Fatturazione elettronica e mancato ricevimento copia cartacea
Quesito: In merito alla problematica della fatturazione elettronica, le asd con solo codice fiscale possono ricevere la fattura in formato cartaceo e conservarle in forma cartacea come nel recente passato. Tuttavia diversi fornitori fanno ostruzione in caso di richiesta della fattura cartacea/formato pdf perché dicono che non è più possibile stamparla. Non essendo un obbligo la conservazione elettronica delle fatture, le asd con solo codice fiscale non devono richiedere un codice identificativo univoco né sono obbligate ad aderire al sistema di interscambio. Cosa fare in questi casi per non incorrere in sanzioni?
Risposta: Ai fini IVA l’a.s.d. con solo codice fiscale è equiparata a una persona fisica. La risposta al quesito è quindi nella recentissima FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 22/1/2019, che riportiamo integralmente:
Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Pertanto, al momento, per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
Di conseguenza:
– a partire dal 1/7/19 l’a.s.d. potrà aderire al sistema di interscambio, tramite Fisconline o un intermediario, e avere così un servizio automatico e gratuito di ricezione e conservazione di tutte le fatture di acquisto.
– fino a tale data, e anche successivamente se decide di non aderire al sistema di interscambio, far presente al fornitore che la consegna della copia cartacea della fattura è un obbligo e, se vi siano “ostruzioni”, tenere prova del pagamento e/o della richiesta di emissione (pagare con strumenti tracciabili e richiedere la fattura via PEC) e denunciare la violazione agli organi competenti (p.es. PEC all’Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza); o quantomeno minacciarlo …
[Pubblicato su Fiscosport.it]