Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione contabile e amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche?

I termini sono chiaramente stabiliti dalla legge, ma i continui cambiamenti delle norme rendono la casistica decisamente molto complessa. Una giungla nella quale è facile perdersi

Gli aspetti coinvolti sono svariati, cerchiamo quindi di procedere con ordine, affrontando la casistica dell’associazione che svolge anche attività commerciale e quindi ha partita IVA, dato che per quella senza partita IVA, non essendo né imprenditore commerciale né società, non esiste alcuna disposizione che affronti l’argomento.

Sia detto per inciso: ovviamente, qualora in sede di controllo su una a.s.d. senza posizione IVA dovesse venir contestato che invece l’attività commerciale veniva esercitata, verrà considerata illegittimamente omessa l’apertura della partita IVA e varranno le regole descritte qui di seguito.
 

A) La normativa civilistica

Per la normativa civilistica, dato che l’associazione con partita IVA è imprenditore commerciale, essa è tenuta alla conservazione per 10 anni dei documenti legati all’attività commerciale (art. 2220 c.c.)

Per quanto attiene la sfera istituzionale vale quanto detto qui sopra, ovvero che non ci sono disposizioni specifiche, ma siccome il confine fra queste attività non sempre è chiarissimo, e potrebbe comunque essere oggetto di contestazioni, non si può che suggerire di rispettare tale termine per tutta la documentazione.

Va però detto che nel caso di associazioni sportive l’applicazione della normativa civilistica è caso decisamente raro (cause civili fra soci o fra soci e associazione, procedure concorsuali, e simili), mentre il caso di gran lunga più frequente, e l’abituale preoccupazione dei dirigenti, è l’aspetto fiscale, che ha termini diversi.

E all’aspetto fiscale è dedicato il resto di questo intervento.

B) La normativa fiscale

L’art. 22 del D.P.R. 600/73, II e III comma, espressamente richiamato per l’IVA dall’art. 39 del D.P.R. 633/72, stabilisce che:

Le scritture contabili obbligatorie … devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile …
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse”.

Quindi:

– se sono in corso accertamenti, i documenti relativi alle annualità oggetto di essi debbono essere conservati finché non siano definiti, anche oltre il termine decennale civilistico

– se non sono in corso accertamenti, l’obbligo di conservazione cessa nel momento in cui scadono i termini per l’accertamento.

C) I termini per l’accertamento: disciplina attuale

L’art. 43 del D.P.R. 600/73 stabilisce che:

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione … l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Una disposizione assolutamente analoga è dettata per l’IVA dall’art. 57 del D.P.R. 633/72.
 

C/1) nota per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Se l’esercizio coincide con l’anno solare, la situazione è semplice: sia IVA che imposte dirette fanno riferimento al medesimo periodo, il termine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo, l’accertamento può essere notificato fino al 31/12 del sesto o ottavo anno successivo a quello di riferimento:

– anno 2019, le dichiarazioni andavano presentate nel 2020, gli accertamenti possono essere notificati fino al 31/12/2025 se le dichiarazioni sono state presentate, fino al 31/12/2027 se son ostate omesse; decorso tale termine si può buttar via tutta la documentazione.

Se invece l’esercizio sociale non coincide con l’anno solare, situazione frequente fra le a.s.d., nelle quali spesso coincide con l’anno sportivo/scolastico e quindi si può chiudere al 30/6, 31/7 o 31/8, la questione si complica, perché:

a) ai fini IVA il riferimento è sempre all’anno solare, quindi vale quanto detto qui sopra

b) ai fini delle imposte dirette invece sia la data di presentazione della dichiarazione, che il termine per la presentazione di essa, che sono stati variati a decorrere dal 30/6/2019 (portandoli dal nono all’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio) e che sono spesso stati prorogati da disposizioni speciali, possono essere nell’anno di chiusura dell’esercizio o nell’anno successivo, deve quindi essere prestata attenzione:

– se la dichiarazione per l’esercizio 2018/2019 è stata presentata entro il 31/12/2019, il termine per l’accertamento scade il 31/12/2024

– se è stata presentata successivamente al 31/12/2019 il termine scade il 31/12/2025

– se è stata omessa e il termine scadeva entro il 31/12/2019 il termine scade il 31/12/2026

– se è stata omessa e il termine scadeva dopo il 31/12/2019 il termine scade il 31/12/2027.
 

C/2) nota per i soggetti in “regime 398”

Com’è noto, i soggetti che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Ora, accade spesso che in sede di verifica venga contestata la spettanza di tale regime agevolato e, se ciò accade, viene contestata l’omessa presentazione della dichiarazione: non spettava l’agevolazione => non valeva l’esonero => la dichiarazione IVA si considera omessa.

Se viene fatta tale contestazione, i termini per l’accertamento IVA (il più temuto dalle a.s.d., perché è di norma quello con le conseguenze più serie, anche di carattere penale) sono quelli stabiliti per il caso di omessa presentazione della dichiarazione, quindi, nel caso di verifica sull’esercizio 2018/2019:

– termine per l’accertamento IVA sul 2018, 31/12/2026

– termine per l’accertamento IVA sul 2019, 31/12/2027.
 

C/3) Conclusioni

Da tutto quanto esposto qui sopra, per il caso più comune, ovvero a.s.d. con esercizio a cavallo dell’anno solare, in regime 398, la documentazione deve essere conservata fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio: esercizio 2018/2019 => il termine per la presentazione della dichiarazione IVA per il 2019 scade nel 2020 => dichiarazione omessa => sette anni dal 31/12/2020

D) I termini per l’accertamento: la disciplina previgente

L’art. 1, comma 132, della Legge 208/2015 stabilisce che i termini per l’accertamento illustrati qui sopra (5 e 7 anni)

si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Per gli ultimi anni prima dell’entrata in vigore dei termini attuali, l’accertamento può quindi essere notificato:

– entro il 31/12/2020, per l’IVA 2015 e le imposte dirette 2015, se esercizio coincidente con l’anno solare

– entro il 31/12/2021 per le imposte dirette 2015/2016.

– un anno più tardi, in caso di dichiarazione omessa.

Il medesimo articolo ricorda poi che per gli anni antecedenti la modifica è inoltre previsto il raddoppio dei termini nel caso (non raro nelle verifiche a soggetti in regime 398, dato che le soglie per la rilevanza penale, nel caso di dichiarazione IVA omessa, non sono molto alte) di “violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi … del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.

Perché operi tale raddoppio è però necessario che nei termini ordinari (non raddoppiati) sia presentata dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza la denuncia alla Procura della Repubblica, della quale di norma l’a.s.d. è a conoscenza.

In assenza di verbali con segnalazione di reato, nel caso di per il caso più comune di cui si è già detto sopra, ovvero a.s.d. con esercizio a cavallo dell’anno solare, in regime 398:

– la documentazione relativa all’esercizio 2013/2014 deve essere conservata fino al 31/12/2020

– la documentazione relativa all’esercizio 2014/2015 deve essere conservata fino al 31/12/2021

– la documentazione relativa all’esercizio 2015/2016 deve essere conservata fino al 31/12/2022

E) Le disposizioni speciali conseguenti l’emergenza Covid-19

Infine, le norme emanate in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno introdotto disposizione speciali anche per quanto riguarda i termini per l’accertamento.

L’art. 67 del decreto Cura Italia stabilisce infatti che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Al di là di posizioni dottrinali di senso contrario, che partendo dalla ratio generale del provvedimento sostengono che essa valga solo per gli accertamenti in scadenza il 31/12/2020, l’applicazione letterale di tale disposizione porta a sostenere che la sospensione (che nella formulazione originaria del decreto era di due anni ed è stata modificata in sede di conversione) operi per tutte le annualità accertabili nel momento in cui è stato emanato il decreto, e quantomeno per prudenza riteniamo opportuno adeguarsi a tale interpretazione.

Ciò significa che i termini per la notifica degli accertamenti relativi alle annualità ancora accertabili non scadono quindi al 31/12 ma al 26 marzo dell’anno successivo (al 25, se bisestile).

Personalmente si ritiene che l’Agenzia delle Entrate si potrà avvalere di tale proroga per gli accertamenti in scadenza al 31/12/2020 ma ben difficilmente riscadenzierà tutta la propria attività di 85 giorni per gli anni successivi … ma la disposizione esiste, e conservare la documentazione, prudenzialmente, per tre mesi in più non dovrebbe essere un problema.