Danza sportiva ed eventi promozionali
Una s.s.d. a r.l., oltre all’attività sportiva ordinaria di danza sportiva, svolge anche eventi nella forma di serate danzanti per la promozione del ballo, durante i quali partecipano soggetti diversi da quelli che frequentano i normali corsi di ballo (e, quindi, sportivi). Si chiede se per tali soggetti, che al momento vengono tesserati presso l’ente di riferimento, ci sia l’obbligo di richiedere il certificato medico per poter partecipare alla serata danzante o se, non considerandosi evento sportivo (e quindi i cui ricavi non vengano decommercializzati), non vi sia obbligo di richiedere il certificato medico. Si chiede, inoltre, se vi sia l’obbligo di tesserare tali soggetti per consentire loro di partecipare alla serata.
Il confine fra ballo e danza sportiva potrebbe essere di non facile individuazione: tuttavia lo scopo della società sportiva dilettantistica è la promozione della danza sportiva, quindi riteniamo che anche la “serata danzante” vi rientri, essendo (esattamente come scritto nel quesito) “promozione dell’attività sportiva”.
Ci pare difficilmente difendibile una posizione diversa, ovvero che il corso di ballo sia attività sportiva e la serata danzante, organizzata da una società sportiva e con la dichiarata finalità di promuoverne l’attività, non lo sia.
Anche perché si entrerebbe nello svolgimento di attività di sala da ballo, che è tutt’altra cosa, anche a livello amministrativo.
E se partiamo da questo presupposto, le risposte agli interrogativi posti nel quesito vengono abbastanza in automatico:
– è indubbiamente necessario il certificato medico (che siano o non siano tesserati, un approfondimento della questione si trova in questo articolo apparso su Fiscosport: Servizi a non soci e non tesserati e certificato medico);
– se i frequentatori sono tesserati e l’attività è sportiva, il ricavo è decommercializzato; in caso contrario no;
– tenuto conto di quanto al punto precedente, non vi è l’obbligo del tesseramento.
Tutto quanto qui sopra esposto vale se siano effettivi, e ragionevolmente dimostrabili, i presupposti indicati nel quesito, ovvero che la finalità della serata sia l’avviamento alla danza sportiva, e quindi che nella serata sia illustrata l’attività della società, siano presentati i corsi, sia fatta una lezione dimostrativa, vi sia una esibizione degli insegnanti, e/o simili.
Se invece, come già indicato sopra, si tratta di una serata che di fatto non si differenzia da ciò che avviene in una “normale” sala da ballo, la questione diventa nettamente diversa, si esce dall’attività sportiva e le conseguenze sono – come detto – rilevanti, da quelle amministrative a quelle igieniche e di conformità dei locali, a quelle in tema di pubblica sicurezza.
Oltre ovviamente alla fattibilità sulla base delle recenti “norme anticontagio”:
– se è attività sportiva, rispettando i distanziamenti individuali e più in generale il protocollo indicato dalla FIDS, si può praticare, con un’importante avvertenza: il ballo di coppia è al momento praticabile solo all’aperto, o da atleti agonisti iscritti a competizioni di interesse nazionale; fuori da queste ipotesi dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno 2 mt, oltre alle eventuali ulteriori e più restrittive indicazioni della Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva a cui si sia affiliati
– se è attività di sala da ballo, è assolutamente esclusa.