Fatturazione elettronica a frequentanti il centro sportivo

Quesito: Una s.s.d. che opera in regime 398, e ha l’obbligo di emettere fatture elettroniche, come si deve comportare con l’incasso dei ricavi istituzionali da parte delle persone fisiche che frequentano il centro sportivo? Può emettere, alle persone fisiche che hanno solo il codice fiscale e che acquistano servizi esenti IVA, le fatture cartacee come fatto fino ad ora?

Risposta:  Trattandosi di ricavi istituzionali è applicabile l’art. 148, III comma, del T.U.I.R. e quindi:

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Contributi Comunali e Erogazioni

Quesito: Si chiede la corretta base di calcolo per una a.s.d. calcio prima categoria, del plafond Iva l .398/91, in particolare se le seguenti entrate partecipino alla base per il calcolo del plafond di € 400mila: 1) erogazione liberale ricevuta da altra Associazione sportiva dilettantistica calcio per sostegno all’attività istituzionale svolta; 2) biglietti per ingresso gara; 3) contributo erogato dal Comune in base alla convenzione relativa alla gestione e manutenzione dell’impianto. Sempre in merito al contributo del Comune l’a.s.d. ha l’obbligo di emettere fattura se il Comune non la richiede? È corretto che il comune applichi su questo contributo una ritenuta alla fonte?

Risposta:  Rispondiamo seguendo la numerazione del quesito.

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Fatturazione elettronica per i soggetti in regime 398: troppe le questioni irrisolte

Ci scrive un gentile Lettore: «Alla luce della nuova normativa che “esenta” le a.s.d. e s.s.d. a r.l. (esenzione che però complica e rende praticamente impossibile far emettere la propria fattura di pubblicità dal committente) vedete controindicazioni nel non sfruttare questa norma “semplificativa” utilizzando dal 2019 il canale SDI ed emettendo “normalmente” fatture elettroniche, che alla fine è molto più semplice?»

Allo stato non ci pare possibile comprendere dalla norma quale sia il comportamento corretto: attendiamo chiarimenti e meno male che per i primi mesi non sono previste sanzioni!

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Acquisto e vendita divise sociali ai propri associati senza ricarico

Quesito: Una a.s.d. (senza partita iva) che svolge solo attività istituzionale vorrebbe acquistare magliette, stampate con i segni distintivi dell’associazione, da rivendere ai propri associati senza applicare nessun ricarico. Si domanda: 1) questa attività va considerata commerciale e pertanto tassata? 2) Se considerata attività commerciale l’associazione deve aprire partita iva? O in alternativa: 3) basta presentare il modello dichiarazione dei redditi?

Risposta: L’ art. 143, I comma, del T.U.I.R. stabilisce che “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi … rese in conformità alle finalita’ istituzionali … verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione“; siccome in questo caso non si tratta di prestazione di servizi ma di cessione di beni, il fatto che non vi sia alcun ricarico non ha importanza: si tratta indubbiamente di attività commerciale.

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Pagamento rimborsi e tracciabilità

Quesito: La nuova normativa prevede il pagamento tracciabile dei rimborsi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche ai propri atleti e tecnici, qualunque sia l’importo; il mancato rispetto della tracciabilità può comportare la fuoriuscita dal regime agevolato della L.398/91?

Risposta: con la soppressione dei commi 358 e 359 della Finanziaria 2018 i rapporti con atleti e tecnici non debbono necessariamente essere inquadrati come collaborazioni coordinate e continuative; di conseguenza, se non lo sono, ai relativi compensi non si applica l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili stabilito dal comma 910 della medesima Legge.

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Da a.s.d a BAS: cambio ragione sociale possibile?

Il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica praticante da 18 anni l’attività ludico sportiva del softair chiede se sia possibile cambiare la ragione sociale da a.s.d. a BAS senza ottemperare agli obblighi di scioglimento previsti per le a.s.d., ovvero la donazione dei beni (nella fattispecie si tratta di una piccola quantità di attrezzature sportive di valore più affettivo che economico) a ente che effettua la stessa pratica. Nel sottolineare che questo cambio di ragione sociale si vede necessario per venire incontro alle esigenze amministrative che di anno in anno si fanno sempre più pressanti, e che non possono essere giustificate per attività senza fini di lucro, si chiede quale sia l’iter da percorrere.

Occorre preliminarmente chiarire tre presupposti di partenza:

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Yoga e pilates e obbligo di fatturazione

Quesito: Muovendo dal presupposto che yoga e pilates siano attività commerciali in quanto, ancorché riportate nello statuto del sodalizio, non sono riconosciute dal CONI, si chiede se il socio, per il corso che frequenta, debba pagare una fattura (imponibile + IVA 22%) o se i soci versino un contributo a fronte di una ricevuta.

Risposta: Nel recentissimo Convegno Nazionale Fiscosport di Senigallia, e in modo più tecnico nel corso del Meeting dei Consulenti Fiscosport tenutosi il giorno successivo, sono state esaminate molte delle problematiche riguardanti i temi trattati nelle nostre newsletter, e su due in particolare non è stato possibile giungere a una conclusione chiara e condivisa. In due righe, il quesito le affronta entrambe. Non ci si aspetti quindi una risposta certa e soprattutto rassicurante ….

La prima riguarda la “sportività” di yoga e pilates.

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Pubblicato il Decreto Fiscale: le novità di interesse per il settore sportivo

Il 23 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 119/2018, che nel “Capo I – Disposizioni in materia di pacificazione fiscale” contiene norme che interessano la totalità dei contribuenti e un articolo specifico per le società e associazioni sportive.

A due giorni dalla pubblicazione di un documento di tale portata non siamo certo in grado di farne un’analisi sufficientemente precisa, e la forma del decreto legge non invoglia certo ad approfondire l’analisi di qualcosa che potrà essere, e probabilmente sarà, modificato anche radicalmente.

Ci è parso opportuno darne comunque notizia, con un sommario accenno alle disposizioni di maggiore interesse per i sodalizi sportivi, allegandone copia integrale.

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Legge 398 solo per le attività connesse: e se ci fossimo preoccupati per (quasi) nulla?

Il punto 6.2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2018 affronta una questione che ha preoccupato non poco tutti i commentatori; e se invece fosse stata semplicemente letta “dalla parte sbagliata” e proponesse piuttosto, pur con un paio di “disattenzioni”, principi condivisibili?

Premessa

Nella Guida “Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, Edizione speciale per Torino Capitale Europea dello Sport 2015, è stata data enfasi per la prima volta (dopo più di 15 anni dall’emanazione dell’ultima delle norme a cui si riferisce) alla distinzione fra attività connesse e non connesse agli scopi istituzionali, stabilendo che il regime di cui alla Legge 398/91 si applica alle prime ma non alle seconde.

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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E

La Circolare affronta alcune questioni inerenti all’applicazione dei regimi agevolativi, in particolare quello derivante dall’opzione alla legge n. 398 (determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi), e quello ex art. 148, comma 3, T.U.I.R. (la c.d. decommercializzazione dei corrispettivi).

Poiché i chiarimenti ivi forniti sono in parte anche l’esito di una ricognizione delle posizioni finora espresse dall’Amministrazione finanziaria, non vi è dubbio che si tratta di un documento – che con tutti i limiti del suo valore nella gerarchia delle fonti del diritto – rappresenta una fondamentale pietra miliare alla quale i sodalizi sportivi dovranno d’ora innanzi fare riferimento.

Il testo della Circolare è scaricabile QUI