Due recenti sentenze della Corte di Cassazione decisamente istruttive per i dirigenti sportivi
Dopo l’approfondita analisi della giurisprudenza svolta da Giuliano Sinibaldi nella Newsletter Fiscosport n. 8/2018, segnaliamo due recentissime sentenze senza particolare “spessore” o contenuti innovativi, ma a nostro avviso comunque non poco istruttive per i dirigenti sportivi, ancor più che per i loro consulenti: segnali chiari e da tenere sempre ben presenti.
Si tratta delle pronunce Cass. 6346/18 del 24/1/2018, depositata il 14/3/2018 e Cass. 10393/18 del 7/2/2018, depositata il 30/4/2018.
1. Cass. 6346/18 del 24/1/2018, depositata il 14/3/2018
La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva respinto il ricorso dell’associazione, la Commissione Regionale ne ha accolto l’appello, ricorre quindi per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La decisione è in Camera di Consiglio, alla quale il Consigliere Relatore ha presentato le seguenti conclusioni:
“Manifesta infondatezza del ricorso. La CTR ha mostrato di aver attentamente vagliato le risultanze probatorie offerte dalla società, alla luce degli elementi sintomatici per la qualificazione di una società commerciale, giungendo alla motivata conclusione – con un giudizio intrinsecamente logico – che l’attività concretamente svolta rientrasse tra quelle sportive dilettantistiche e non tra quelle commerciali”.
La Corte accoglie invece il ricorso dell’Agenzia, dopo aver ribadito il principio da tempo assolutamente pacifico che
“l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta dall’associazione, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro”,
motivando con queste due frasi:
– “la CTR, nel valutare il requisito della democraticità dell’associazione, non ha considerato che i diritti ed i doveri dei soci devono essere modulati secondo lo statuto societario, sicché la semplice comunicazione degli inviti ai momenti partecipativi della vita sociale non è sufficiente, in mancanza del coevo accertamento circa la democraticità dello statuto, quale strumento imprescindibile per calibrare l’effettiva partecipazione dei soci alle scelte del sodalizio”;
– “la stessa CTR, nel valutare la natura dell’attività, una volta stabilito che erano state contabilizzate spese a favore di propri associati, in funzione di personal trainer degli altri, non ha però esaminato se tali attività fossero correlate al pagamento di una quota uguale per tutti o prevedessero un corrispettivo ulteriore, rispetto a quanto previsto nello statuto”.
Vogliamo criticarla punto per punto? Potremmo dire che:
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