o meno attività sportive

In svariati articoli su questa newsletter abbiamo sviscerato la questione, esposto le possibili interpretazioni, e l’atteggiamento di CONI, Federazioni ed Enti di promozione è talmente confusionario che, come si può vedere leggendo quello che abbiamo scritto, nemmeno all’interno di Fiscosport siamo riusciti a partorire una interpretazione condivisa.

Rinviando agli articoli richiamati per dettagli e approfondimenti, lo stato dell’arte è che:

– l’elenco delle discipline sportive predisposto dal CONI non li menziona, ma menziona due discipline (oramai le conosciamo tutti a memoria: “Attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico” e soprattutto “Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness“) nelle quali essi potrebbero rientrare

– su tale aspetto il CONI, in un comunicato pubblicato sul suo sito (ma non si sa da quale organo sia stato emesso), ha comunicato che “si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza

– le due Federazioni di riferimento (pesistica e ginnastica) le menzionano espressamente come metodologie delle quali dichiarano di utilizzare i principi

– la Federazione Ginnastica ha diramato una Circolare nella quale dichiara che l’introduzione dell’area “Aequilibrium” “consente alle associazioni/società che praticano lo yoga, il pilates e il parkour la possibilità di affiliarsi alla federazione Ginnastica d’Italia

– a oggi una ricerca per parola “yoga” nel registro CONI, solo nelle province di Milano e Roma, evidenzia 72 società o associazioni iscritte, che presumibilmente quantomeno in gran parte svolgono solo tale attività, affiliate a FGI, ASI, CSEN, UISP, ENDAS, ASC, OPES, ACSI, CSAIN, PGS, CNS-Libertas e MSP_Italia

– non ci risulta a oggi alcuna verifica nel corso della quale l’attività di yoga e/o di pilates sia stata ritenuta non sportiva.

Queste sono le indicazioni e i comportamenti che provengono dal CONI, dalle Federazioni e dagli Enti di promozione, e in questa situazione i possibili comportamenti sono evidentemete due (salvo soluzioni “intermedie” forse ancor più pericolose…):

– da un lato c’è l’atteggiamento prudente sposato nel quesito (per quanto riguarda lo yoga, e non comprendiamo perchè invece non per pilates), che è sì tutelante se si svolgono anche e prevalentemente altre attività, ma che non può essere seguito, se si vuole rimanere nell’ambito sportivo, se si tratta dell’unica o della principale attività praticata

– dall’altro c’è quello seguito, assolutamente alla luce del sole e quindi evidentemente in buona fede, quantomeno dai 72 sodalizi menzionati sopra ….

Quale scegliere? 
 

La seconda questione è quella delle attività connesse e non connesse

Anche su quella abbiamo scritto molto, e la questione è stata inquadrata in modo che possiamo sintetizzare così (con alcune semplificazioni e imprecisioni che non ci paiono rilevanti):

– per quel che qui ci interessa, la Legge 398/91 stabilisce che “il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento …”

– il successivo d.p.r. 30/12/1999 n. 544, all’art. 9 comma 1 introduce il concetto di connessione, stabilendo che il regime speciale ex legge 398 si applica a “tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali“, salvo poi, al successivo comma 3, stabilire che nel registro IVA specifico deve essere annotato “l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

– dopo che per 24 anni la distinzione fra attività connesse e non connesse non è mai stata sollevata in sede di verifica, essa viene sollevata dalla D.R.E. Piemonte, che in una Guida pubblicata nel 2015 sostiene che solo per le prime si applichi il regime speciale di cui alla legge 398/91, mentre le seconde debbono essere trattate in regime ordinario

– dopo tale guida nulla cambia nelle verifiche, fino alla recente Circolare 18/2018, che dedica alla questione un lungo paragrafo, riprendendo quanto detto tre anni fa dalla D.R.E. Piemonte e dicendo espressamente, fra l’altro, che le discipline non comprese nell’elenco CONI sono da considerare attività non connesse alla pratica sportiva (e quindi fuori dal “regime 398”)

– dopo tale Circolare e fino a oggi, non ci risulta che la questione sia mai stata sollevata in sede di verifica.

In questo caso è l’Agenzia delle Entrate a contraddirsi, affermare una cosa e farne un’altra, e non affrontare assolutamente la questione in sede di verifica.
 

Come comportarsi?

Anche qui due possibilità:

a) seguire il principio esposto dalla Circolare 18 e quindi:

– individuare quali siano le attività connesse e non connesse e tenere distinte entrate e uscite delle tre attività: istituzionale, commerciale connessa e commerciale non connessa, applicando a ciascuna un regime fiscale diverso

– tener conto che la quasi totalità dei costi è promiscua e quindi va risolto anche il problema di come ripartirli: scelta del criterio, applicazione provvisoria dello stesso in corso d’anno, determinazione definitiva solo a fine anno

–  per quanto riguarda le attività non connesse (compresi quindi yoga e/o pilates) devono essere tenuti registri IVA ordinari, effettuate le liquidazioni periodiche con regime ordinario, trasmessa la dichiarazione IVA, fatta la comunicazione telematica dei corrispettivi, deteterminato analiticamente il reddito imponibile e ogni altro adempimento “ordinario”.

b) ignorare la questione e procedere cone si è fatto dal 1991.

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Abitualmente cerchiamo da dare risposte il più possibile precise ai quesiti dei nostri abbonati, in questo caso non è proprio possibile.