Contributi Comunali e Erogazioni

Quesito: Si chiede la corretta base di calcolo per una a.s.d. calcio prima categoria, del plafond Iva l .398/91, in particolare se le seguenti entrate partecipino alla base per il calcolo del plafond di € 400mila: 1) erogazione liberale ricevuta da altra Associazione sportiva dilettantistica calcio per sostegno all’attività istituzionale svolta; 2) biglietti per ingresso gara; 3) contributo erogato dal Comune in base alla convenzione relativa alla gestione e manutenzione dell’impianto. Sempre in merito al contributo del Comune l’a.s.d. ha l’obbligo di emettere fattura se il Comune non la richiede? È corretto che il comune applichi su questo contributo una ritenuta alla fonte?

Risposta:  Rispondiamo seguendo la numerazione del quesito.

1) L’erogazione di un contributo senza la previsione di una prestazione in cambio costituisce una erogazione liberale e non il pagamento di un servizio; di conseguenza, non trattandosi di attività commerciale, il relativo importo non entra nel calcolo del plafond né va assoggettata a IVA.

2) I biglietti sono attività commerciale, quindi rilevanti ai fini del plafond e soggetti a IVA (10% se il prezzo è fino a € 12,91, 22% se è superiore)

3) Per quanto riguarda il contributo del Comune, se la convenzione (cosa che accade pressoché sempre, come nel caso in esame) prevede obblighi a carico del concessionario, è soggetto a IVA perchè tali obblighi costituiscono “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto … e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere“, come recita l’art. 3, I comma, del D.P.R. 633/72.

Per quanto invece riguarda le imposte dirette, come ribadito dalla recente Circolare 18/2018, a norma dell’art. 143, III comma, lettera b), del T.U.I.R., i contributi da Amministrazioni pubbliche non concorrono alla formazione del reddito se “corrisposti … per lo svolgimento convenzionato … di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi“; in tal caso (da verificare attentamente “anche attraverso l’esame della convenzione stipulata con l’ente pubblico“, come precisa la Circolare):

– non concorrono alla formazione del plafond
– ancorché non costituiscano reddito imponibile, a norma dell’art. 28, II comma, del D.P.R. 600/73 vanno assoggettati alla ritenuta del 4%
– vanno assoggettati a IVA nel regime forfetario previsto dalla Legge 398/91
– essendo in “regime 398”, si applica l’art. 74, VI comma, del D.P.R. 633/72 e quindi l’emissione della fattura è obbligatoria solo se si tratta di “prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie“; il contributo del Comune non rientra in tale casistica e quindi la fatturazione è necessaria solo se richiesta dal Comune stesso (per le modalità di emissione, dal 1/1/2019, si veda quanto scritto in risposta a un altro quesito, relativo alla fatturazione elettronica).

[Pubblicato su Fiscosport.it]