Tracciabilità dei rimborsi spese a collaboratori e pagamento in contanti
Si possono erogare in contanti, nel limite dei 1.000,00 € previsti dalla legge, i compensi a collaboratori, dirigenti e atleti, riconducibili nella sfera dei rimborsi spese?
Il quesito evidenzia una confusione nella quale si trovano moltissimi dirigenti sportivi; cogliamo quindi l’occasione per un chiarimento non certo nuovo, ma sempre estremamente importante.
La distinzione fondamentale è fra rimborsi spese forfetari e rimborsi spese documentate.
Il rimborso spese forfetario, ovvero senza documentazione giustificativa, al di là del termine utilizzato, è a tutti gli effetti equiparato a un compenso. L’art. 67, lettera “m”, del T.U.I.R., che tutti conosciamo, stabilisce infatti che rientrtano nei c.d. “compensi sportivi”, importi non soggetti a contribuzione e non imponibili fiscalmente fino a 10.000 euro, “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi“.
Il rimborso spese documentate è invece il rimborso c.d. “a piè di lista”, ovvero il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore che lo stesso giustifica e documenta analiticamente; questo rimborso è al di fuori di ogni rilevanza fiscale, non entra nel calcolo dei 10.000 euro. Si deve trattare di spese sostenute su incarico dell’associazione o comunque autorizzate dall’associazione; si considerano documentate anche le spese per l’utilizzo dell’auto propria, calcolate in base alle tariffe chilometriche ACI purché, oltre all’autorizzazione, siano chiaramente esposti i viaggi effettuati, e si tratti di viaggi intrapresi per lo svolgimento dell’attività (p.es. dall’accompagnatore che ha portato in trasferta gli atleti, dall’osservatore che è andato a visionarne, ecc.) oppure per recarsi dal comune di residenza al luogo di lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo, a partire dal primo luglio, del pagamento dei compensi con mezzi tracciabili, tutti ben conosciamo la situazione di “stallo” che si è creata con:
– una norma che stabilisce che dal 1 gennaio 2018 i rapporti di collaborazione sportiva per le mansioni individuate dal CONI sono co.co.co.
– un’altra norma che stabilisce che dal 1 luglio i co.co.co. non possono essere pagati per contanti
– il fatto che a oggi il CONI non ha ancora individuato le mansioni sportive, e la cosa parrebbe non essere all’ordine del giorno nemmeno della prossima riunione di Giunta del 10/7.
Come abbiamo già scritto più volte, quantomeno per prudenza non possiamo che suggerire comunque, dal 1 luglio prossimo, di pagare tutti i “compensi sportivi”, nell’accezione descritta sopra, con mezzi tracciabili.
Non va infine dimenticato che è comunque rimasto l’obbligo di tracciabilità, per i sodalizi sportivi, di tutti gli incassi e pagamenti stabilito dell’art. 25, comma 5, della Legge 133/99: quindi anche i rimborsi spese c.d. “a piè di lista”, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, non possono essere effettuati per contanti.
[Articolo pubblicato su Fiscosport.it]