Bonus collaboratori novembre: no contratto, sì indennità! Sport e Salute torna sui suoi passi
Non è una tragedia, la preoccupazione degli interessati è durata pochi giorni, tutto è bene quel che finisce bene … ma sono quelle cose che con un minimo di cura si potrebbero evitare
Il bonus di giugno
In un precedente intervento abbiamo analizzato il susseguirsi di disposizioni e interpretazioni relative al bonus di giugno per i collaboratori sportivi; in estrema sintesi:
– il d.l. 104/2020 stabiliva che l’indennità spettasse ai collaboratori in attività al 23/2/2020 “i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”
– nel caso in cui il contratto del collaboratore fosse scaduto prima di giugno, Sport e Salute ha negato il bonus
– nel d.l. 137/2020 è stata inserita la seguente interpretazione autentica (ovvero, per i non esperti di diritto, l’interpretazione data dallo stesso organo che ha emanato la disposizione). “Ai fini dell’erogazione … dell’indennità … si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”
– Sport e Salute è stata quindi costretta a tornare sui suoi passi e sta erogando il contributo.
In quell’intervento ci auguravamo che la stessa cosa non succedesse per il bonus di novembre. E invece ….
Il bonus di novembre – La puntata precedente
Per il mese di novembre:
– il d.l. 137/2020 utilizza esattamente la stessa frase: esso spetta ai collaboratori “i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”
– nelle proprie FAQ Sport e Salute ha insistito nella precedente interpretazione, scrivendo dapprima che “I rapporti dovevano essere già attivi alla data del 28 ottobre 2020”, poi che “L’attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020”: se si è interrotta o non è stata rinnovata prima, non spetta il contributo
Nel commento a tali FAQ eravamo quindi stati costretti, pur sottolineando l’assurdità della cosa, a segnalare che per Sport e Salute il bonus non spettava a chi non aveva un contratto in corso per la stagione 2020/2021.
Il bonus di novembre – La decisione definitiva
Fortunatamente la tesi qui sopra riportata non è stata sostenuta in sede di rifiuto del pagamento ma nelle FAQ uscite immediatamente dopo il decreto legge.
Rispetto a giugno abbiamo quindi guadagnato tempo: subito nel d.l. 149/2020 ritroviamo (e sinceramente non ci aspettavamo altro) esattamente quanto era stato scritto per il bonus di giugno: “Ai fini dell’erogazione dell’indennità … si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati”.
E Sport e Salute non può che prenderne atto, e nella comunicazione via Telegram del 10 novembre scrivere:
▪️ Il decreto-legge emanato ieri contiene una norma interpretativa importante.
▪️ Ai fini dell’erogazione dell’indennità di novembre 2020, infatti, la norma (art. 28, comma 1) sancisce che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
Quindi il bonus per il mese di novembre spetta (ovviamente se permangono le altre condizioni: non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo in corso, ecc.) a tutti coloro che hanno percepito l’indennità per i mesi da marzo a giugno, anche se il rapporto di collaborazione si è interrotto o non è stato rinnovato prima di novembre, e verrà erogato automaticamente.
Chi ne avesse diritto ma non avesse fatto domanda per i mesi precedenti può presentarla ora, con le modalità dettagliatamente illustrate nella Guida messa a disposizione sul sito Sport e Salute. Ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 24.00 del 30 novembre prossimo.